Tirocini
Nel 2013 si sono registrati interventi molto interessanti sulla disciplina dei tirocini formativi e di orientamento sia al fine di scongiurarne l’uso distorto o fraudolento, sia per rafforzarne la prioritaria funzione di raccordo e di transizione tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, ferma restando la loro peculiare natura di strumento non costituente rapporto di lavoro. Il seguente contributo esamina gli aspetti principali di tali interventi tentando di evidenziarne luci ed ombre e di cogliere i possibili effetti tendenziali delle nuove regole sui tirocini.
I principali interventi del 2013 sui tirocini formativi e di orientamento si rinvengono nell’Accordo in Conferenza Stato-regioni del 24.1.2013 con cui, in attuazione dell’art. 1, co. 34-36, l. 28.6.2012, n. 921, sono state definite le linee guida della nuova disciplina dei tirocini destinate ad essere recepite in norme regionali2, nonché in varie previsioni del recente intervento legislativo per la promozione dell’occupazione giovanile (artt. 2, 3, 7-bis e 9, d.l. 28.6.2013, n. 76 convertito con modificazioni nella l. 9.8.2013, n. 99). A ciò si aggiunge la sentenza della Corte costituzionale 19.12.2012, n. 287, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella l. 14.9.2011, n. 1483.
Prima dell’avvento delle nuove regole che le regioni stanno adottando sulla base delle linee guida, la disciplina dei tirocini era rinvenibile nelle specifiche disposizioni regionali, là dove emanate4, o, in mancanza di esse, nell’art. 18, l. 24.6.1997, n. 196 e nel d.m. 25.3.1998, n. 1425, che conservavano una funzione residuale a fronte della competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di tirocini ex art. 117 Cost.6.
La competenza legislativa regionale non parrebbe comunque tale da escludere del tutto alcune prerogative della legge statale7 almeno sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali connesse alla tutela dei tirocinanti: a tal fine era stato emanato l’art. 11, d.l. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni nella l. 16.9.2011, n. 148, con cui, ancorché con discutibile tecnica, si ponevano criteri più rigorosi per la capacità promozionale dei tirocini, riducendo altresì i limiti temporali dei tirocini “non curriculari” (non inseriti nei piani di studio scolastici ed universitari)8. Accogliendo il ricorso di alcune regioni, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato incostituzionale la predetta norma per contrasto con l’art. 117, co. 4, Cost., non rinvenendovi inoltre il titolo di competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali)9.
Nonostante l’illegittimità dell’intero art. 11, d.l. n. 138/2011, non sembrava essere venuta meno, in assenza di specifiche regole regionali, la funzione residuale dell’art. 18, l. n. 196/1997, e del d.m. n. 142/1998 (rimarcata nel co. 2 del citato art. 11), pena un pericoloso vuoto di disciplina. Pur destinate ora ad essere in buona parte superate dalle nuove regole che stanno emergendo sulla scorta delle linee guida, le norme statali degli anni Novanta potranno avere residui margini di applicazione per quei tirocini esclusi dalle linee guida o nelle regioni che eventualmente non le recepissero, non avendo né l’Accordo né le linee guida autonoma efficacia cogente.
Come premesso, la nuova disciplina va esaminata distinguendo le regole su natura, struttura e funzionamento dei tirocini (linee guida) e quelle di sostegno alla loro diffusione (d.l. n. 76/2013).
L’Accordo del 24.1.2013 mira a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini per valorizzarne le potenzialità in termini di occupabilità e prevenirne abusi ed utilizzi distorti.
Oltre all’impegno per definire politiche di accompagnamento e avviamento al lavoro anche predisponendo, nel settore privato, misure di incentivazione per trasformare i tirocini in contratti di lavoro, nella Premessa si sottolinea come, da un lato, il tirocinio non possa essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per cui non sia necessario un periodo formativo e, da un altro lato, i tirocinanti non possano sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso (v. infra § 3).
Le regioni e le province autonome si impegnano a recepire le linee guida entro 6 mesi con proprie disposizioni – senza oneri per la finanza pubblica – che costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi all’indennità e le sanzioni ex art. 1, co. 34, lett. d), e 35, l. n. 92/2012. Per altro verso, le linee guida rappresentano standard minimi10 rispetto a cui le regioni possono fissare disposizioni di maggior tutela.
Le linee guida, applicabili nel settore sia privato sia pubblico, non riguardano:
a) i tirocini curriculari e quelli previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione11;
b) i periodi di pratica professionale e i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
c) i tirocini transnazionali12;
d) i tirocini per gli extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
e) i tirocini estivi13.
L’attenzione è quindi proiettata solo sui tirocini “non curriculari”. D’altro canto, prima di definire in linea generale il tirocinio come «un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro», il par. 1 specifica come esso sia «una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo».
L’applicabilità delle nuove regole ai soli tirocini (non curriculari) finalizzati a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro emerge del resto dalle tipologie configurabili (par. 1):
a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e destinati a coloro che abbiano conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati, nonché a lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l’erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili ex art. l, co. l, l. n. 12.3.1999, n. 68, persone svantaggiate ex l. n. 381/1991, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Confermando previsioni già invalse, il par. 2 individua i limiti della durata massima di ogni tipologia14, giustamente comprensiva delle eventuali proroghe, riconoscendo altresì il diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, vale a dire quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi fissati.
Spetta alle regioni individuare i soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere tirocini nel proprio territorio, dandone pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione (par. 4): il successivo elenco dei promotori, integrabile e modificabile dalle regioni, ha quindi carattere ricognitivo. Pertanto, il non del tutto perspicuo richiamo alla «normativa vigente» abilitata ad individuare i soggetti che, anche tra loro associati, possono promuovere tirocini parrebbe da riferire alla normativa (statale o regionale) vigente fino all’entrata in vigore delle nuove norme regionali15.
Assai opportunamente il par. 9 enfatizza la centralità del ruolo del promotore, vero presidio della qualità del tirocinio16. Fatte salve diverse previsioni della convenzione, sul promotore permane l’obbligo di assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi (par. 7, co. 1)17, tutto ciò estendendosi ad eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo (par. 7, co. 4).
Quanto agli ospitanti, il par. 5, co. 1, 1° periodo, ribadisce il principio universalistico secondo cui essi sono gli enti pubblici o privati. Come emerge dal par. 9, co. 3 (“contingentamento” dei tirocinanti), solo chi sia formalmente “datore di lavoro” – vale a dire che abbia lavoratori dipendenti – può ospitare tirocini, escludendosi quindi i lavoratori autonomi senza collaboratori o chi si avvalga soltanto di collaboratori non subordinati. Nonostante le profonde modificazioni dell’organizzazione produttiva e del lavoro, si persiste nel non assumere a riferimento anche i dipendenti a tempo determinato. Non è chiaro se a diverse conclusioni possa approdarsi sulla scorta della previsione che attribuisce comunque alle discipline regionali il compito di definire il numero di tirocini attivabile contemporaneamente in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante: se interpretata letteralmente, tale disposizione sembrerebbe consentire alle regioni di variare le quote numeriche, ma non la tipologia dei contratti di lavoro da assumere a riferimento18.
Apprezzabile e meritevole di implementazione è il par. 5, co. 1, 2° periodo, secondo cui le regioni possono ulteriormente specificare le caratteristiche soggettive e oggettive del soggetto ospitante, evidenziando requisiti “qualitativi” dell’ospitante utili a garantire ulteriormente le esperienze formative e che andrebbero ad aggiungersi a quelli “ordinari” posti dalle stesse linee guida, alcuni dei quali assolutamente condivisibili19, mentre altri20 possono insinuare dubbi sul concetto di tirocinio accolto dalle linee guida (v. infra § 3).
Oltre a dover adempiere i propri obblighi21, l’ospitante non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante, fatta salva la proroga nei limiti di durata previsti (par. 5, co. 2), mentre può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale entro i prescritti limiti numerici (par. 5, co. 3, 2° periodo). Peraltro, i tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio (par. 5, co. 3, 1° periodo).
Ove l’ospitante (anche pubblico) sia “multilocalizzato”, il tirocinio è regolato dalla normativa della regione nel cui territorio si realizza il tirocinio22, potendosi ciò derogare tramite appositi accordi con cui le regioni tengano conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate (par. 9, co. 5). Ove i tirocini prevedano attività formative in più regioni, la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio (par. 9, co. 6).
Come sempre, i tirocini presuppongono apposite convenzioni stipulate tra i promotori e gli ospitanti pubblici e privati, le quali possono riguardare più tirocini anche di diverse tipologie ed a cui deve essere allegato un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle regioni, sottoscritto dai tre soggetti coinvolti e strutturato in alcune sezioni23.
Per quanto concerne la presenza e l’attività dei due tutor, individuati rispettivamente dal promotore e dall’ospitante, il par. 10, oltre ad indicarne puntualmente i relativi compiti24, saggiamente definisce i requisiti del tutor dell’ospitante25, prevede che lo stesso possa occuparsi contemporaneamente di non più di 3 tirocinanti e specifica gli oggetti della necessaria collaborazione tra i due tutor26.
Concluso il tirocinio, il promotore, anche sulla base della valutazione dell’ospitante, rilascia un’attestazione dei risultati27 e l’esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. n. 276/2003: ai fini di tale registrazione il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto formativo.
Il par. 12 disciplina la corresponsione della discutibile indennità obbligatoria connessa al tirocinio qualificandola, forse a scanso di equivoci, come «di partecipazione»28. La non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa fa sì che né tale partecipazione né la percezione dell’indennità comportino la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante (par. 12, co. 6). Ferma restando la competenza delle regioni, tenendosi conto della preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, si considera congrua un’indennità non inferiore a 300 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto29.
Stante la clausola di invarianza finanziaria ex art. 1, co. 36, l. n. 92/2012, ove l’ospitante sia un ente pubblico, le convenzioni di tirocinio possono essere stipulate solo se la relativa spesa possa essere coperta con risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente all’entrata in vigore della l. n. 92/2012 e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative (par. 12, co. 4)30.
In base al par. 13, co. 1, le amministrazioni competenti promuovono un monitoraggio, anche tramite le comunicazioni obbligatorie, per verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, per il controllo in itinere del percorso e per le verifiche ex post degli eventuali inserimenti lavorativi successivi31.
Per quanto infine attiene a vigilanza e sanzioni, al di là delle competenze statali in materia, è apprezzabile l’impegno delle regioni a promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, approntando opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento ed inserendo nella propria disciplina norme per le inadempienze dei promotori (par. 14, co. 1 e 3).
Entrate in vigore le nuove norme regionali, se nel corso di verifiche effettuate dal personale ispettivo ministeriale il tirocinio non risulti conforme alle nuove regole, sussistendone le condizioni si riqualificherà il rapporto come di lavoro subordinato, applicandosi le relative sanzioni amministrative e disponendosi il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Sempre dalla entrata in vigore della disciplina regionale, la mancata corresponsione dell’indennità comporterà una sanzione amministrativa di importo proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro, fermo restando quanto previsto dalla l. 24.11.1981, n. 689 (par. 14, co. 2).
2.2 Le misure di sostegno nel d.l. n. 76/2013
La nuova disciplina dei tirocini va integrata con le norme del d.l. n. 76/2013 finalizzate ad agevolarli ed incentivarli32.
Una prima agevolazione riguarda gli ospitanti privati e pubblici con sedi in più regioni, i quali, in virtù dell’art. 2, co. 5-ter, possono fare riferimento alla sola normativa sui tirocini della regione in cui è ubicata la sede legale33. Gli stessi soggetti possono accentrare le comunicazioni obbligatorie sui tirocini presso il Servizio informatico nel cui territorio è ubicata la sede legale34.
Un incentivo economico emerge nell’art. 2, co. 5-bis, che, per il 2014, istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario di 1 milione di euro («Fondo mille giovani per la cultura») per promuovere tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per cultura rivolti a giovani fino a 29 anni di età.
Un’ulteriore misura di sostegno scaturisce dall’art. 2, co. 6, che istituisce in via sperimentale, presso il Ministero del lavoro, per il triennio 2013-2015, un fondo di 2 milioni di euro annui volto a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che ospitino tirocini, di corrispondere le indennità di partecipazione ove non possano far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tali amministrazioni35.
Al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro, l’art. 2, co. 10, prevede un supporto anche per i tirocini curriculari – esclusi dalle linee guida – degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 2013-201436. Un’altra previsione riguarda i tirocini formativi in orario extracurriculare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali37.
Si presta poi attenzione al fenomeno dei cd. Neet, prevedendosi (art. 3, co. 1, lett. c) un sostegno finanziario per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle regioni del sud38.
Infine, nell’ambito dell’art. 7-bis – che introduce una procedura finalizzata alla stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori precedentemente impiegati con contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro – si prevede, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso d.l. n. 76/2013 e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al co. 1 (co. 7)39.
Nonostante l’apprezzamento per lo sforzo di prevenzione e qualificazione compiuto con le linee guida, non si possono non rilevare alcuni nodi critici.
Il primo è che, se in passato tutte le tipologie di tirocinio erano ascrivibili alla nozione di “tirocinio formativo e/o di orientamento”, condividendo la natura prettamente formativa/orientativa dello strumento al di là degli specifici scopi per cui era attivato, ora per “tirocini formativi e di orientamento” (par. 1, lett. a) si intendono quelli attivabili dopo il conseguimento di un titolo di studio. Enfatizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, da un lato si sottraggono discutibilmente i tirocini “curriculari” alle norme delle linee-guida finalizzate a garantire “genuinità” e “qualità” alle esperienze, trascurandosi che proprio tali tirocini consentono il primo contatto di un giovane con il mondo del lavoro. Da un altro lato, si escludono ingiustificatamente dalle nuove regole i tirocini “non curriculari” per gli studenti che non abbiano ancora terminato gli studi: esperienze che, non costituendo oggetto di un obbligo curriculare sovente inteso formalisticamente né essendo condizionate dall’affannosa ricerca di un lavoro alla fine degli studi, esprimono appieno le finalità di formazione e di orientamento “in situazione” che connotano i tirocini come strumento capace di agevolare la traduzione delle conoscenze in competenze ed il passaggio dal “sapere” al “saper fare” ed al “saper essere”40.
Preoccupano anche le parole della Premessa dell’Accordo sull’inutilizzabilità del tirocinio41 e dei tirocinanti42. Quanto al primo aspetto, ponendosi l’accento sulla “tipologia” delle attività che non esigono formazione, si trascura che la formazione riguarda soprattutto elementi soggettivi, variabili da persona a persona. Riguardo al secondo, la formulazione delle previsioni sull’inutilizzabilità dei tirocinanti potrebbe prestarsi paradossalmente a legittimare il loro utilizzo “al posto dei lavoratori” in casi diversi da quelli vietati. Comunque, frasi come «non possono sostituire i lavoratori» o «non possono essere utilizzati per sostituire il personale» sollevano non pochi dubbi sulla nozione di tirocinio accolta nell’Accordo43.
Altre potenziali criticità riguardano, per un verso, la platea dei promotori, non perché non sia giusto comprendervi anche i soggetti privati che operano legittimamente sul mercato del lavoro, quanto perché, stante la loro vocazione “commerciale”, a tale proposito le regioni dovranno svolgere un ruolo particolarmente attivo44. Per altro verso, non convincono appieno alcuni limiti alla capacità di ospitare tirocini45, al di là della loro intuibile funzione “preventiva”: se il tirocinio è uno strumento genuinamente formativo non si dovrebbe temere di attivarlo in un’impresa che stia attraversando una fase di crisi (come ormai spesso accade nel nostro Paese).
Malgrado le apprezzabili innovazioni, dalle Linee guida emerge il rischio di una sorta di strisciante mutamento concettuale e funzionale del tirocinio che, da strumento di formazione e orientamento on the job, come tale idoneo alla crescita professionale della persona prima ancora che al pur necessario reperimento di un posto di lavoro, pare trasformarsi sempre più in un mezzo per la ricerca di occupazione, come traspare anche dagli incentivi di cui al d.l. n. 76/2013. Il che è in sé legittimo purché tale obiettivo non svilisca la natura prettamente formativa/orientativa del tirocinio.
Di ciò potrebbe tuttavia dubitarsi anche pensando al discutibile obbligo dell’indennità: alle perplessità già manifestate46 si aggiunge quella che emerge ora dal par. 12, co. 2, là dove il riferimento «alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio» induce perlomeno a sospettare della tenuta dell’assetto formativo lungo tutto l’arco dell’esperienza.
1 Pascucci, P., Tirocini, in Il libro dell’anno del diritto 2013, Roma, 2013, 351 s.; Id., I tirocini formativi e di orientamento, in Cinelli, M.-Ferraro, G.-Mazzotta, O., diretto da, Il nuovo mercato del lavoro – dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013, Torino, 2013, 197 ss.
2 Su cui v. amplius Vergari, S., Linee guida sui tirocini e prospettive di riforma regionale, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2013, 443 ss.
3 Un’ulteriore previsione in materia emerge dall’art. 73, d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito con modificazioni nella l. 9.8.2013, n. 98, che introduce uno speciale tirocinio per i laureati in giurisprudenza negli uffici giudiziari.
4 Facello, S., Fazio, F., La mappa dei tirocini formativi e di orientamento in Italia, in http:www.adapt.it.
5 Pascucci, P., Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, Torino, 2008.
6 V. C. cost., 28.1.2005, n. 50, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, d.lgs. 10.9.2003, n. 276 sui “tirocini estivi di orientamento”.
7 Il par. 3 delle linee guida precisa che «fatti salvi gli aspetti eventualmente ricadenti nelle materie di potestà legislativa dello Stato, la regolamentazione in materia di tirocini è di competenza delle amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano».
8 Cfr. Pascucci, P., La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e... domani (ovvero prima e dopo l’art. 11 del d.l. n. 138/2011), in Dir. rel. ind., 2011, 971 ss.; Tiraboschi, M., Tirocini e apprendistato: impianto e ragioni della riforma, ivi, 947 ss.
9 Cfr. Cardone, A., Il riparto di competenze legislative in materia di “formazione professionale”: alcune questioni aperte alla luce della sentenza n. 287 del 2012, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2013, 429 ss.
10 Anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.
11 Promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale. Come discutibilmente affermato da una nota del Ministero del lavoro del 14.2.2007, n. 13/Segr./0004746, questi tirocini non sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte dell’ospitante ex art. 9-bis, co. 2, d.l. 1.10.1996, n. 510, convertito con modificazioni nella l. 28.11.1996, n. 608, e modificato dall’art. 1, co. 1180, l. 27.12.2006, n. 296. Viceversa, come precisa il par. 8, co. 1, tutti i tirocini di cui al par. 1 sono assoggettati alla predetta comunicazione. Il par. 8, co. 2, prevede che il Tavolo tecnico del SIL, istituito in sede di Conferenza unificata l’11.7.2002, definirà le modalità di trasmissione della convenzione e del progetto formativo congiuntamente alle comunicazioni obbligatorie. Per quanto concerne le comunicazioni obbligatorie da parte degli ospitanti con sedi in più regioni v. ora l’art. 2, co. 5-ter, d.l. n. 76/2013 (infra § 2.2).
12 Come quelli realizzati nell'ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione (Lifelong Learning Programme).
13 Punto b) della Premessa. Resta ferma la speciale disciplina per i tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ex art. 2, co. l, lett. f), d.m. n. 142/1998, per le finalità di cui all’art. 1, co. 1, lett. b), l. 8.11.1991, n. 381.
14 6 mesi per i tirocini ex lett. a); 12 mesi per quelli ex lett. b); per i tirocini ex lett. c) il limite è di 24 mesi per i disabili e 12 mesi per gli svantaggiati, peraltro con possibili deroghe (par. 12, co. 5: v. infra in nota 29).
15 L’elenco comprende: i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro; gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché i centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati; le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro ex d.lgs. n. 276/2003. È inoltre prevista la possibilità per il Ministero del lavoro di promuovere programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house.
16 Il promotore deve: favorire l’attivazione del tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo; individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; promuovere il buon andamento del tirocinio mediante un’azione di monitoraggio; rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite; contribuire al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini anche redigendo annualmente un rapporto di analisi dei tirocini realizzati (da inviare alla regione e pubblicizzare adeguatamente), al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo.
17 Gli oneri connessi a dette coperture assicurative possono essere assunti a proprio carico dalle regioni e dalle province autonome (par. 7, co. 2). Ove il promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni si definiranno le modalità tramite cui l’ospitante potrà eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative (par. 7, co. 3).
18 Nelle more della definizione da parte delle regioni, valgono i seguenti rapporti: non più di 1 tirocinante per ogni unità operativa con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato; non più di 2 tirocinanti contemporaneamente in ogni unità operativa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; nelle unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato tirocinanti contemporaneamente in misura non superiore al 10% di tali dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. Il par. 9, co. 4, esclude da questi limiti i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. l, co. 1, l. n. 68/1999, le persone svantaggiate ex l. n. 381/1991 nonché i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale di cui al par. l, lett. c).
19 Si tratta del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e di quella sul lavoro dei disabili di cui alla l. n. 68/1999.
20 Il non aver dato corso a licenziamenti o attivato procedure di cassa integrazione.
21 Il soggetto ospitante deve: stipulare la convenzione con il promotore e definire, in collaborazione con quest’ultimo, il progetto formativo; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite (par. 9, co. 2).
22 Su ciò v. ora l’art. 2, co. 5-ter, d.l. n. 76/2013 (infra § 2.2).
23 Tali sezioni comprendono: 1) i dati anagrafici dei vari soggetti coinvolti, compresi i tutor; 2) gli elementi descrittivi del tirocinio (tipologia, settore di attività economica dell’ospitante, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, estremi assicurativi, durata e periodo di svolgimento, entità dell’indennità; 3) specifiche del progetto formativo: a) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale ex art. 4, co. 67, l. n. 92/2012 ed eventuale livello EQF (nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla regione); b) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; d) competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento; 4) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio.
24 Il tutor individuato dal promotore collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio; coordina l’organizzazione e programma il percorso di tirocinio; monitora l’andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l’obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante; acquisisce dal tirocinante elementi in merito all’esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione; concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione finale (par. 10, co. 1). Il tutor dell’ospitante, che è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo, favorisce l’inserimento del tirocinante; promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante; aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l’intera sua durata; accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante (par. 10, co. 3).
25 Si richiedono esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. In base al par. 9, co. 5, il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.
26 Che consiste: nel definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; nel garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell’intero processo; nel garantire il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite dal tirocinante.
27 Vanno specificate le competenze eventualmente acquisite con riferimento, ove possibile, ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale di cui all’art. 4, co. 67, l. n. 92/2012, o, nelle more della sua istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla regione.
28 Come era già noto, dal punto di vista fiscale l’indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, d.P.R. 22.12.1986, n. 917) (par. 12, co. 6).
29 L’indennità non viene corrisposta nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali (par. 12, co. 3). Per garantire il conseguimento delle finalità dei tirocini di cui al par. l, lett. c), (disabili, svantaggiati ecc.), le regioni potranno definire misure di agevolazione o sostegno, nonché prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità (par. 12, co. 5).
30 Sono fatte peraltro salve successive norme di finanziamento, quale è l’art. 2, co. 6, d.l. n. 76/2013, su cui v. infra § 2.2. Resta in ogni caso ferma la facoltà delle amministrazioni dello Stato e delle regioni di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché forme di forfetizzazione.
31 Il Ministero del lavoro promuove il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro di cui all’art. 1, co. 2, l. n. 92/2012 (par. 13, co. 2) e, con il supporto di Isfol e Italia Lavoro, predispone annualmente un report nazionale di analisi e monitoraggio dell’attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle regioni (par. 13, co. 3).
32 In tale decreto è compresa anche una norma (art. 9, co. 8) che concerne le modalità di determinazione del contingente triennale degli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale o a svolgere tirocini formativi ex art. 44-bis, co. 5, d.P.R. 31.8.1999, n. 394.
33 Come emerge nella circ. del Ministero del lavoro 29.08.2013, n. 35, tale previsione costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro e non già un obbligo, restando sempre possibile osservare, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, la specifica disciplina regionale. La disciplina che il datore di lavoro intenderà applicare dovrà comunque essere indicata quantomeno nella documentazione consegnata al tirocinante, in modo tale da consentire al personale ispettivo un obiettivo riferimento giuridico in relazione al quale svolgere l’attività di accertamento.
34 La circ. Min. lav. n. 35/2013 precisa che, sebbene la comunicazione sia normalmente effettuata dall’ospitante, nulla osta a che la stessa sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, dovendosi in tal caso, ai fini dell’accentramento, avere riguardo sempre alla sede legale del soggetto ospitante.
35 In base all’art. 2, co. 8, entrambi i menzionati interventi costituiscono oggetto di monitoraggio ex art. 1, co. 2, l. n. 92/2012.
36 A tal fine si autorizza la spesa di 3 milioni per il 2013 e di 7,6 milioni di euro per il 2014. I criteri e le modalità per la ripartizione, su base premiale, delle risorse di cui al co. 10 tra le università statali che attivino tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati sono definiti con decreto ministeriale sentita la Crui (art. 2, co. 11). Le università attribuiscono agli studenti le risorse assegnate ex co. 11 sulla base di graduatorie formate secondo criteri di premialità (art. 2, co. 11) destinandole agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento delle stesse e dando priorità a coloro che abbiano concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente: tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50%, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato. Per i soli tirocini all’estero presso soggetti pubblici l’importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari (art. 2, co. 13).
37 L’art. 2, co. 14, affida ad un decreto ministeriale il compito di fissare i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tali tirocini, sulla base di criteri che premino impegno e merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l’attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono tali tirocini. Dall’attuazione delle predette misure non devono tuttavia derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38 Tali tirocini comportano la percezione di un’indennità di partecipazione, conformemente a quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per il 2013, 16 milioni per il 2014 e 96 milioni per il 2015.
39 Tale estinzione è subordinata al buon esito della verifica di cui al co. 5 in ordine all’adempimento di alcuni obblighi dei datori di lavoro. Subordinatamente a tale verifica viene altresì meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al medesimo co. 7.
40 Almeno per le università, i tirocini non curriculari antecedenti alla laurea rischiano ora di ridursi al lumicino sol che si pensi all’incentivazione prevista dall’art. 2, co. 10, d.l. n. 76/2013 per i soli tirocini curriculari (supra § 2.2).
41 Per le tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo.
42 Che non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
43 Pascucci, P., L’evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un’ipotesi di eterogenesi dei fini?, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2013, 413 ss.
44 Cfr. Vergari, S., op. cit.
45 Derivanti dall’avere effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, ovvero dall’avere procedure di Cig straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa (par. 5, co. 4).
46 Carminati E., Facello, S., Tiraboschi, M., Le linee guida sui tirocini formativi e di orientamento, in Tiraboschi, M.-Magnani, M. (a cura di), La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Milano, 2012, 125 ss.