SURROGAZIONE
. In un senso generico "surrogazione" vale "sostituzione" surrogare è il subentrare di una persona o di una cosa al posto di un'altra. Non è possibile una costruzione sistematica unitaria di tutti i casi di surrogazione contemplati dal diritto privato, in quanto essi si riportano a principî diversi, si ricollegano ai più disparati istituti e sono giustificati da esigenze di varia natura; solo in senso lato può parlarsi di una surrogazione personale distinta da una surrogazione reale.
I. Surrogazione personale. - Il fenomeno della sostituzione di una persona a un'altra si può avere nel campo di diritto privato così nei rapporti successorî come nei diritti, nelle azioni, negli uffici. Storicamente la successione ereditaria ci si presenta come un caso di sostituzione di persona; l'erede è un vero e proprio "surrogato" del defunto; questa sostituzione della personalità dell'erede a quella del defunto rende agevole la spiegazione di alcune tipiche manifestazioni del diritto ereditario romano e anche moderno. Sempre nel campo ereditario si rivela che l'istituto della rappresentazione non è che una surrogazione nel grado e nei diritti successorî (art. 729 segg. cod. civ.). Non diversamente l'istituto della sostituzione è una surrogazione nella istituzione di erede o legatario (art. 895 cod. civ.). Quanto all'istituto della rappresentanza è agevole scorgervi un caso di sostituzione della volontà: il rappresentante o procuratore opera con la volontà propria in sostituzione di quella del rappresentato per conto e in nome del quale egli agisce. Numerosi casi vi sono poi nel diritto privato di surrogazione della persona specialmente nel campo dei cosiddetti uffici di diritto privato: ad es. il curatore dell'eredità giacente surroga o sostituisce l'erede ignoto o futuro; in senso largo si parla di surrogazione di chi è investito di un ufficio: così, nei casi previsti dalla legge, si surroga il perito (art. 259, 260 cod. proc. civ.), il procuratore ad lites (art. 161 cod. proc. civ.), il custode dei mobili (602, 605 cod. proc. civ.); si surrogano amministratori, sindaci, liquidatori di società commerciali (art. 125, 151, 210 cod. comm.).
A parte altre accezioni tecniche del termine surrogazione (così si parla di subrogatio legis accanto ad abrogatio, derogatio, obrogatio, a significare che a un'antica legge si aggiungono ulteriori disposizioni), le più comuni applicazioni si hanno:
a) nell'azione surrogatoria (art. 1234 cod. civ.). È uno dei mezzi con cui, secondo la legge italiana, viene esercitato dal creditore il "controllo gestorio" riguardo ai beni del debitore in caso di sua fraudolenta inerzia. Oscure le origini di tale azione; ne è contestata altresì per diritto moderno la natura. L'opinione più accolta è che tale azione, più che un provvedimento esecutivo, sia da considerare come un procedimento conservativo: è un mezzo di garanzia diretto a procurare che il patrimonio del debitore, nonostante la sua inerzia, profitti di quanto gli è dovuto: più specialmente consiste nel sostituirsi dei creditori al debitore nell'esercizio dei diritti e delle azioni spettanti a quest'ultimo e non inerenti esclusivamente alla sua persona (come sarebbero il credito per alimenti, il diritto di revoca della donazione propter ingratitudinem, l'azione per la separazione della dote, ecc.). In quanto i creditori agiscono ex persona debitoris, sono loro opponibili tutte le eccezioni che si possono opporre al debitore. L'azione surrogatoria è quindi pur essa un'ulteriore manifestazione di quel diritto di garanzia generale che la legge riconosce ai creditori sul patrimonio del debitore (articoli 1948, 1949). Notevoli applicazioni riceve l'istituto sia nel diritto civile (articoli 680, 949, 1422, 1565, 2112 cod. civ.), sia nel diritto processuale in materia di esecuzione immobiliare (articoli 575, 735 cod. proc. civ.);
b) nella surrogazione ipotecaria per evizione (art. 2011 cod. civ.). Consiste nel beneficio concesso al creditore di grado posteriore evitto (che rimanga cioè perdente in quanto sui beni a lui ipotecati si è soddisfatto un creditore anteriore, la cui ipoteca si estendeva anche ad altri beni) di subentrare al creditore soddisfatto nell'ipoteca sopra questi ultimi con preferenza ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Si ha un temperamento equitativo ai principî della indivisibilità e all'ordine delle ipoteche. Analogo fondamento equitativo ha la surroga del creditore perdente in materia di privilegi marittimi (art. 668 cod. comm.);
c) nella surrogazione per pagamento (articoli 1251 segg., 1033, 1916 cod. civ.; 31, 276, 300, 438, 440, 471 cod. comm.; art. 98 r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3269; v. anche pagamento).
d) nella sostituzione processuale, che consiste nell'esercizio in nome e nell'interesse proprio di un diritto altrui (rappresentanza nella lite di persone che non vi partecipano), ammessa nei soli casi previsti dalla legge (articoli 575, 841 cod. proc. civ.; 168 cod. comm.).
II. Surrogazione reale. - È la sostituzione giuridica di un bene a un altro per effetto della quale la cosa nuova (cosa mobile o immobile, credito, indennità) è sottoposta allo stesso regime dell'antica di cui prende il posto. Questo concetto di surrogazione già noto al diritto romano (Dig., V, 1, de iudiciis, 16), ma sviluppato specialmente dai glossatori, è stato oggetto di profonde indagini da parte della dottrina moderna che ha escluso il carattere di finzione giuridica su cui veniva costruito l'istituto della surrogazione reale. In due casi specialmente essa è da ammettere: quando si tratti di beni sottoposti a una speciale destinazione (surrogazione dei beni dotali, articoli 1403, 1406, 1424 cod. civ.; beni costituenti oggetto di una donazione modale, di una fondazione, ecc.); quando si tratti di complessi di beni o patrimonî soggetti a restituzione (beni dell'assente: art. 39 cod. civ.; successione posseduta da un erede apparente, ecc.).
Bibl.: V. Bechmann, Disputatio de surrogatione, Jena 1674; F. U. Pestel, Dissertatio de cauta applicatione axiomatis: "Surrogatum sapit naturam eius cui est surrogatum", 1715; I. Flach, De la subrogation réelle, Parigi 1870; Bourgeois, De l'exercice par les créanciers des droits et actions du débiteur, ivi 1875; R. Demogue, Essai d'une théorie générale de la subrogation réelle, in Revue critique, 1901, p. 296; F. Ferrara, Natura giuridica dell'azione surrog., in Foro it., I (1904), p. 1401; A. E. Cantoni, L'azione surrog. nel diritto civ. it., Milano 1908; F. Longo, Della surrog. reale nel dir. civ. it., Napoli 1897; C. Zucconi, L'origine storica dell'azione surrog., in Riv. dir. civ., 1910, p. 749; id., Natura ed effetti dell'azione surrog., ivi 1911, pp. 1, 165; A. Henry, De la subrogation réelle, convent. et légale, Nancy 1913; H. Capitant, Essai sur la subrogation réelle, in Revue trim. de droit civil, 1919, p. 385; M. Planiol-G. Ripert-M. Picard, Traité de droit civ. franç., Parigi 1926, III, p. 30; G. Pacchioni, Tratt. delle obbl., Torino 1927, p. 119; N. Stolfi, Diritto civile, ivi 1932, III, p. 335.