SPESE (XXXII, p. 343)
Spese giudiziali. - Nel processo civile, regolato dal codice di procedura civile del 1942, ciascuna parte deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede (art. 90). La sentenza condanna la parte soccombente nelle spese a favore del vincitore; tali spese sono quelle dichiarate ripetibili, con esclusione quindi di quelle dichiarate non tali, le spese superflue, ecc.
Oltre la responsabilità per le sole spese, può aversi, secondo il codice attuale, una responsabilità aggravata, nei seguenti casi: a) se la parte ha trasgredito al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, può essere, indipendentemente dalla soccombenza, condannata alle spese anche non ripetibili (art. 92); b) se la parte ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, può essere, ad istanza del vincitore, condannata al risarcimento dei danni (lite temeraria); pure al risarcimento dei danni è tenuto, quando il diritto è dichiarato inesistente, colui che, senza la normale prudenza, ha eseguito un provvedimento cautelare, ha compiuto l'esecuzione forzata, inscritto un'ipoteca giudiziale, ecc. (art. 96).
Il difensore munito di procura può chiedere che il giudice, nel condannare il soccombente nelle spese, ordini il versamento in favore suo e degli altri difensori degli onorarî non riscossi e delle spese che dichiara di aver anticipato (la cosiddetta distrazione delle spese; art. 93 cod. proc. civ.).
Bibl.: G. Chiovenda, La condanna nelle spese, 2ª ed., Roma 1935; G. Zanzucchi, Diritto processuale civile, I, 4ª ed., Milano 1946, p. 332 segg.; F. Carnelutti, Istituzioni di dir. proc. civ., Roma 1941, p. 382; S. Satta, Diritto proc. civ., Padova 1948, p. 66; V. Andrioli, Comm. al cod. di proc. civ., Napoli 1943.