subfornitura
s. f. – Genericamente, la cooperazione tra imprese realizzata attraverso il decentramento produttivo e, cioè, l’affidamento di fasi del processo produttivo da parte di un operatore economico a soggetti estranei alla propria azienda. Più specifica è l’accezione con cui il termine è adoperato nel linguaggio giuridico e, precisamente, nell’art. 1 della l. 192/1998, recante il regime della s. nelle attività produttive. Sulla scorta di tale disposizione, la s. è il contratto con il quale un imprenditore – detto subfornitore – assume a proprio carico, per conto di altro imprenditore – detto committente – l’obbligo di eseguire una prestazione di fare «[...] eseguire lavorazioni su prodotti semilavorati o materie prime forniti dal committente», ovvero una prestazione di «[...] fornire all’impresa prodotti destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente». Nella segnata prospettiva, la denominazione dell’istituto non deve trarre in inganno lasciando ipotizzare un particolare subcontratto: non v’è un contratto «dipendente» da altro «principale», bensì un contratto autonomo tra due imprenditori. Il prefisso sub- sta a indicare che la prestazione del fornitore si inserisce all’interno del ciclo produttivo del committente e, precisamente, è eseguita «[...] in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente». La cosìddetta dipendenza progettuale e tecnologica determina l’asimmetria di forza contrattuale tra subfornitore e committente. Al fine di eseguire la prestazione, il subfornitore dovrà eseguire investimenti difficilmente convertibili per soddisfare esigenze di operatori economici differenti rispetto al committente originario. A fronte del rischio che il subfornitore possa subire abusi, il legislatore ha dettato un articolato regime di protezione del contraente 'debole' non derogabile dall’autonomia dei privati. All’interno di tale regime si inseriscono le norme che assicurano la certezza e la trasparenza del rapporto: il contratto di s. deve essere stipulato per iscritto, a pena di nullità, e deve dettagliatamente indicare i requisiti del bene e del servizio oggetto della prestazione, il prezzo pattuito, i termini e le modalità di consegna e collaudo, e i termini di pagamento. Quand’anche il contratto sia stato concluso in forma orale, il subfornitore ha diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese sostenute in buona fede. Inoltre, la legge pone divieti, a tutela del subfornitore, anche in ordine alla previsione di termini di pagamento. In particolare, il committente non può dilazionare il pagamento del corrispettivo per un termine superiore a sessanta giorni e, in caso di ritardo, incorre nell’obbligo di pagare interessi di mora in misura particolarmente elevata (art. 3 l. 192/1998). A tutela del subfornitore è posta, anche, la regola che commina la nullità del patto con cui il committente acquisti, senza congruo corrispettivo, diritti di privativa industriale o intellettuale.