tirocinio
Esperienza lavorativa presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali degli individui mediante la conoscenza sul campo del mercato del lavoro.
Il t. è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 18 della l. 196/1997 (pacchetto Treu, ➔ Biagi, legge), con la denominazione di t. formativo e di orientamento, in sostituzione delle diverse tipologie di stage preesistenti.
Esso costituisce, di fatto, una forma di addestramento (➔) sul lavoro (on the job training), che consente un inserimento temporaneo all’interno dell’impresa o dell’ente pubblico. Viene promosso in favore di coloro che hanno già assolto il diritto-dovere di istruzione e formazione, e mira a facilitarne l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro.
È uno strumento vantaggioso anche per l’azienda, che può utilizzarlo per la selezione del personale in vista di eventuali assunzioni. Esso infatti, a differenza dell’apprendistato (➔), non si configura come un rapporto di lavoro, non prevede una retribuzione, né l’obbligo di assunzione finale del tirocinante. Al termine del t., l’impresa o l’ente pubblico sono tenuti solo a certificare l’esperienza svolta dal tirocinante, che può avere valore di credito formativo.
La durata massima varia a seconda del beneficiario ed è pari a 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria, a 6 mesi per inoccupati o disoccupati, ivi compresi i lavoratori in mobilità, per allievi di istituti professionali di Stato o di corsi di formazione professionale e per studenti frequentanti attività formative postdiploma o postlaurea, a 12 mesi per studenti universitari e per le persone svantaggiate ai sensi della l. 381/1991 e a 24 mesi per i disabili. Si realizza sulla base di un’apposita convenzione tra l’azienda/ente che ospita il tirocinante (azienda/ente ospitante) e il soggetto promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (centri per l’impiego, università, istituzioni scolastiche statali e non, cooperative sociali ecc.). Alla convenzione dev’essere allegato il progetto formativo e di orientamento che indica gli obiettivi, i tempi e le modalità di svolgimento del t., oltre che i nominativi del tutor incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale.
Una particolare tipologia è rappresentata dai t. estivi di orientamento, promossi a favore di giovani o adolescenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Hanno finalità di orientamento e di addestramento pratico e devono svolgersi durante le vacanze estive, ovvero nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo. La durata massima di un t. estivo o di più t. cumulati non può superare complessivamente i 3 mesi. Eventuali borse lavoro a favore del tirocinante non possono eccedere l’importo massimo mensile di 600 euro. I t. estivi sono disciplinati dalle Regioni, in forza della loro competenza in materia di formazione.
Il d.d.l. 3249/2012 delega il governo a introdurre un quadro normativo più razionale ed efficiente del t. formativo e di orientamento, basato sui principi della revisione della disciplina, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo, sull’attuazione di interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto, sull’individuazione degli elementi qualificanti del t. e degli effetti conseguenti alla loro assenza, anche attraverso il ricorso a sanzioni amministrative, sulla previsione di non assoluta gratuità, mediante il riconoscimento di una indennità, anche in forma forfettaria, con riferimento alla prestazione svolta.