STOLA
. Il significato della parola è duplice: στολή dai Greci era detto l'abito in genere. Acquistato con l'uso il suo significato speciale, la stola romana è veste femminile, che si porta sopra la tunica intima (camicia) e sotto la palla, o mantello. Sua caratteristica è d'essere lunga, quindi con molte pieghe; diventa poi di uso speciale e riservato alle matrone, in lana bianca, forse orlata di porpora. Quando è senza maniche, lascia vedere quelle della tunica. Col tempo essa si restrinse a una larga vestis di diritto esclusivo alle matrone, fin dalla nascita, o alle liberte che si sposavano a cittadini romani.
L'uso della stola si propagò poi a sacerdoti e a principi d'Oriente: così, per es., agl'iniziati ai misteri d'Iside.
Col cristianesimo il nome passa a indicare un indumento liturgico, costituito da una striscia di stoffa che può superare in lunghezza i 2 metri. Spetta al diacono, che la porta a tracolla dalla spalla sinistra al fianco destro; al sacerdote, che la porta in giro sulle spalle, lasciandone cadere incrociate le estremità sul davanti se ha il camice, mentre se ha la cotta le lascia cadere parallelamente; spetta al vescovo, che la porta come il sacerdote, salvo che non la incrocia mai sul davanti. Si chiamò orarium e poi, forse nella Gallia, stola, già nel secolo IX; in Oriente se ne hanno i primi attestati nel secolo V; in Occidente nel VI. L'origine ne è incertissima.
Bibl.: H. Blümner, Römische Privataltertümer, Monaco 1911; G. Leroux, in Daremberg e Saglio, Dictionn. des antiq.; M. Bieber, Stola, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., IV A. col. 56 segg.; G. Braun, I paramenti sacri, loro uso, storia e simbolismo, vers. ital., Torino 1914, pp. 121-129.
Le tasse di stola.
Le tasse di stola, chiamate anche comunemente diritti di stola sono prestazioni dovute ai parroci dai fedeli in occasione dell'amministrazione di alcuni sacramenti e sacramentali (diritti di stola bianca) ovvero in occasione di funerali (diritti di stola nera).
Sono corrisposte non come prezzo o compenso per gli atti di ministero spirituale compiuti dal parroco, ciò che costituirebbe simonia, sibbene in occasione di tali atti; e hanno il loro fondamento in un giusto titolo approvato dal diritto o da legittima consuetudine, per es., quello di stipendio per l'onesto sostentamento dei chierici, e del lavoro estrinseco, congiunto cioè estraneamente all'opera sacra e separabile da essa. Le prestazioni costituenti i diritti di stola, per quanto nel codice di diritto canonico siano dette anche oblazioni, tuttavia si distinguono dalle oblazioni propriamente dette, costituite da elargizioni spontanee e gratuite, perché va unita a esse una vera obbligazione giuridica. Per la loro misura il diritto canonico - posto il principio fondamentale che da esse sono esenti in ogni caso i poveri e che il parroco è sempre tenuto a prestare a costoro gratuito ministero - detta norme intese a evitare abusi o sperequazioni.
La legislazione dello stato italiano ha riconosciuto implicitamente i diritti di stola, prendendoli in considerazione in leggi fiscali, e come proventi casuali agli effetti della determinazione della congrua. Le spese funerarie godono del privilegio sulla generalità dei mobili caduti nell'eredità. All'azione per il pagamento delle tasse di stola in genere, si ritiene applicabile, nonostante qualche disparere, la prescrizione trentennale.