SPILLATICO
. Con questo termine si usa comunemente designare un contratto, in genere dotale, con cui si assicura alla donna maritata una somma annua destinata a piccole spese personali. Il termine sorge nel diritto intermedio e trae origine dalla parola "spilli", in quanto le spese per gli spilli e per analoghi oggetti costituivano il pretesto di tale contratto. Il termine non si trova come termine tecnico nelle legislazioni moderne che ammettono la validità di tale contratto, pur non configurandolo come un istituto a sé.
Diritto romano. - Un contratto consimile viene espresso con le parole annui promissum; quod annui nomine datur; quod ex annuo praestatur. Si tratta di una dazione annuale da parte del marito alla moglie, fatta in modo da sfuggire alla nullità prevista per le donazioni fra coniugi: tale dazione si presentava o come una riserva o assegnazione dei frutti dotali; oppure come dazione di una somma che la donna era obbligata a usare per determinati scopi. Il primo caso era configurato nel patto dotale che la moglie faceva al momento della costituzione della dote (Dig., XXIV, 1, de don. i. v. et u., 15); il secondo caso era considerato come un contratto innominato, in cui il do è costituito dal versamento della somma annuale, il facias dalle spese cui è obbligata la donna (Cod., V, 16, de don. i. v. et u., 11).
Diritto intermedio. - Sconosciuto ai diritti barbarici, lo spillatico torna ad apparire specialmente nei paesi sottoposti al dominio pontificio e nelle regioni francesi di diritto scritto. Molto usato nelle famiglie nobili al momento della costituzione dotale, acquista una grande importanza più tardi nelle provincie napoletane, ove una prammatica del duca di Ossuna stabilì che lo spillatico fosse in proporzione con la dote.
Diritto moderno. - Il codice Napoleone all'art. 1549 si occupa di questo istituto, stabilendo la facoltà di destinare alla moglie una parte dei frutti dotali pour son entretien et ses besoins personnels. Il codice napoletano del 1819 riporta tale disposizione all'art. 1362. Il codice italiano del 1865 ha una disposizione analoga all'art. 1399. Anche in Inghilterra l'istituto è noto sotto il nome di pin-money ed è regolato da varie consuetudini. Nel diritto italiano lo spillatico ha dato luogo a numerose sentenze, le quali in genere tendono a distinguere fra lo spillatico improprio o contrattuale e lo spillatico proprio o dotale. Il primo è un assegno fatto alla moglie dal marito sui proprî beni: come tale, deve essere proporzionato ai bisogni della moglie e all'entità del patrimonio del marito per non essere donazione fra coniugi e di conseguenza cadere sotto il divieto dell'articolo 1054. Il secondo è un assegno alla moglie sui frutti dotali: è quindi un vero e proprio patto dotale e come tale viene regolato. Ad ogni modo l'obbligo, che per lo spillatico assume il marito, non lo esime dalla più ampia obbligazione di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze (art. 132 cod. civ.). Data la finalità dello spillatico, sorge controversia se, e in quali limiti, esso sia pignorabile da parte dei creditori particolari della moglie.
Bibl.: P. Cogliolo, in Foro italiano, VII (1882), collez. 743-52; E. Galluppi, La dote sec. il dir. civ. it., Torino 1876; De Meis, in Foro ital., I (1899), pagina 1119; G. Dallari, L'istituto giuridico della dote, in Encicl. giur. ital., e in genere gli scrittori che trattano della dote.