STALLIA e CONTRASTALLIA (fr. jours de planche, staries et surestaries; sp. estadías y sobrestadías; ted. Liegezeit, Überliegezeit; ingl. laydays; demurrage)
Si chiama stallia il periodo di tempo (calcolato normalmente a giorni) che, nel contratto di noleggio, compete al noleggiatore per effettuare il caricamento (stallie di caricamento) o lo scaricamento (stallie di scaricamento) della merce trasportata. Trascorso il termine di stallia senza che sia effettuato il caricamento o lo scaricamento, il noleggiante, e per esso il capitano della nave, non può procedere senz'altro alla risoluzione del contratto o alla sua esecuzione coattiva, ma deve attendere un ulteriore periodo di tempo denominato di controstallia. Avvalendosi di questo termine il noleggiatore è tenuto al pagamento di un particolare corrispettivo commisurato al tempo del ritardo (di regola, a giorni) e al tonnellaggio della nave. Trascorso anche il periodo di controstallia, il noleggiante può concedere un termine ulteriore (extrastallia), percependo un ulteriore compenso. La caratteristica delle extrastallie nei confronti delle controstallie è data dal costituire esse una facoltà, non un obbligo, del noleggiante.
La durata delle stallie e delle controstallie, ove non sia stabilita nel contratto di noleggio, è detemiinata secondo gli usi locali; del pari agli usi locali, in mancanza di pattuizione contrattuale, è devoluta la determinazione dei compenso di controstallia (art. 549 cod. comm.). Il periodo di stallia inizia il suo decorso allorché la nave è pronta alle operazioni di caricamento o scaricamento, e il capitano ne abbia dato avviso al caricatore o al ricevitore. Il periodo di tempo che la nave, pure essendo nel porto, debba attendere per ormeggiarsi al posto destinato, resta a carico del noleggiante e non si computa nel termine di stallia. Diversamente avviene quando nel contratto di noleggio sia inserita la clausola "sia o no la nave a posto" (wheter in berth or not). È, però, discussa la precisa portata di questa clausola: secondo una più rigorosa interpretazione, essa importa il decorso del termine anche quando vi sia impossibilità di effettuare le operazioni di carico e di scarico; secondo un'interpretazione più benigna per il noleggiatore, importa invece il decorso del termine solo quando vi sia difficoltà di carico o scarico.
Le stallie, qualora nel contratto non sia stabilito che debbono calcolarsi a giorni correnti, si computano a giorni lavorativi: si computano, cioè, solo quei giorni nei quali sono effettivamente possibili le operazioni di carico o scarico, escludendosi, così, sia i giorni festivi, sia quelli in cui, per condizioni meteorologiche o per altro evento fortuito, siano impedite le operazioni. Decorso il termine delle stallie s'inizia il decorso delle controstallie, le quali sono per contro computate a giorni correnti e non a giorni lavorativi.
La natura giuridica delle controstallie è controversa, e la controversia ha notevoli conseguenze di pratica applicazione. Si tratta di proroga contrattuale della durata del noleggio, onde il corrispettivo dovuto sarebbe un supplemento di nolo; ovvero il noleggiatore che non effettua il caricamento nel periodo di stallia deve considerarsi in mora, onde il compenso di controstallia avrebbe natura di risarcimento di danno? Alla prima opinione, sostenuta prevalentemente dalla dottrina francese, si è obiettato che il contratto di noleggio non è un contratto di locazione di cosa prorogabile tacitamente a tempo, e ancora che manca nell'atto in cui si verificano le controstallie una volontà modificatrice del contratto. Alla seconda opinione osta che il noleggiante, decorso il periodo di stallia, non ha il diritto di chiedere alla controparte la risoluzione del contratto o la esecuzione specifica, diritto che dovrebbe competergli ove si verificasse una ipotesi di inadempienza del noleggiatore, ma è per contro obbligato ad attendere il decorso della controstallia. Si è cercato di superare tale difficoltà osservando che la clausola di controstallia è non soltanto una stipulazione convenzionale di danni per il caso di mora del noleggiatore o ricevitore, ma è una stipulazione più lata sulla purgazione della mora. Ma anche tale spiegazione non suffraga, poiché non si può concepire una purgazione di una mora non sorta; se il creditore pattuisce anticipatamente di purgare la mora eventuale del debitore, costui non cadrà in mora. Non si può considerare inadempiente colui che ha il diritto di non adempiere. E nemmeno decorso il periodo di controstallie, si può parlare di inadempienze in senso tecnico, ma unicamente di mora accipiendi, poiché al noleggiatore non incombe un'obbligazione di caricare e scaricare la merce. Per queste considerazioni, tale teoria, se pure accolta dalla quasi unanime dottrina e giurisprudenza italiana, non sembra si possa accogliere senza riserve e appare meritevole di attento riesame.
Bibl.: F. Salvadore, Stallie e controstallie, Milano 1913; A. Asquini, Gli scioperi portuari e il corso delle stallie e controstallie, in Riv. dir. comm., 1921, parte 2ª, p. 203; A. Graziani, Appunti in tema di controstallie, in Riv. del dir. della navigazione, 1935, parte 1ª, p. 297 segg.; A. Brunetti, Diritto marittimo privato, III, Torino 1935, p. 127 segg.; Lumbroso, Il codice di commercio annotato, Milano s. d., art. 549, n. 22.