Abstract
A differenza che nel processo civile l’ordinamento consente nel processo penale la testimonianza della persona offesa dal reato. Tuttavia, essa non può essere parificata, in punto di concreta valutazione, a quella del terzo disinteressato, dovendosi tener conto del particolare interesse da cui essa è spinta. Di conseguenza, in omaggio al principio del libero convincimento del giudice, la deposizione testimoniale della persona offesa ben può, da sola, fondare l’affermazione della responsabilità dell’imputato, ma necessita, a differenza della deposizione testimoniale tout court, di essere sottoposta ad indagine positiva in punto di attendibilità, pur dovendosi escludere, in questo caso, l’applicazione delle regole ex art. 192, co. 3 e 4 del codice di rito penale.
Il testimone è soggetto estraneo al processo o comunque diverso dai suoi attori principali (Manzini, V., Trattato di diritto processale penale italiano, II, Torino, 1970, 785). Se ne presume, quindi, la sua attendibilità e, pertanto, il giudice di merito, nella valutazione della prova testimoniale, deve comunque partire dal presupposto che, fino a prova contraria, il teste riferisca correttamente fatti obiettivamente veri o da lui ragionevolmente ritenuti tali; sicché la testimonianza potrà essere disattesa solo qualora esistano elementi positivi atti a rendere obiettivamente plausibile il mendacio ovvero il vizio di percezione o di ricordo del teste; essa, in linea di principio, deve considerarsi attendibile fino a prova contraria, pur non richiedendosi, perché possa dimostrarsi l’opposto, la prova positiva del mendacio o dell’errore di percezione da parte del teste: il giudice dovrà limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che il teste riporta come certamente vero, e quello che emerge da altre eventuali fonti probatorie di pari valenza (Cass. pen., 11.6.1998, n. 3438, Di Salvo, in Cass. pen., 1999, 3206 ss.; Cass. pen., 13.5.1997, n. 6477, Di Candia, in Cass. pen., 1998, 2425 ss.; Cass. pen., 2.6.1993, n. 7568, Puledda, in C.E.D. Cass., n. 194774). Secondo una giurisprudenza oramai consolidata le dichiarazioni testimoniali non necessitano di riscontri esterni, cui può ricorrersi soltanto qualora debba valutarsi la credibilità del teste (Cass. pen., 26.8.1999, n. 11829, Ascani e altri, in Cass. pen., 2001, 597 ss.; Cass. pen., 17.12.1998, n. 6502, Kovacs, in C.E.D. Cass., n. 212459; Cass. pen., 24.2.1997, n. 4946, Orsini, in Cass. pen., 1998, 2424 ss.; Cass. pen., 1.2.1994, n. 653, Mauriello, in C.E.D. Cass., n. 198682). A differenza di quanto previsto nel processo civile, anche la persona offesa dal reato può essere sentita come testimone in dibattimento e come possibile testimone durante le indagini preliminari. Nella fase dibattimentale essa viene convocata nel rispetto delle cadenze stabilite dall’art. 468 c.p.p. ed esaminata anche se costituita parte civile. Tuttavia, sulla sua capacità di testimoniare e sulla sua attendibilità si è aperto un vivace dibattito giurisprudenziale che ha visto anche l’intervento della Corte costituzionale, che, però, sebbene sollecitata più volte, ha sempre ritenuto ragionevole la scelta del legislatore, in quanto fondata sul presupposto che «la rinuncia al contributo probatorio della parte civile costituisse un sacrifico troppo grande nella ricerca della verità processuale» giustificandosi di tal guisa la diversità della disciplina normativa fra rito civile e rito penale (C. cost., 23.2.2004, n. 82, in Giur. cost., 2004, 2 ss.).
Oggetto della prova testimoniale possono essere tanto i fatti principali che si riferiscono all’imputazione, quanto i fatti secondari idonei a qualificare la personalità dell’imputato e della persona offesa. Le domande, quindi, devono essere pertinenti, e cioè riguardare sia i fatti che si riferiscono all’imputazione che quelli dai quali dipende l’applicazione di norme processuali come l’accertamento dell’attendibilità di una dichiarazione. Inoltre, devono avere ad oggetto «fatti determinati» e, pertanto, il testimone non può esprimere valutazioni né apprezzamenti personali «salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti», né può deporre su «voci correnti nel pubblico». Tale divieto – a parere della dottrina – consente di evitare l'ingresso nel materiale probatorio di informazioni difficilmente controllabili, a tutto vantaggio del diritto di difesa (Nobili, M., Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974, 324). La giurisprudenza ritiene che tali dichiarazioni siano inidonee pure a costituire riscontro esterno ad accuse rese da altri (Cass. pen., 21.10.1994, n. 4653, Santoro, in C.E.D. Cass., n. 199960), ma il divieto non opera nei confronti delle notizie circoscritte ad una cerchia ben determinata e individuabile di persone – ad es., gli appartenenti ad una associazione per delinquere – (Cass. pen., 13.1.1999, n. 3205, Basta, in Cass. pen., 2000, 2381 ss.; Cass. pen., 28.11.1994, n. 11969, Capriati, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 519 ss.). Tuttavia, l’art. 194, co. 2, primo periodo, c.p.p. ammette espressamente che possono essere rivolte al teste domande tese ad accertarne la estraneità agli interessi che confliggono nel processo, attraverso richieste di chiarimenti sui rapporti di parentela, interesse o amicizia che intercorrono con le parti o altri testimoni del processo e su ogni altra circostanza «il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità». La norma, quindi, non ribadisce il divieto stabilito dall’art. 349, co. 5, del codice di rito penale abrogato, che, vietando le testimonianze concernenti la moralità di altre persone, oltre all’imputato, inibiva categoricamente deposizioni aventi ad oggetto la moralità dei testi (Triggiani, N., Sub art. 194, in Comm. c.p.p. Giarda-Spangher, I, Milano, 2010, 1915). Di tal guisa, o il legislatore ha inteso vietare le indagini sulla moralità dei testimoni oppure l’eliminazione del divieto contenuto nel codice abrogato dimostra che egli non ha voluto predeterminare confini troppo ristretti all’ambito applicativo dell’art. 194. È stato osservato, quindi, che se un’indagine sulla personalità del dichiarante è ammessa in relazione ai rapporti di parentela e d’interesse, non si vede perché non debba essere ammesso un ulteriore sindacato dello stesso tipo, che si correli ad altre circostanze della vita del deponente dalle quali si possa inferire la sua disponibilità alla sincerità o alla insincerità. «Il timore che la deposizione presti il fianco a un’opinione vaga, e, quindi, irrazionale sull’atteggiamento del teste dipende dal fatto che non è chiaro che la deposizione sulla moralità del dichiarante debba comunque vertere su fatti specifici e non su mere impressioni ovvero su discutibili introspezioni della dimensione interiore del deponente» (Menna, M., Prove dichiarative, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, II.1, Le prove, a cura di A. Scalfati, Torino, 2009, 114). I fatti secondari inerenti alla personalità dell’imputato e della persona offesa possono essere introdotti nel processo a talune rigorose condizioni. Il teste, ad esempio, non può riferire sulla moralità dell’imputato «salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale», mentre la «deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona». La regolamentazione serve a contemperare due esigenze: da un lato, la tutela della dignità della persona offesa dal reato, dall’altro, l’esercizio del diritto alla prova che spetta a tutte le parti processuali e, quindi, anche e soprattutto all’imputato. A tal proposito il problema consiste nel fatto che i processi che ineriscono a delitti di violenza sessuale hanno proprio l’oggetto delineato dal comma 2 dell’art. 194 c.p.p. e, pertanto, consentirebbero domande sulla personalità. Tuttavia, proprio in tali processi si sente in modo più imperioso la necessità di tutelare le due esigenze e cioè, da un lato, evitare che il difensore “getti fango” sulla persona offesa, abusando dei suoi poteri, dall’altro, assicurare l’esercizio del diritto alla prova ed alla prova contraria spettante all’imputato, che, fra l’altro, è presunto innocente. «Di tali esigenze si sono fatte carico le leggi n. 66 del 1996, n. 269 del 1998 e n. 228 del 2003, che hanno introdotto un secondo limite che riguarda i procedimenti per i delitti di violenza sessuale, di prostituzione minorile e di tratta di persone indicati nell’art. 472, coma 3-bis del codice di procedura penale. Le domande aventi ad oggetto la “vita privata” o la “sessualità” della persona offesa dal reato sono di regola vietate; sono consentite se sono “necessarie alla ricostruzione del fatto”» (Tonini, P., Manuale di procedura penale, Milano, 2016, 288). Ovviamente, la violazione dei divieti posti dall’art. 194 c.p.p. integra il precetto di cui all’art. 191, co. 1, c.p.p., determinando così l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese (Cass. pen. n. 11969/1994). Tuttavia, la Corte regolatrice ha precisato che il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico non trova applicazione nell’ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. Nel caso di specie un agente di polizia aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto (Cass. pen. n. 3205/1999; conf. Cass. pen., 10.6.2008, n. 31721, Cometto, in Cass. pen., 2009, 4380). In punto di inutilizzabilità, si specifica che la prova testimoniale, regolarmente ammessa e assunta, è utilizzabile pure se non supportata documentalmente, anche in considerazione del fatto che il difensore che voglia contestare la deposizione testimoniale sulla base di risultanze documentali ha il potere di chiedere in qualsiasi momento l’acquisizione dei documenti rilevanti ex art. 234 c.p.p. per le prove orali (Cass. pen., 13.1.1999, n. 1906, Prisco, in Cass. pen., 2000, 2382 ss.). I divieti assoluti di utilizzabilità previsti dal codice di procedura penale in tema di prove, trovano applicazione anche per gli indizi, posto che questi sono pur sempre una probatio sia pur minor. Conseguentemente una dichiarazione su voci correnti, inutilizzabile ex art. 194 c.p.p., è del tutto inidonea a costituire riscontro esterno ad accuse rese da altri al fine di dare compiuta ragione della sussistenza della gravità degli indizi richiesti dal comma 1 dell’art. 273 c.p.p. per l’applicazione di una misura cautelare personale (Cass. pen. n. 4653/1994).
Il vigente codice di rito penale non impone l’assoluta tassatività dei mezzi di prova, giacché, a talune condizioni, consente che siano assunte prove atipiche ossia mezzi di prova «aventi una componente non regolamentata dalla legge» (Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., 280). La nozione di prova atipica non è pacifica, tuttavia, nel sistema attuale può dirsi che essa consista nell’utilizzare componenti atipiche all’interno di un mezzo di prova tipico. Perché essa possa essere ammessa occorrono due requisiti. Anzitutto, deve essere «idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti», ossia «deve essere in concreto capace di fornire elementi attendibili e di permettere una valutazione sulla credibilità della fonte di prova». In secondo luogo, non deve pregiudicare la libertà morale della persona ossia «deve lasciare integra la facoltà di determinarsi liberamente rispetto agli stimoli» (Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., 281). Le modalità di assunzione del mezzo di prova atipico non sono previste dalla legge proprio perché si tratta di un mezzo non regolamentato. Esse, quindi, saranno prescritte dal giudice dopo aver sentito le parti. Di tal guisa il sistema risulta improntato al principio di legalità della prova in virtù del quale quest’ultima costituisce uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge. Ne consegue che la prova atipica non deve risolversi «in uno strumento per aggirare i requisiti delle prove tipiche, contrabbandando omissioni o irritualità come semplici profili di atipicità» (Tonini, P., Manuale di procedura penale, cit., 282), perché, altrimenti, la prova atipica, anziché fungere da strumento di integrazione del sistema probatorio si risolverebbe in uno strumento per aggirare le regole predisposte dal legislatore. In tale ottica assume un particolare rilievo la cosiddetta ricognizione informale dell’imputato, compiuta in dibattimento dalla persona offesa dal reato, allorché il pubblico ministero pone la domanda se in aula sia presente l’autore del reato. La giurisprudenza ammette pacificamente tale strumento, ritenendo che i confini dell’oggetto della prova non vengano superati in quanto nel corso di un mezzo di prova, quale è la testimonianza, sia possibile introdurre un elemento atipico (Cass. pen., 3.12.2004, n. 3642, in C.E.D. Cass., n. 230781; Cass. pen., 27.5.2004, n. 34354, Taulant, in C.E.D. Cass., n. 229086; Cass. pen., 11.5.1992, n. 6992, Cannarozzo, in Cass. pen., 1994, 125); come è del tutto legittima una prova testimoniale che abbia ad oggetto la conferma di riconoscimenti di cose, operati davanti alla polizia (Cass. pen., 24.5.2000, n. 7430, Curinga, in Cass. pen., 2001, 2728 ss.; Cass. pen., 10.6.1994, n. 7663, Levak, in Giust. pen., 1995, III, 278 ss.). Nel delineare le differenze tra la ricognizione e la testimonianza, è stato specificato che esse sono evidenti quando l’individuazione dell’autore del reato sia avvenuta fuori dal processo, prima dell’avvio delle indagini preliminari, ad opera della parte offesa o di altri che ne riferisce in giudizio, perché tramite la testimonianza si deduce nel processo un fatto storicamente avvenuto, mentre, la ricognizione tende ad acquisirlo (Cass. pen., 26.4.1999, n. 9099, Cuccurullo, in Cass. pen., 2000, 3387 ss.); viceversa, sarebbe da ritenersi inammissibile la deposizione testimoniale a conferma di una individuazione di persona eseguita nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di testimonianza su un atto del procedimento, esterna, in quanto tale, all’oggetto della prova ex artt. 187 e 194, co. 1, c.p.p. (Cass. pen., 26.1.1999, n. 474, Sorà, in Cass. pen., 2000, 489 ss.). In senso contrario, è, tuttavia, prevalso l’orientamento secondo cui l’individuazione di un soggetto – sia personale sia fotografica – in quanto manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione; di guisa che la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. pen., 28.10.2003, n. 47871, Tortora, in C.E.D. Cass., n. 227079); ragione per cui l’esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende la dichiarazione (Cass. pen., 11.3.2004, n. 16204, Kerkoti Perparim, in C.E.D. Cass., n. 228777). In senso contrario, la dottrina interpreta restrittivamente l’art. 189 c.p.p., ritenendo che l’atipicità, alla quale la norma si riferisce, vada intesa esclusivamente con riferimento ai nuovi mezzi di indagine imposti dal progresso tecnico e, quindi, riguardi esclusivamente il mezzo di prova o, tutt’al più, il mezzo di ricerca della prova. Esclude, quindi, che il termine possa essere impiegato per indicare procedimenti acquisitivi nuovi, oppure deroghe alle forme di assunzione probatoria già esistenti. In sostanza, viene posta una netta demarcazione fra la prova atipica e la prova illegittimamente acquisita, ossia la prova, tipica o atipica che sia, acquisita in deroga alle regole che presiedono alla sua acquisizione, poiché è ben noto che l’invocazione della libertà di prova può essere pretestuosamente usata come grimaldello per forzare i divieti probatori e recuperare, in veste di prove atipiche, quelle acquisite illegittimamente. E ciò, in aperto contrasto con il principio di legalità della prova, in base al quale la prova, sia tipica che atipica, non può essere acquisita se non nel rispetto di una serie di limiti sia nella fase di ammissione che in quella di assunzione, atteso che il rispetto delle regole probatorie è imposto non solo a tutela dei diritti delle parti, ma anche per l’affidabilità della conoscenza processualmente acquisita. In altre parole, in virtù del cosiddetto principio di non sostituibilità tra metodi probatori, quando la legge prevede un determinato procedimento di assunzione della prova a garanzia della genuinità e della pienezza della capacità dimostrativa della prova stessa, il rispetto di detto procedimento assuntivo si pone come condizione necessaria affinché lo strumento istruttorio possa valere come piena prova del fatto oggetto di dimostrazione (Cavini, S., Il riconoscimento informale di persone o di cose come mezzo di prova atipico, in Dir. pen. e processo, 1997, 387; Rafaraci, T., Ricognizione informale dell’imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie, in Cass. pen., 1998, 1741). Un discorso a parte merita la testimonianza sul contenuto delle intercettazioni. Infatti, in particolare, con riferimento alla persona offesa è stata ritenuta utilizzabile in ordine all’orario e al contenuto della conversazione telefonica che sia intercorsa tra essa e altra persona, a nulla rilevando l’eventuale inutilizzabilità, dovuta ad irritualità dell’intercettazione, delle deposizioni testimoniali rese da appartenenti alla polizia giudiziaria, sul contenuto della medesima conversazione (Cass. pen., 25.9.2003, n. 45622, Versaci, in Arch. nuova proc. pen., 2005, 116 ss.). Sul punto già in precedenza la Corte regolatrice aveva affermato che il contenuto di un’intercettazione telefonica registrata e trascritta, benché non utilizzabile in dibattimento, fosse legittimamente utilizzabile nel corso delle indagini preliminari come sommaria informazione ex art. 351 c.p.p. (Cass. pen., 22.4.1991, n. 1916, Mancianò, in Cass. pen., 1992, 92 ss.).
Particolarmente delicato risulta il discorso relativo alla valutazione probatoria della deposizione della persona offesa dal reato. Infatti, sebbene l’ordinamento la consenta, essa non può essere parificata, in punto di concreta valutazione, a quella del terzo disinteressato, dovendosi tener conto del particolare interesse da cui essa è spinta (Nobili, M., Il principio del libero convincimento del giudice, cit., 311). Ne discende che, in omaggio al principio del libero convincimento del giudice, la deposizione testimoniale della persona offesa ben può, da sola, fondare l’affermazione della responsabilità dell’imputato (Cass. pen., 28.9.2004, n. 41278, Hajadini e altri, in Guida dir., 2004, fasc. 47, 89 ss.; Cass. pen., 16.9.2004, n. 38294, Gioia, in Guida dir., 2004, fasc. 44, 61 ss.; Cass. pen., 16.4.2004, n. 17886, Allievi, in Guida dir., 2004, fasc. 33, 82 ss.; Cass. pen., 4.12.2002, n. 54303, Gunnella, in Guida dir., 2003, fasc. 16, 91 ss.; Cass. pen., 11.7.1997, n. 8606, Bello, in Cass. pen., 1998, 2425 ss.; Cass. pen. n. 4946/1997); ma necessita, a differenza della deposizione testimoniale tout court, di essere sottoposta ad indagine positiva in punto di attendibilità, pur dovendosi escludere, in questo caso, l’applicazione delle regole ex art. 192, co. 3 e 4, c.p.p. (Cass. pen., 24.6.2010, n. 29372, secondo cui la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell’imputato, purché sia sottoposta al vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, co. 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni; tuttavia, qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; Cass. pen., 18.12.2009, n. 49714, che ha affermato essere la deposizione della persona offesa, come ogni deposizione, soggetta ad una valutazione di attendibilità intrinseca ed estrinseca del teste. Ma una volta che il giudice l’abbia motivatamente ritenuta veritiera, essa processualmente costituisce la prova diretta del fatto e non mero indizio, senza che abbisogni neppure di riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità. Ne deriva che, nel rispetto delle suddette condizioni, anche la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone esterno, può essere anche da sola assunta come fonte di prova della colpevolezza del reo; Cass. pen., 18.10.2001, n. 43303, Panaro, in C.E.D. Cass., n. 220362; Cass. pen., 7.11.2000, n. 694, Fedelini, in Cass. pen., 2002, 1464 ss.; Cass. pen., 6.10.1999, n. 3093, D’Agostino, in Cass. pen., 2000, 3392 ss.; Cass. pen., 27.4.1999, n. 6910, Mazzella, in Cass. pen., 2000, 2383 ss.), poiché alle dichiarazioni della persona offesa dal reato – indipendentemente dalla eventuale concorrente qualifica di coindagato in procedimenti connessi o collegati del soggetto che le rende – è attribuibile una presunzione di attendibilità maggiore rispetto alla chiamata in correità (Cass. pen., 15.3.1995, n. 1622, Cicala, in Giust. pen., 1996, III, 108 ss.).
Tra i poteri che può esercitare la persona offesa dal reato vanno menzionati quelli meramente sollecitatori dell’attività dell’autorità inquirente, come il presentare memorie o l’indicare elementi di prova nel corso del procedimento, escluso il giudizio di cassazione. Sebbene tale facoltà vada tenuta distinta dal diritto alla prova ex art. 190 c.p.p., in giurisprudenza, si è formato un orientamento che ritiene possibile la presentazione della lista testimoniale, ai sensi dell’art. 90, co. 1, c.p.p., ritenendo che nella facoltà di indicare elementi di prova vada ricompresa anche la facoltà di presentare la lista ex art. 468 c.p.p., di guisa che, una volta divenuta parte a mezzo dell’atto di costituzione della parte civile, essa può avvalersi del mezzo di prova già introdotto, senza necessità di presentare una nuova lista testimoniale (Cass. pen., 8.6.2005, n. 28748, Neroni, in Arch. nuova proc. pen., 2006, 576 ss., che in tema di diritti e facoltà della persona offesa, ha ritenuto ammissibile la testimonianza di un soggetto indicato nella lista dei testimoni depositata da parte della persona offesa, costituitasi parte civile fuori dell’udienza, in data precedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, precisando che gli effetti della costituzione di parte civile formalizzata fuori udienza riguardano, ai sensi dell’art. 78, co. 2, c.p.p., l’instaurazione del contradditorio civile nella sede penale). L’orientamento, è fortemente criticato in dottrina, perché si ritiene che la persona offesa non possa depositare la lista testi, in quanto l’art. 90 c.p.p. riconosce la sola facoltà di «indicare elementi di prova», ovvero di stimolare il potere del giudice di integrazione ex officio dei mezzi istruttori (Andreazza, G., Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, Padova, 2004, 98; Trapella, F., La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen. giust., 2011, 4, 106 ss.; Ramacci, F., Reo e vittima, in Indice pen., 2001, 7 ss.). Pertanto, la Corte di cassazione avrebbe sovrapposto piani differenti, essendo il potere sollecitatorio dell’attività dell’autorità inquirente altro rispetto al diritto alla prova che è proprio delle parti e che trova nel deposito della lista testimoniale un momento qualificante (Santalucia, G., Gli atti preliminari al dibattimento, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, IV.2, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 32). Permane, dunque, il dubbio sulle reali modalità di tutela delle ragioni probatorie della parte civile, allorché essa si sia costituita dopo la scadenza del termine di presentazione della lista dei testimoni e, per tale motivo, non possa più avvalersi di tale facoltà, ex art. 79, co. 3, c.p.p. (cfr. Cass. pen., 14.1.2011, n. 4372, in Dir. pen. e processo, 2011, 1470 ss., secondo cui, in caso di deposito di una nuova lista testimoniale, successiva alla notifica dell’atto di costituzione di parte civile, la prima lista risulterebbe nulla mentre la seconda si rivelerebbe inammissibile, se depositata in un termine inferiore ai sette giorni liberi richiesti dall’art. 468 c.p.p.).
Artt. 189, 190, 192 e 194 c.p.p.
Aimonetto, M.G., Parte civile e persona offesa dal reato nella disciplina della testimonianza, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1978, 576 ss.; Andreazza, G., Gli atti preliminari al dibattimento nel processo penale, Padova, 2004; Carponi Schittar, D., a cura di, Il testimone vulnerabile, Milano, 2005; Cavini, S., Il riconoscimento informale di persone o di cose come mezzo di prova atipico, in Dir. pen. e processo, 1997, 386 ss.; Cudemo, R., È ammissibile il deposito della lista testi da parte della persona offesa, in Dir. pen. e processo, 2011, 1472 ss.; de Cataldo Neuburger, L., a cura di, Testimoni e testimonianze “deboli”, Padova, 2006; Galbusera, V., Note sul riconoscimento informale dell’imputato all'udienza dibattimentale, in Giust. pen., 1995, III, 459 ss.; Giarda, A., La persona offesa dal reato nel processo penale, Milano 1971; Id., La testimonianza della parte offesa e della parte civile, in AA.VV., La testimonianza nel processo penale, Milano, 1974, 151 ss.; Guidotti, F.P., Persona offesa e parte civile. La tutela processuale penale, Torino, 2002; Menna, M., Prove dichiarative, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, II.1, Le prove, a cura di A. Scalfati, Torino, 2009, 109 ss.; Nobili, M., Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974; Manzini, V., Trattato di diritto processuale penale italiano, II, Torino, 1970; Petrarulo, M., La lista testimoniale della persona offesa: reale facoltà?, in Dir. pen. e processo, 2013, 344 ss.; Rafaraci, T., Ricognizione informale dell’imputato e (pretesa) fungibilità delle forme probatorie, in Cass. pen., 1998, 1739 ss.; Ramacci, F., Reo e vittima, in Indice pen., 2001, 7 ss.; Santalucia, G., Gli atti preliminari al dibattimento, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, IV.2, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 3 ss; Tonini, P., Manuale di procedura penale, Milano, 2016; Trapella, F., La lista testimoniale della persona offesa, in Proc. pen. giust., 2011, 4, 106 ss.; Triggiani, N., Sub art. 194, in Comm. c.p.p. Giarda-Spangher, I, Milano, 2010, 1909 ss.