STRATIGOTUS
Magistratura cittadina dotata di competenze essenzialmente giudiziarie, lo stratigotus era un ufficiale attivo soltanto in alcuni centri urbani, fra i quali Messina, Napoli e Salerno (Il registro della cancelleria, 2002, p. 42).
Presente già in età normanna, e di evidente derivazione onomastica bizantina, compare come ufficiale cittadino durante la minore età di Federico II: è attestato a Messina, in Calabria (a S. Caterina) e ad Amalfi, ove probabilmente ha funzioni territoriali più estese, in quanto è denominato straticotusde toto ducato Amalfie. Ancora nel 1205 un Giovannuccio Frisario è stratigotus Amalfie (Acta Imperii inedita, p. 81).
La particolarità di questo ufficiale, il cui corrispettivo è da rintracciarsi nel compalatius napoletano, consiste nell'ampiezza delle sue attribuzioni nell'ambito dell'amministrazione della giustizia in sede locale. Lo stratigotus, infatti, amministrava la giustizia anche in ambito penale e accoglieva pure le istanze di appello sia in sede civile che penale, a differenza degli ufficiali cittadini ordinari ‒ i baiuli ‒ ai quali spettava solo la cognizione delle cause civili nel primo grado di giudizio. Altra differenza sostanziale rispetto ai baiuli risiedeva nel fatto che dalle competenze dello stratigotus erano totalmente esclusi la materia fiscale e l'ambito amministrativo.
L'assimilazione dello stratigotus con il compalatius è esplicitamente affermata anche nella normativa regia, e in particolare nella Const. I, 72.2, Circa compalatios, in cui il sovrano attribuisce ai compalatii di Napoli e agli stratigoti di Messina e Salerno la prerogativa di amministrare anche la giustizia penale, mantenendo intatto un uso già consolidatosi de speciali et antiqua prerogativa. Non mancano nella documentazione le testimonianze di conflitti di competenza fra lo stratigotus e le altre istituzioni giudiziarie con competenze sul medesimo ambito territoriale. Si prendano come esempi emblematici due mandati del sovrano, entrambi indirizzati al secreto di Messina: uno del 1239 nel quale si evidenziava che lo stratigotus della città usurpava la giurisdizione del giustiziere nella riscossione della pena prevista in caso di omicidio senza colpevole e s'intimava al secreto di rimediare a questo sconfinamento di competenze (Il registro della cancelleria, 2002, p. 50); il secondo, indirizzato oltre che al secreto anche allo stesso stratigotus, nel quale il sovrano precisava le competenze dell'ufficiale in una inchiesta su alcuni genovesi che a Messina avevano assaltato cittadini di Savona, stabilendo che la stessa inquisitio così come la cattura e la punizione dei colpevoli rientravano nelle competenze dello stratigotus e non in quelle del secreto (ibid., pp. 647, 655).
Fonti e Bibl.: Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit); Il registro della cancelleria di Federico II del 1239-1240, a cura di C. Carbonetti Vendittelli, Roma 2002. Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata: C.A. Garufi, Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo. Studi storico-diplomatici, "Archivio Storico Messinese", 5, 1904, pp. 1-49; M. Caravale, Le istituzioni del regno di Sicilia tra l'età normanna e l'età sveva, "Clio", 23, 1987, pp. 373-422 (ora in Id., La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni, Roma-Bari 1998, pp. 71-135); B. Pasciuta, In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Torino 2003.