contratti, tipologia dei
All’interno delle classificazioni giuridiche dei c., tipologie specifiche che richiamano l’oggetto disciplinato nel c. stesso. Per es., c. di locazione per uso abitativo o commerciale; c. collettivi di lavoro; c. di allacciamento luce, acqua e gas; c. bancari; c. di borsa; c. agrari e così via.
Nell’ordinamento italiano, il c. è disciplinato nel Libro IV del c.c., essendo esso una fonte di obbligazione. Tra i negozi giuridici, è indubbiamente la figura più rappresentativa. In particolare, è definito dall’art. 1321 c.c. come un «accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Elemento rilevante del c. è la natura patrimoniale del rapporto giuridico che si vuole disciplinare. Si distinguono dal c. altri schemi negoziali non patrimoniali (per es., il matrimonio), i quali sono meno suscettibili di essere valutati con criteri economici, dato il loro carattere personale.
Dal punto di vista giuridico esistono diverse classificazioni di contratti. La più importante è quella tra c. tipici, ovvero disciplinati dal legislatore, che ne tipizza la causa economicamente rilevante, e atipici, non disciplinati dal legislatore, ma che entrano nella sfera dell’autonomia privata delle parti in causa. E ancora si distinguono c. a titolo oneroso o gratuito; consensuali o reali; traslativi o obbligatori; bilaterali o plurilaterali. La distinzione fra c. consensuali e reali riguarda il momento del loro perfezionamento. I primi si concludono con la valida prestazione del consenso dei contraenti nelle forme previste dalla legge; i secondi con il materiale trasferimento del possesso di un bene. I c. producono effetti traslativi od obbligatori. Nel primo caso trasferiscono o costituiscono la proprietà o altro diritto reale, nel secondo determinano il sorgere di un rapporto obbligatorio fra le parti. Alcuni (per es. la compravendita) producono ambedue gli effetti.
Prevede due parti contraenti, vincolate a rispettare le relative obbligazioni oggetto del contratto. Si differenzia dal c. unilaterale (art. 1333 del c.c.), dove è il solo proponente a caricarsi degli obblighi derivanti dal contratto. In ogni caso, esso è irrevocabile (e si considera accettato) per il destinatario del c., a meno di un suo rifiuto entro i termini previsti.
Accordo individuale (o collettivo nazionale), con il quale si disciplina il rapporto tra il datore di lavoro (o associazione dei datori) e il dipendente (o le organizzazioni rappresentative di una data categoria di lavoratori). In particolare, il lavoratore si obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro e questi a pagare il salario stabilito nel contratto. Questo tipo di c. può essere a tempo determinato o indeterminato.
Tipo di c. con cui due controparti assumono l’obbligo di acquistare e vendere un determinato bene o attività finanziaria a un’epoca futura e a un prezzo fissato alla stipula (forward price). Non vi è obbligo di consegna fisica del bene a scadenza, ma l’impegno a scambiarsi flussi di cassa differenziali (per un confronto tra forward price e spot price a scadenza ➔ prezzo ). I forward (➔) sono molto utilizzati per la copertura del rischio derivante da possibili oscillazioni del tasso di interesse o del tasso di cambio. Sono c. over the counter (➔), non essendo quotati in un mercato di borsa ufficiale.
C. futures (➔) standardizzati e negoziati su mercati regolamentati con i quali le parti si impegnano a comprare e a vendere petrolio a una data scadenza futura e a un prezzo stabilito (‘petrolio di carta’).
C. bilaterale che regola il rapporto di erogazione e regolazione delle corrispondenti partite economiche tra fornitore e/o gestore della rete energetica e utente finale.
Clausola inclusa nei c. di acquisto di gas naturale, in base alla quale l’acquirente è tenuto a corrispondere comunque, interamente o parzialmente, il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal c., anche nella eventualità che non ritiri tale quantitativo.
C. ammesso alle negoziazioni sul mercato elettrico e avente a oggetto la negoziazione di forniture future di energia elettrica.