tassa
Compenso, talora inferiore al costo, pagato dal privato a un ente pubblico per un servizio di tipo istituzionale (scuola, sanità, giustizia ecc.) a lui reso dall’ente stesso dietro sua domanda.
La t. si differenzia dall’imposta (➔ p), che è obbligatoria e alla quale non corrisponde una specifica prestazione soggettiva, e dalla tariffa (➔) che è il prezzo pagato per servizi non istituzionali. La t. è normalmente pari soltanto alla parte divisibile del suo costo totale, mentre quella indivisibile è a carico della collettività insieme all’imposta. Nell’ambito della classificazione delle entrate pubbliche, la t., assieme al contributo speciale, rientra nei ‘prezzi politici’, denominazione con cui si comprendono appunto i casi in cui lo Stato o altri enti pubblici forniscono servizi il cui prezzo non copre l’intero costo di produzione. Rappresenta dunque una forma di tributo legato a una controprestazione che rientra nell’ambito delle funzioni istituzionali di un’amministrazione pubblica.
Le t. possono essere fisse (lump sum tax, ➔) o variabili. Queste ultime si dividono in proporzionali, progressive o scalari, a seconda che il loro ammontare complessivo cresca proporzionalmente, più che proporzionalmente o secondo una data scala con l’aumentare del numero delle unità del servizio consumate. Il loro ammontare subisce, quindi, le variazioni della spesa relativa al servizio. Per minimizzare i costi in termini di riduzione di benessere in fase di recessione, la disciplina fiscale imposta dall’adesione alla UE sostiene la teoria del cosiddetto ‘smussamento fiscale ottimale’ (tax smoothing), ovvero il mantenimento di aliquote costanti indipendentemente dal ciclo economico. A seconda della loro natura, le t. si possono ulteriormente distinguere in: t. industriali, corrispettivo di servizi forniti dallo Stato e da imprese pubbliche, che si propongono il raggiungimento di fini extraeconomici (t. per i servizi postali, telegrafici, telefonici); t. per l’applicazione del marchio sui lavori d’oro e d’argento; t. di monetazione, nella ipotesi in cui il costo della coniazione non sia integralmente supportato dallo Stato né completamente rimesso ai privati che portano metallo alla zecca ma suddiviso tra i due; t. amministrative, ossia le cosiddette t. sugli affari civili (sulle concessioni governative, sulle licenze, sulle autorizzazioni, sui certificati di nascita, di matrimonio ecc.); le t. relative alla vita intellettuale (t. scolastiche, di ingresso nei musei ecc.); le t. riferite alla vita economica (t. per l’occupazione di aree pubbliche, per la concessione di fiere e mercati ecc.); t. giudiziarie (t. sugli atti della giustizia civile). A parte figura l’ecotassa, che è dovuta da chi concorre all’inquinamento ambientale (con rifiuti, emissione di gas tossici, scarichi nocivi ecc).