STABILIMENTO
. Diritto internazionale. - Inteso in senso stretto s. è il fatto della fissazione, da parte di un individuo, o di un complesso di individui, della propria dimora e con essa del centro della propria attività economica, nel territorio di uno stato diverso da quello d'origine e di appartenenza per cittadinanza. Inteso in senso più ampio, s. è l'insieme delle conseguenze giuridiche che detto fatto produce, e quindi la condizione giuridica degli individui oggetto dello s. stesso. Convenzioni di s., o clausole in materia di s. sono gli impegni internazionali che gli stati assumono allo scopo di dare a tale condizione alcune garanzie. La necessità di coteste garanzie deriva dalla caratteristica generale della condizione degli stranieri (v.) di essere, in linea di massima, meno favorevole di quella dei cittadini, e di risultare sensibilmente precaria, restando gli stati - pur nei limiti stabiliti dal diritto internazionale generale - liberi di modificarla con decisioni unilaterali. Diritto di s. è la possibilità giuridica di uno stato-partecipe di una convenzione di s. o di altri accordi contenenti clausole in detta materia - di pretendere che i suoi cittadini siano ammessi a risiedere nel territorio di un altro stato, che esercitino determinate attività economiche e beneficino di particolari trattamenti giuridici.
Oggetto delle convenzioni e delle clausole di s. sono questioni assai varie, tra le quali, segnatamente (oltre l'ammissione ed il soggiorno dei cittadini di uno stato contraente nel territorio dell'altro stato contraente), l'esercizio da parte di essi di un'attività economica (commerciale, industriale, artigianale, ad esclusione, di solito, delle professioni liberali); la titolarità di altri diritti quali quello di condurre in locazione immobili; il diritto di acquistare in proprietà beni mobili ed immobili e di disporne liberamente con atti tra vivi od a causa di morte; la possibilità di adire le vie giudiziarie, senza dover sottostare alla cautio iudicatum solvi; il beneficio delle previdenze sociali locali; il trattamento tributario regolato anche da eventuali disposizioni convenzionali in materia di doppia imposizione; il riconoscimento di diplomi ai fini dell'esercizio delle attività non salariate.
Oltre alle persone fisiche, oggetto delle convenzioni di s. sono, di regola, anche le persone giuridiche (società commerciali ed enti di diritto pubblico perseguenti scopi di lucro). Per tali persone, le convenzioni di s. indicano le condizioni che devono essere adempiute affinché possano essere create filiali e succursali e possano svolgere la loro attività nel territorio dello stato estero (preventiva autorizzazione, speciali garanzie, ecc.). Le clausole in materia di s. possono differire nella loro estensione, assumendo, a volte, forma assai generale; altre volte, specificandosi nell'indicazione analitica dei singoli diritti assicurati alle persone oggetto di esse. Il contenuto, la portata del trattamento accordato dalle clausole dello s., può essere determinato in concreto con procedimenti diversi: in modo diretto; ovvero in modo indiretto, e cioè in relazione al trattamento ad altre categorie di individui, e cioè quello fatto agli stessi cittadini dello stato ospite; ovvero, quello che è previsto per i cittadini della nazione più favorita. I due procedimenti di determinazione indiretta del contenuto dello s. possono essere adoperati ad esclusione uno dell'altro; ovvero, in modo congiunto. La clausola della nazione più favorita in materia di s. può essere semplice; ovvero, condizionata a reciprocità. All'uopo, potrebbe essere previsto che, se l'applicazione della clausola della nazione più favorita dovesse far sì che i cittadini di uno stato venissero a godere di un complesso di vantaggi sensibilmente superiore a quello dei quali in effetti beneficiano i cittadini dell'altro stato, dovrebbero essere aperti nuovi negoziati, intesi ad assicurare, sulla base del regime più liberale, una effettiva equivalenza di trattamenti; e che, nel frattempo, l'applicazione della clausola di s. potrebbe essere parzialmente sospesa.
Lo s. può essere oggetto, oltre che di accordi bilaterali, anche di convenzioni collettive: i più recenti esempî di accordi di siffatta portata sono la Convenzione europea di stabilimento (Parigi 13 dicembre 1955) tra gli stati membri del Consiglio d'Europa; e le clausole in materia di stabilimento (art. 48-66) contenute nel Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957, per la istituzione della Comunità Economica Europea; il progetto di articoli elaborato presso l'OECE in Parigi (marzo-luglio 1958) per disciplinare il diritto di stabilimento in una zona europea di libero scambio. Le convenzioni di s. - soprattutto quelle collettive - contengono clausole di salvaguardia, intese a legittimare la deroga agli obblighi assunti in materia di s., non solo per le ragioni generali e permanenti della difesa nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ma anche in vista di eccezionali pericoli che possono minacciare la vita della nazione ed in particolare il suo equilibrio economico e sociale. Gli accordi in materia di s. di solito non pongono limiti al potere discrezionale di uno stato contraente di ammettere i cittadini dell'altro stato, e di espellerli. Le più moderne convenzioni (segnatamente, la citata Convenzione europea del 1955) contengono, per altro, clausole intese ad offrire ai beneficiarî dello s. alcune garanzie per quanto concerne l'ammissione (non rifiutabile se non per determinate ragioni, quali i sopraccennati motivi di ordine pubblico, di sicurezza e salute pubblica di moralità), e soprattutto, per ciò che attiene l'espulsione di coloro che risiedono regolarmente nel territorio dello stato, stabilendo all'uopo una graduazione delle garanzie stesse (limitazione delle ragioni di espulsione, e possibilità di un ricorso da parte dell'espulso), secondo che essi risiedano da meno o da più di due anni, o da oltre dieci anni.