SUNNAH
. Vocabolo arabo che significa consuetudine, modo abituale di comportarsi, e che nelle scienze religiose e giuridiche dei musulmani ha i seguenti due sensi tecnici:
1. La consuetudine di Maometto nelle varie circostanze della vita; essa (salvo casi eccezionali riguardanti peculiarità di lui non consentite ad altri) ha valore di norma per i credenti o è proposta loro come esempio da imitare. Questa sunnah si desume dai ḥadīth ossia tradizioni canoniche di detti o fatti di Maometto; perciò essa ha come fondamento un detto o un atto o anche un suo silenzio riguardo a cose dette o fatte da altri in sua presenza, poiché tale silenzio viene considerato come una sua tacita approvazione. Dato che il Corano stesso (testuale parola di Dio secondo i musulmani) addita Maometto come bel modello per i fedeli (Cor., XXXIII, 21), dato inoltre che nell'islamismo genuino anche il diritto e moltissimi altri lati della vita ordinaria si considerano regolati dalla rivelazione divina, e dato infine che il testo sacro dell'islamismo non è chiaro in alcuni punti e non dà alcuna indicazione su un'infinità di materie particolari, si comprende come già sul finire del I sec. eg. la sunnah fosse considerata, da un lato, come un'interpretazione autentica e un complemento del libro sacro, e dall'altro fosse ritenuta come rivelazione di Dio dal punto di vista del contenuto. Subito dopo il Corano (rivelazione divina nella sostanza e nelle parole) viene dunque collocata dai trattatisti la sunnah quale secondo aṣl (fondamento, radice) del rituale e del diritto. Che un testo coranico anteriore sia abrogato da uno contrario posteriore, e una sunnah anteriore da una sunnah posteriore è cosa ammessa dalla quasi totalità dei musulmani; ma si presenta qualche caso in cui la sunnah e il Corano si trovano a conflitto tra loro in modo non suscettibile di conciliazione, come, per es., se rimane esclusa anche la possibilità di considerare un testo quale limitazione specifica d'un altro generico. Il fondatore della scuola shāfi‛ita di rituale e diritto, ash-Shāfi‛ī, e alcuno dei suoi seguaci non vogliono ammettere che queste due fonti possano abrogarsi veramente tra loro; secondo essi, quando una sunnah è apparentemente abrogata da un testo coranico, in realtà esiste nel Corano qualcosa che appoggia la sunnah e addita l'accordo fra i due testi; così come nel caso di abrogazione d'un testo coranico per opera d'una sunnah si troverà in realtà nel complesso della sunnah qualcosa che viene in appoggio di quel testo; cosicché in fondo il Corano è abrogato dal Corano, la sunnah dalla sunnah. Ma se si escludono ash-Shāfi‛ī ed alcuni dei suoi seguaci, si trova che i sunniti od ortodossi (ḥanafiti, ḥanbaliti, mālikiti e la maggioranza degli shāfi‛iti), come pure gli sciiti imāmiti o duodecimani, ammettono senza restrizioni che la sunnah possa venir abrogata dal Corano. Nel caso inverso, soltanto i ḥanafiti, la grande maggioranza mālikita, qualche shāfi‛ita e gli sciiti imāmiti ammettono che un testo coranico possa essere stato abrogato da una sunnah, a condizione che questa sia mutawātirah ossia largamente e regolarmente trasmessa di generazione in generazione. Fra i mille segni della grande importanza della sunnah nel sistema musulmano è che ancor oggi, negli stati islamici non del tutto europeizzati, l'atto d'omaggio al nuovo sovrano è fatto dai maggiorenti a condizione ch'egli s'impegni a governare secondo il Corano e la sunnah.
2. Nella trattazione del fiqh (rituale e diritto) si distinguono cinque categorie fondamentali di atti umani, che vanno dall'obbligatorio al vietato. La seconda è detta sunnah (di buon uso) e definita: ciò la cui esecuzione viene premiata (nella vita futura), senza che la sua omissione venga punita; categoria di mezzo fra l'obbligatorio ed il lecito e che nelle scuole ḥanafita, hanbalita e shāfi‛ita è indicata anche con le designazioni mandūb (raccomandato) e mustaḥabb (desiderabile), mentre questa sinonimia non è seguita dai mālikiti. Nel campo del rituale tale sunnah ha due gradazioni: s. mu'akkadah (inculcata) o s. rātibah (fissa) o s. al-hudà (sunnah della buona via), la cui negligenza è biasimevole, e s. khafīfah (sunnah leggiera) o anche semplicemente nāfilah (atto supererogatorio).