STAMPA (XXXII, p. 463; App. II, 11, p. 888)
Legislazione italiana. - Reati di stampa. - Numerosi sono i reati previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47:
a) Il direttore o vicedirettore responsabile è tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignità o da esse ritenuti contrarî a verità, purché le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale e non sorpassino la lunghezza dell'articolo o del passo a cui esse si riferiscono, o le venti righe qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza inferiore. Il rifiuto di ottemperare alla pubblicazione della rettifica - che deve essere fatta entro i tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata - è punito con la reclusione sino a sei mesi e la multa da L. 240.000 a 400.000 (art. 8).
b) Le disposizioni dell'art. 528 cod. pen. (pubblicazioni e spettacoli osceni) si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti quando siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio, e ai giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale (art. 14).
c) Le stesse disposizioni dell'art. 528 cod. pen. si applicano anche al caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginarî, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidî o delitti (art. 15).
d) Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che ne sia stata eseguita la registrazione, ovvero d'uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale costoro siano indicati in modo non conforme al vero, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 800.000 (art. 16).
e) Salvo quanto è disposto dal succitato art. 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni che devono figurare obbligatoriamente sugli stampati è punita con l'ammenda fino a L. 160.000.
f) Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine stabilito o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino a L. 400.000.
g) Chi nelle dichiarazioni prescritte nella registrazione dei periodici espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 cod. pen.
h) Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali sono state osservate le disposizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le disposizioni di legge (art. 20).
Reati commessi col mezzo della stampa. - L'art. 57 cod. pen., concernente la responsabilità per reati commessi col mezzo della s., è stato profondamente modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 127. In detto articolo, nella sua formulazione originaria, alcuni Autori insistevano nello scorgere una forma di responsabilità oggettiva (respinta dalla Costituzione), anche se la Corte di cassazione con numerose decisioni, confortate anche da una sentenza della Corte costituzionale, aveva ritenuto trattarsi, a carico del direttore del periodico, di una responsabilità personale, consistente nell'omissione degli opportuni controlli sul materiale pubblicato.
Secondo la nuova formulazione data all'art. 57 cod. pen., è stabilito che, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.
Nel codice penale, mentre è rimasto immutato l'art. 58, concernente la s. clandestina, sono stati aggiunti, con la detta legge del 1958, due articoli, il 57 bis e il 58 bis. Con il primo si dispone che, nel caso di s. non periodica, le disposizioni dell'art. 57 si applicano all'editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile; col secondo si dispone che, se il reato commesso col mezzo della s. è punibile a querela, istanza o richiesta, anche per la punibilità dei reati preveduti dai tre articoli precedenti è necessaria querela, istanza o richiesta.
Per i reati commessi col mezzo della s., viene ordinata, in caso di condanna, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso; sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore; e, ove il reato sia quello di diffamazione, può essere accordata alla parte offesa, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 cod. pen., una somma a titolo di riparazione, in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato (artt. 9, 11 e 12 della legge del 1948).
Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della s., consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a L. 80.000.
Bibl.: U. Krieg, La legislazione penale sulla stampa, Roma 1942; A. Jannitti Piromallo, La legge sulla stampa, Roma 1950; P. Nuvolone, Reati di stampa, Milano 1951.