SYNDICUS
I syndici erano i rappresentanti delle universitates, le città demaniali, da esse costituiti appositamente per rappresentarle nei giudizi sia civili che penali. La Const. II, 2, Generalia iura, prescriveva infatti che le città, attrici o convenute in cause che le vedevano opposte a singoli individui o ad altre persone giuridiche, dovessero essere rappresentate da soggetti, i syndici appunto, espressamente designati per le singole occorrenze. La costituzione dei rappresentanti speciali avrebbe consentito, specialmente nell'ambito penalistico, che i crimini commessi dalle universitates non rimanessero impuniti, facendo ricadere comunque l'effetto della sentenza sulle principales personae. Con questa disposizione, risalente al nucleo originario del Liber Constitutionum, Federico entrava da protagonista nel dibattito dottrinario sulle caratteristiche degli enti particolari e delle persone giuridiche, risolvendo con pragmatismo ed efficacia un problema ‒ quello delle personae fictae e dei collegia ‒ sul quale si interrogavano i maggiori giuristi del tempo. Il sovrano, infatti, affermava esplicitamente che la necessità di garantire un corretto funzionamento della giustizia era a tal punto prioritaria da consentire, qualora fosse stato necessario, una deviazione dal rigore dello ius civile, che, nel caso specifico, vietava l'intervento di un procuratore in publicis iudiciis.
Esemplificativo del ruolo del syndicus in età sveva è il caso di Ligorio Maresca di Sorrento, "syndicus constitutus ab universitate hominum demanii […] extra muros Surrenti", il quale nel 1238 aveva rappresentato l'universitas in una controversia contro i baiuli della città, riportando un risultato favorevole per le pretese avanzate dai cittadini, e che successivamente si recava a corte per chiedere e ottenere personalmente dal sovrano la conferma della sentenza data in quel primo giudizio (Acta Imperii inedita, pp. 633-634).
Fonti e Bibl.: Historia diplomatica Friderici secundi; Acta Imperii inedita, I; Die Konstitutionen Friedrichs II. für das König-reich Sizilien, a cura di W. Stürner, in M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, II, Supplementum, 1996 (nel testo abbreviato in Const. seguito dal numero della costituzione e dall'incipit). Oltre alle opere complessive sulla realtà politico-istituzionale fridericiana, si rinvia specificamente ai seguenti studi e alla bibliografia ivi citata: A. Baviera Albanese, Studio introduttivo, in Registri di lettere, 1321-1326: frammenti, a cura di L. Citarda, III, Palermo 1984, pp. XV-LXVIII; G. Fasoli, Organizzazione delle città ed economia urbana, in Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266). Atti delle seste giornate normanno-sveve (Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983), Bari 1985, pp. 167-190; M. Caravale, La legislazione statutaria dell'Italia meridionale e della Sicilia, in Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età moderna, a cura di A. Mattone-M. Tangheroni, Sassari 1986, pp. 191-211; A. Campitelli, "Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona". Riflessioni sul commento di Sinibaldo dei Fieschi, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 61, 1988, pp. 65-76; F. Belvisi, Alle origini dell'idea di istituzione. Il concetto di "collegium" come "persona ficta" in Sinibaldo dei Fieschi, "Materiali per una Storia della Cultura Giuridica", 23, 1993, pp. 3-23; J.-M. Martin, Le città demaniali, in Federico II e le città italiane, a cura di P. Toubert-A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 179-195; B. Pasciuta, Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis, "Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo", 45, 1998, nr. 2, pp. 363-412; Ead., In regia curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale, Torino 2003.