STATUTUM IN FAVOREM PRINCIPUM
Il privilegio in favore dei principi rilasciato da Federico II ad Aquileia nel maggio 1232 è una ripetizione del documento che i principi ecclesiastici e laici di Germania, agendo di concerto nei confronti del potere della Corona, avevano strappato nella dieta di Worms del 1o maggio 1231 al figlio Enrico (VII), suggellando il fallimento della politica da lui condotta fino a quel momento. Nel documento, che si articolava in ventitré disposizioni ‒ nove delle quali erano determinate soprattutto dagli interessi del vescovo di Würzburg mentre quattordici andavano a beneficio del vescovo di Strasburgo ‒, il sovrano prometteva l'eliminazione di abusi causati sostanzialmente da collaboratori della Corona, come per esempio la costruzione illegale di castelli, città e strade sul territorio dei principi, i danni arrecati a mercati già esistenti o l'accoglienza di schiavi; egli garantiva il diritto di coniazione e lo ius conducendi, come pure quello di amministrare la giustizia. Nel testo ricorre due volte (ma non per la prima volta) la definizione "dominus terrae", che diverrà caratteristica della realtà costituzionale tedesca nei secoli successivi. Non è in primo luogo lo Statutum ad aver determinato il sopravvento di tendenze e forze particolaristiche nello sviluppo tedesco; quest'evoluzione risalta tuttavia in modo evidente nel documento, in considerazione del fatto che Federico II, pur non potendo evitare di rinnovare le concessioni, modificò in quattro punti il testo nel senso di una generalizzazione delle disposizioni, per cui la rinuncia univoca da parte della Corona si trasformò in un'obbligazione generale e vincolante per tutti. Nel par. 15, in virtù di queste modifiche, vengono addirittura salvaguardati diritti della Corona che erano già stati eliminati dall'Heinricianum. Anche l'introduzione del Fridericianum segnala una caratteristica differenza rispetto al documento precedente: mentre il motivo della stesura del testo 'estorto' dai principi a Worms è indicato solo molto vagamente, nella ripetizione in parte riformulata l'imperatore dà un particolare rilievo al suo carattere di privilegio. L'Heinricianum (M.G.H., Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, a cura di L. Weiland, 1896, nr. 304) è stato tramandato in tre redazioni originali e una copia d'epoca; il Fridericianum (ibid., nr. 171) in tre redazioni originali (per Magonza, Würzburg e Magdeburgo) e tre copie contemporanee (per Treviri, Strasburgo e Worms).
Fonti e Bibl.: P. Kirn, Die Verdienste der Staufer um das deutsche Reich, "Historische Zeitschrift", 164, 1941, pp. 261-284; E. Klingelhöfer, Die Reichsgesetze von 1220, 1231/32 und 1235, Weimar 1955; P. Zinsmeier, Zur Diplomatik der Reichsgesetze Friedrichs II., "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germ. Abt.", 80, 1963, pp. 82-117; E. Schrader, Zu Deutung der Fürstenprivilegien von 1220 und 1231/32, in G. Wolf, Stupor Mundi, Darmstadt 1966, pp. 420-454. W. Goez, Fürstenprivilegien Friedrichs II., in Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, I, Berlin 1969, coll. 1358-1361.