staff leasing
<stàaf lìisiṅ> locuz. sost. ingl., usata in it. al masch. – Particolare tipologia di contratto di lavoro consistente nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato da parte di un’impresa privata o di un’agenzia interinale. Lo s. l. prevede la presenza di un rapporto triangolare fra prestatore di lavoro (lavoratore), somministratore di lavoro (l’agenzia specializzata) e utilizzatore (l’impresa presso la quale il lavoratore va a svolgere le sue mansioni), che si articola in due contratti distinti: il primo, tra lavoratore e agenzia e il secondo tra l’agenzia e l’impresa. Il lavoratore gode degli stessi diritti e trattamenti economici dei dipendenti dell’azienda presso cui lavora, a carico della quale è anche la corresponsione del salario; gli oneri assicurativi e previdenziali sono invece a carico dell’agenzia. In Italia lo s. l. è applicabile solo ad alcune tipologie di lavoro stabilite per legge. Tale forma contrattuale, sviluppatasi inizialmente negli Stati Uniti a partire dagli anni Settanta del 20° sec. è ampiamente diffusa oltreoceano ma è giunta solo di recente in Italia, ove ha peraltro conosciuto una vicenda normativa travagliata e rimane a tutt’oggi sostanzialmente marginale. Introdotta nell’ordinamento italiano con la l. 30/2003 (meglio conosciuta come legge Biagi), lo s. l. ha incontrato la forte opposizione da parte dei sindacati (in partic. la CGIL) a causa dei temuti effetti sulla precarizzazione del lavoro subordinato. Abrogato con il protocollo sul welfare varato dal secondo governo Prodi (l. 247/2007) lo s. l. è stato ripristinato con la legge finanziaria 2010 (l. 191/2009), che ha ampliato al contempo le tipologie di lavoro alle quali si applica.