thin capitalization
Regolamentazione, presente in diversi Paesi, fra cui Australia, Cina, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, che limita la deducibilità degli interessi delle società sussidiarie dal loro reddito imponibile. La traduzione letterale di t. c., «sottocapitalizzazione», indica il basso rapporto fra mezzi propri e debiti, che caratterizza le sussidiarie che ricevono prestiti elevati.
In assenza di regole sulla sottocapitalizzazione, la società capogruppo ha incentivo a concedere prestiti alle proprie società controllate per abbattere il peso delle imposte. Questa operazione tanto più conviene fiscalmente quanto maggiore è l’aliquota fiscale della sussidiaria rispetto a quella della capogruppo; è quindi ampiamente praticata dalle multinazionali le quali, oltre a collocare le capogruppo in Paesi con aliquote basse sui redditi delle società, indebitano maggiormente le sussidiarie localizzate in Paesi con aliquote elevate.
Alcune forme di regolamentazione precedenti imponevano soltanto un limite al debito infragruppo, mancando l’obiettivo di contenere l’elusione fiscale. La società capogruppo, infatti, può fornire una garanzia ai creditori della sussidiaria, la quale ottiene così maggiori prestiti da istituzioni esterne al gruppo e può quindi dedurre gli interessi dall’imponibile. L’uso della garanzia permette dunque di aggirare le norme che vietano di dedurre gli interessi quando questi derivino da debiti contratti con società collegate o azioniste. L’elusione fiscale perseguita dalle regole di t. c. differisce dal transfer pricing (➔ prezzo-; L’approccio microeconomico p), in quanto è possibile anche quando i tassi di interesse praticati fra società del gruppo siano identici a quelli di mercato e anche in situazioni nelle quali tutte le società ottengano utili. Le regole di t. c. sono simili, per finalità, a quelle di earnings stripping statunitensi che vogliono limitare il trasferimento degli utili in Paesi con aliquote più contenute.
Il d. legisl. 344/2003, che istituisce l’Imposta sui Redditi delle Società (➔ IRES), contrasta l’utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione. Per disincentivare il ricorso al credito da parte delle imprese allo scopo di ottenere vantaggi fiscali, vi è un limite alla deducibilità degli interessi passivi riguardanti linee di credito garantite o erogate da un socio e da sue parti correlate (cioè società controllate e, nel caso di persone fisiche, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), che detengano direttamente o indirettamente una partecipazione non inferiore al 25% del capitale sociale. Questa disposizione non riguarda le imprese il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l’applicazione degli studi di settore.
Gli ordinamenti di alcuni Paesi non prevedono invece regole di t. capitalization. Si ritiene che l’intento sia quello di esercitare la concorrenza fiscale (➔) ai danni di altri Stati, cioè di attrarre le sussidiarie di società multinazionali.