TESORO (XXXIII, p. 622)
Tesoro pubblico (p. 664). - La fusione del ministero del Tesoro con quello delle Finanze, avvenuta alla fine del 1922, venne a cessare nel 1944. Dopo un ulteriore breve periodo di unione (febbraio-giugno 1947) i due ministeri furono di nuovo scissi e fu istituito quello del Bilancio.
Il ministero del Tesoro ha assunto attualmente, nell'ambito della pubblica amministrazione, una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri ministeri, in quanto sovraintende alla erogazione di tutte le spese delle amministrazioni dello stato, sia con una ingerenza preventiva sulla concessione degli stanziamenti di spesa e sui singoli bilanci dei ministeri, sia con una attenta sorveglianza sulla erogazione degli stanziamenti, per impedire il verificarsi di eccedenze. Il ministero del Tesoro esercita pertanto il riscontro finanziario e contabile su tutte le amministrazioni dello stato e sulle aziende autonome che ne dipendono. A tal fine, esso ha facoltà di disporre verifiche e ispezioni presso qualsiasi ufficio o servizio che abbia gestione finanziaria od attribuzioni contabili; si occupa altresì della amministrazione del patrimonio mobiliare dello stato.
L'organo su cui fa perno il ministero è la Direzione generale del Tesoro. Questa subì una radicale riorganizzazione nel settembre del 1947. Durante questi ultimi anni ha conseguito una sempre maggiore efficienza nelle proprie strutture e una più razionale ripartizione dei proprî servizî in relazione alle accresciute attribuzioni connesse con l'ampliarsi della sfera di intervento dello stato nella vita economica del paese.
Cosicché attualmente essa risulta ordinata nel modo seguente: a) servizio coordinamento e studî; b) Ispettorato generale per il personale e per i servizî provinciali del Tesoro; c) Ispettorato generale per i servizî di cassa; d) Ispettorato generale per i servizî delle entrate del Tesoro; e) Ispettorato generale per i finanziamenti e le operazioni finanziarie in genere; f) Ispettorato generale per i servizî monetarî, di vigilanza e di controllo; g) Ispettorato per le borse valori; h) servizio del portafoglio dello stato; i) Ispettorato generale dei rapporti finanziarî con l'estero; l) servizio beni italiani all'estero; m) Ispettorato generale per i servizî speciali e altri servizî varî.
Inoltre, dalla Direzione generale medesima dipendono:1) l'ufficio di gestione e controllo (Tesoreria centrale); 2) gli uffici provinciali del Tesoro (Tesorerie provinciali gestite dalla Banca d'Italia a mezzo delle proprie sezioni di Tesoreria provinciale); 3) l'agenzia contabile dei titoli e del debito pubblico; 4) lo stabilimento della Zecca; 5) la scuola dell'arte e della medaglia; 6) il corpo ispettivo per i servizî di Tesoreria provinciale; 7) gli uffici di controllo presso l'Istituto poligrafico dello Stato, presso le cartiere della Banca d'Italia, presso la cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso l'officina fabbricazione dei biglietti della Banca d'Italia.
Alla Direzione generale del Tesoro è attribuita la funzione fondamentale di provvedere e regolare tutti i mezzi necessarî al fabbisogno finanziario dello stato. Tra i servizî più importanti va particolarmente ricordato quello della tesoreria o di cassa.
Il denaro che perviene allo stato dalle fonti più varie e nei modi più diversi viene raccolto e concentrato nel Tesoro: al centro, nella Tesoreria centrale; alla periferia, nelle sezioni delle Tesorerie provinciali, gestite queste ultime dalla Banca d'Italia. A sua volta, la Tesoreria, a mezzo degli organi predetti, esegue tutti i pagamenti dello stato nella più ampia accezione della parola, per cui essa assurge a cassiere dello stato. Le operazioni relative agli incassi ed ai pagamenti, allorché si riferiscono all'esecuzione del bilancio, sono denominate operazioni di bilancio, per distinguerle dalle altre molteplici operazioni connesse ad attività di altro genere. Queste ultime possono distinguersi in operazioni di tesoreria, operazioni finanziarie e operazioni di portafoglio. Con le prime la Tesoreria provvede non solo alla copertura dei disavanzi temporanei, ma anche ai disavanzi permanenti di cassa tramite la contrazione di debiti a breve scadenza. In tal modo la Tesoreria oltre ad essere cassiere dello stato esplica anche la funzione di banchiere del bilancio o dello stato. Le operazioni finanziarie sono invece quelle che si fondano sul credito pubblico ed hanno effetto sul patrimonio dello stato, così come l'emissione dei prestiti, il riscatto delle obbligazioni, l'ammortamento e la conversione dei debiti pubblici. Le operazioni di portafoglio concernono acquisti e alienazioni della rendita pubblica; acquisti di fondi e rimesse di fondi per pagamenti all'estero; movimenti di crediti nei conti correnti di istituti esteri e nazionali del Tesoro o incaricati di operazioni per suo conto. La Tesoreria inoltre esercita la funzione di cassiere e di banchiere di altre aziende pubbliche statali con la concessione di anticipazioni, con la prestazione di garanzia e altre forme di assistenza generale.
A quelle che possono considerarsi le funzioni tradizionali, vanno aggiunte altre funzioni non meno importanti che sono state attribuite volta a volta al Ministero del tesoro in questo secondo dopo guerra e soprattutto in questi ultimi anni, sia in relazione alla fase di ricostruzione economica nazionale sia in relazione all'azione propulsiva che il governo va svolgendo nei diversi settori economici del paese. Per rendersi conto di ciò, basta ricordare come l'attività del Tesoro sia strettamente collegata a tutti quegli interventi, che lo stato esplica sotto forma di finanziamenti, di concessioni di garanzie, di anticipazioni, di contributi sugli interessi e di partecipazioni azionarie nelle varie attività economiche del paese.
Particolare menzione meritano le funzioni che il ministero del Tesoro, nella persona del ministro in carica, esercita nel settore monetario e creditizio. Per i numerosi poteri di controllo e di regolamentazione di cui dispone, può senza dubbio considerarsi come la più alta autorità in questa materia.
In particolare, per quanto concerne i problemi monetarî, esso: vigila sull'istituto di emissione; verifica che l'emissione dei biglietti medesimi sia contenuta entro i limiti prescritti e accerta la consistenza delle riserve metalliche ed equiparate; presiede alla disciplina delle borse valori; predispone e stipula accordi monetarî con l'estero.
In materia di difesa del risparmio e di disciplina creditizia, il ministro del Tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di cui è membro, propone ed emana tutti quei provvedimenti che volta a volta si rendono necessarî. Fra le varie funzioni che esso esercita in questo delicato settore, meritano speciale menzione le seguenti: su proposta del capo dell'Ispettorato istituisce con suo decreto le casse di risparmio e ne approva gli statuti e le loro modificazioni; esplica la sua competenza in materia di apertura e di trasferimento di sportelli bancarî nell'ambito della regione Trentino-Alto Adige; interviene nell'autorizzazione delle costituzioni e dell'emissione delle obbligazioni delle società commerciali; autorizza l'emissione delle obbligazioni da parte di province e comuni; partecipa alla conclusione e all'esecuzione degli accordi con l'estero in materia finanziaria.
Esercita, inoltre, tutta una serie di poteri nei confronti degli istituti di credito speciali: sono poteri di controllo, di autorizzazione, di nomina degli organi statutarî attribuitigli in questi ultimi anni volta a volta con leggi speciali. In particolare: 1) nei confronti della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro: nomina il comitato esecutivo; 2) nei confronti degli Istituti regionali per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie: ne autorizza la costituzione di concerto con il ministro per l'Industria e il Commercio; 3) nei confronti del mediocredito: indica gli istituti e le aziende di credito a medio termine che possono essere finanziati e ne approva lo statuto; propone al presidente della repubblica la nomina del Consiglio generale, designandone sette membri; propone, di concerto con il ministro per l'Industria e il Commercio, la nomina del consiglio di amministrazione designandone un membro; propone, di concerto con il ministro per l'Industria e il Commercio, i componenti il collegio sindacale e ne designa uno; 4) nei confronti dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine della regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento: approva lo statuto unico; sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio d'intesa con la Regione, ne dispone la liquidazione; 5) nei confronti dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS: stabilisce i termini e le modalità per l'afflusso al loro fondo speciale di determinate somme; nomina il presidente; nomina i presidenti dei collegi sindacali; con suo provvedimento saranno annualmente versate all'ISVEIMER e all'IRFIS le somme che si renderanno disponibili dai fondi di garanzia delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia; 6) nei confronti del nuovo Banco di Sardegna: approva lo statuto.
Bibl.: L. Einaudi, F. A. Repaci, Il sistema tributario italiano, Torino 1954; Associazione Bancaria Italiana, La legge bancaria e le altre norme essenziali in materia creditizia, Roma 1956; A. De' Stefani, l'ordinamento finanziario italiano, Roma 1957; Ministero del Tesoro, Relazione sui servizî della Direzione Generale del Tesoro, anni 1958-59, Roma 1960; C. Bresciani-Turroni, Corso di economia politica, II, Milano 1960; L. Picozzi, La contabilità di Stato, Torino 1960.