STABILITA FINANZIARIA
STABILITÀ FINANZIARIA. – Istituti e meccanismi di salvaguardia. Aree vulnerabili
Con s. f. si indica la situazione riferita a un certo Paese o area territoriale in cui l’equilibrio fra i principali parametri economico-finanziari e il funzionamento di specifici strumenti consente la formazione di prezzi congrui delle attività finanziarie e il ritorno all’equilibrio in risposta a eventuali eventi avversi inattesi e, dunque, la limitazione dei rischi di crisi del sistema finanziario. La definizione di s. f. non è univoca, ma soggetta a varie interpretazioni e nei principali schemi teorici è ricollegata a diversi fenomeni che includono, per es.: il ritiro in massa dei depositi bancari (mosso dal panico di una restrizione della disponibilità dei mezzi di pagamento); l’insolvenza degli Stati sovrani; la variazione violenta e imprevista, dovuta a shock esogeni, dei principali indicatori finanziari (tassi a breve, prezzi di beni e di attività, azioni, fabbricati, terra); i fallimenti estesi delle istituzioni finanziarie e delle imprese commerciali; l’aumento del rischio finanziario e di fallimento dovuti alle asimmetrie informative (selezione avversa e azzardo morale); le brusche variazioni del cambio (dovute ad attacchi speculativi); il mancato rimborso dei prestiti da parte delle imprese (a causa di un forte calo delle vendite); l’impossibilità di pagamento dei mutui delle famiglie (per cause legate alla disoccupazione e alle limitazioni di reddito); le sofferenze bancarie. D’altra parte, simmetricamente non è univoco nemmeno il concetto di rischio sistemico di instabilità finanziaria, che viene definito come «un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l’economia reale» (dir. 2013/36/EU, CRD IV, Capital Requirements Directive) o come «il rischio che il fallimento di un partecipante nell’adempiere ai suoi obblighi contrattuali possa a sua volta causare il fallimento di altri partecipanti» (Countact group of the legal and institutional underpinnings of the international financial system, Bank of international settlements, sett. 2002).
Istituti e meccanismi di salvaguardia. – Alla salvaguardia della s. f. contribuisce l’operato di vari soggetti, come banche, assicurazioni e organismi finanziari e le autorità pubbliche che impongono l’applicazione delle misure di regolamentazione prudenziale (che le istituzioni finanziarie devono rispettare per gestire il rischio e garantire la propria solvibilità e i fondi dei depositanti); la trasparenza delle informazioni; la vigilanza sul rispetto delle regole; l’attività di monitoraggio finanziario. La crisi economica internazionale iniziata nel 2007 ha riaperto un intenso dibattito sulle capacità e sui rischi rappresentati dalla possibilità di contagio delle crisi finanziarie, sulle responsabilità degli organi di governo economico, monetario e finanziario (banche centrali, assicurazioni, società di investimento, investitori istituzionali, Stati) e sull’efficacia dei meccanismi di vigilanza. Soprattutto è emersa con evidenza l’impellenza di affrontare problematiche finanziarie legate alla globalizzazione con forme di coordinamento internazionale o, comunque, sovranazionale e con lo sviluppo di più livelli istituzionali di controllo e di gestione dei rischi finanziari sistemici con l’obiettivo di creare una possibile rete finanziaria di salvataggio (safety net) come prevenzione, ma anche come risposta di fronte al verificarsi di eventuali crisi di sistema.
Nel nostro Paese l’ordinamento giuridico affida alla Banca d’Italia l’attività di salvaguardia della s. f. nazionale svolta attraverso l’esercizio della vigilanza microprudenziale sulle banche, condiviso con la Banca centrale europea (BCE; meccanismo di vigilanza unico), sugli altri intermediari finanziari e su alcuni mercati. Inoltre la Banca d’Italia effettua l’analisi e la sorveglianza dell’intero sistema finanziario per identificare eventuali focolai di vulnerabilità del sistema e redige periodicamente un apposito Rapporto sulla s. f. (i compiti e le funzioni della Banca d’Italia in tema di s. f. sono regolati dalla dir. 2013/36/EU e dal reg. 575/2013 adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio). Ma il principale soggetto di garanzia è rappresentato dalla Banca centrale europea che, disponendo di adeguati strumenti di intervento e di vigilanza e attraverso meccanismi di pagamento, compensazione ecc., può contrastare pressioni speculative e rappresentare uno schermo rispetto a eventuali crisi di liquidità. Poiché in Italia il sistema bancario (v. bancario, sistema) è pienamente inserito nell’area dell’euro, tutte le attività di tutela della s. f. della Banca d’Italia sono svolte in coordinamento con le istituzioni europee e altri organismi internazionali e sono collegate al funzionamento del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dell’eurosistema che, in base alle normative europee, prevedono diversi meccanismi di salvaguardia, perfezionati e rafforzati nel corso della grande recessione (già dal 2009 è stato attivato il cosiddetto Pacchetto supervision, costituito dalle proposte di regolamento relative alle autorità di vigilanza europee, ESA, European Supervisory Authorities). Il meccanismo di vigilanza unico sopra citato (regolamento nr. 1024/2013 del Consiglio), assegna alla Banca centrale europea poteri di intervento e compiti di coordinamento delle autorità nazionali per l’applicazione di misure macroprudenziali (nell’ambito del Financial stability committee). Il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB, European Systemic Risk Board), costituito nel 2009 e presieduto dal presidente della BCE, è caratterizzato da un organo decisionale composto dai rappresentanti di massimo livello delle banche centrali, delle autorità di supervisione nazionali ed europee e della Commissione europea (il presidente del Comitato economico e finanziario partecipa come osservatore); ne fa parte la Banca d’Italia, e ha l’obiettivo di sorvegliare il sistema finanziario e prevenire o mitigare i rischi per la s. f. nell’Unione Europea. L’ESRB formula raccomandazioni per l’adozione, a livello europeo o nazionale, di interventi correttivi, che non hanno natura legalmente vincolante, ma possono essere rese pubbliche. Sono state inoltre create le tre autorità europee di vigilanza microprudenziale (Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza), distinte in base al settore: l’Autorità bancaria europea (EBA, European Banking Authority) per la vigilanza del mercato bancario; l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority) per la sorveglianza del mercato assicurativo; l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA, European Securities and Markets Authority) per la sorveglianza del mercato dei valori mobiliari. Tali organismi europei insieme alle autorità nazionali costituiscono il Sistema europeo di supervisione finanziaria (ESFS, European System of Financial Supervision). È stato inoltre creato nel 2010 dal Consiglio dell’Unione Europea l’EFSF (European Financial Stability Facility), il fondo europeo di stabilità finanziaria, un fondo di garanzia temporaneo costituito dagli Stati dell’eurozona (v. euro, area) avente facoltà di emettere titoli garantiti pro rata dagli Stati stessi, per fornire sostegno finanziario ad altri Stati appartenenti all’area che ne facciano richiesta e superare situazioni di difficoltà causate da circostanze eccezionali al di fuori del loro controllo. L’attività di tutti questi organi di tutela della s. f. viene svolta anche attraverso appositi programmi di acquisto di titoli pubblici nell’ambito dell’eurosistema che, immettendo liquidità, consentono agli Stati la solvibilità e la sostenibilità del debito e migliorano la liquidità dei mercati azionari e obbligazionari, determinando una rapida discesa dei tassi di interesse a medio e a lungo termine nell’area dell’euro. Molti Paesi hanno risposto ai rischi della crisi attraverso la creazione di diversi organi che vanno a costituire un insieme molto eterogeneo: il Consiglio di sorveglianza della stabilità finanziaria (FSOC, Financial Stability Oversight Council) negli Stati Uniti; il Comitato per le politiche finanziarie (FPC, Financial Policy Committee) nel Regno Unito. Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB, Financial Stability Board) riunisce invece i rappresentanti delle principali autorità finanziarie di numerosi Paesi avanzati ed emergenti (in gran parte del G20, il forum dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali di molti Paesi industrializzati) e delle istituzioni internazionali e ha il compito di concordare la fissazione degli standard finanziari e promuovere l’attuazione di politiche di regolamentazione e vigilanza per la s. f. globale. La bassa crescita economica, oltre che le pressioni speculative finanziarie internazionali, rappresenta sicuramente uno dei principali elementi di criticità per la stabilità finanziaria. In una situazione in cui la redditività delle imprese diminuisce, peggiorano la qualità del credito e il livello di redditività delle banche, permangono livelli di inflazione molto contenuti (com’è avvenuto nel corso della crisi, i tassi sono scesi pericolosamente in alcune economie avanzate, anche come reazione alla caduta dei corsi petroliferi), si innesca una bassa crescita che sfavorisce l’equilibrio della finanza pubblica e l’andamento del debito e del disavanzo, si indeboliscono le condizioni di liquidità e di accesso ai finanziamenti; le imprese, soprattutto di dimensioni medio-piccole incontrano difficoltà nell’accesso al credito e le famiglie manifestano scarsa solvibilità nell’indebitamento.
I tassi di inflazione molto bassi, in particolare, rappresentano un rischio per la s. f. perché rendono più difficile il riassorbimento del volume di debito sia pubblico sia privato.
Aree vulnerabili. – Nonostante la presenza di numerosi meccanismi di tutela messi in atto per la s. f. internazionale, esistono globalmente numerose aree di vulnerabilità, caratterizzate soprattutto dalle economie emergenti, più esposte alle conseguenze dell’andamento del prezzo del petrolio (che ne condiziona fortemente i livelli di debito) e dei tassi di cambio delle valute principali. Ma anche i Paesi dell’Unione Europea e della zona euro rimangono comunque esposti a diversi problemi. In particolare le difficoltà economico-finanziarie della Grecia, nella risoluzione della crisi e nella realizzazione del programma interno di riforme condiviso con le istituzioni europee, rappresentano un forte elemento di debolezza per i rischi di ampliamento dello spread e di pressioni speculative dei mercati finanziari. Tuttavia, sebbene la ripresa della crescita economica sia ancora piuttosto lenta e non uniforme, le prospettive economiche registrate nel 2015 indicano in attenuazione i fenomeni di maggior rischio per la s. f. in tutto il mondo. Ciò è da attribuirsi alle politiche monetarie espansive, applicate anche nell’eurozona, e al calo del prezzo del petrolio, che penalizza i conti pubblici dei Paesi esportatori, ma favorisce la produzione e la ripresa nelle economie avanzate e il riequilibrio dei mercati finanziari.