TITOLO ESECUTIVO
. Definiamo come titolo esecutivo una fattispecie, alla quale la legge collega il potere (del singolo) di ottenere dallo stato il compimento dell'esecuzione processuale forzata, e il diritto dello stato di compiere l'esecuzione stessa.
La legge italiana adotta la denominazione di esecuzione e la forma del titolo esecutivo per differenti tipi di attività di esecuzione di un precetto di legge; così anche per l'attività di chi, per compito del suo ufficio (per es., conservatore delle ipoteche), ha il dovere di ottemperare all'ordine del giudice (es.. articoli 561,722 cod. proc. civ.). In senso più preciso intendiamo per titolo esecutivo la fattispecie, dalla quale sorge il potere di ottenere l'emanazione di provvedimenti di esecuzione processuale forzata, che cioè rientrano in quella attività degli organi processuali, che possiamo considerare diretta a realizzare praticamente una volontà di legge in sostituzione di altri (tralasciando qui, per brevità, di esaminare la questione se gli organi esecutivi procurino un vero soddisfacimento del diritto del creditore, o un semplice surrogato del soddisfacimento).
Il concetto di titolo esecutivo è legato alla concezione dell'esecuzione forzata in genere, e alle forme del processo esecutivo. Dove l'inizio dell'esecuzione è subordinato alla cognizione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'esistenza delle condizioni per ottenere il provvedimento esecutivo, l'esistenza del titolo esecutivo può anche non risultare da una prova documentale. Nel sistema italiano, derivato dal francese, nel quale l'esecuzione è affidata, almeno nella fase iniziale, all'ufficiale giudiziario, autonomo dal tribunale e agente su richiesta del titolare dell'azione esecutiva, questa può considerarsi incorporata normalmente in un titolo scritto e formale - il titolo esecutivo -, allo scopo di facilitare quella, pur ridottissima, cognizione dell'esistena dei presupposti dell'azione esecutiva, che l'ufficiale giudiziario deve compiere.
All'inizio dell'esecuzione viene esaminata l'esistenza del titolo, come fattispecie (e documento di essa), che condiziona il diritto all'esecuzione, non l'esistenza del diritto di credito, poichè quello è indipendente da questo. Vi sono titoli esecutivi, che non dànno alcuna certezza sull'esistenza dell'obbligo (titoli esecutivi contrattuali, accertamenti con prevalente funzione esecutiva, e con esecuzione provvisoria, ecc.), mentre vi sono accertamenti di un obbligo, che non costituiscono titolo esecutivo: così non lo sono le sentenze di puro accertamento di un obbligo secondo la dottrina comune, e le stesse sentenze definitive di condanna possono non costituire titolo esecutivo (nei casi di condanna a prestazione non coercibile, come, ad es., gli art. 131 e 133 cod. civile; l'ipotesi è esplicitamente prevista nel paragrafo 88811, della Zivilprozessordnung germanica). Infine è contro l'identificazione diritto di credito-titolo esecutivo, il fatto che quest'ultimo non perde efficacia per l'estinzione del credito, ma che, perché ciò avvenga, occorre che il debitore insorga in via d'opposizione contro il titolo esecutivo, ottenendo una sentenza (costituiva), che ne pronunzi l'inefficacia. Ci sembrano per ciò da respingere tutte quelle teorie che, fondando il diritto a eseguire sul diritto di credito, vedono nel titolo esecutivo la prova (prima facie, autentica, o legale, che si voglia) di quel diritto, sia che sostengano tale fondamento del titolo esecutivo nei confronti dello stato e del debitore, sia nei soli confronti di quest'ultimo. Poiché se il diritto di credito non è necessario né sufficiente perché si abbia diritto all'esecuzione forzata, il titolo esecutivo non può valere in quanto prova di un fatto, che è irrilevante per l'esecuzione. Né si potrebbe sostenere che il titolo esecutivo sia una prova del credito ai soli fini dell'esecuzione, cioè indipendentemente dall'effettiva esistenza di esso credito, senza riconoscere in tal modo che non il credito farebbe sorgere il diritto all'esecuzione, ma altri elementi, i quali non potrebbero esser che processuali.
Il diritto a eseguire (cioè a ottenere l'applicazione di mezzi di esecuzione forzata) è fondato perciò su determinate condizioni, che la legge designa spesso, per breviloquenza, con l'accezione "titolo esecutivo" e consiste nel diritto di produrre l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma obbiettiva (sia che si considerino queste sanzioni come inerenti alla singola norma giuridica, ovvero all'ordinamento giuridico in generale). Il titolo esecutivo è condizione dell'esistenza dell'azione esecutiva, è condizione cioè per l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico; è il veicolo dell'energia giuridica (A. Wach).
I titoli esecutivi sono numerosi nel diritto processuale italiano; essi possono distinguersi in titoli esecutivi autoritativi e contrattuali.
I titoli esecutivi autoritativi possono provenire: a) dall'autorità giurisdizionale; b) da quella amministrativa.
Appartengono alla prima categoria i seguenti titoli: 1. Le sentenze di condanna (art. 554, n.1, cod. proc. civ.). Sono titoli esecutivi le sentenze di condanna a prestazioni coercibili, provengano dall'autorità giudiziaria ordinaria, o da giudici speciali (civili o amministrativi). Le sentenze di condanna sono esecutive se definitive, o non definitive ma con esecuzione provvisoria, per legge (art. 477 cod. proc. civ.) o per disposizione del giudice (art. 363 cod. proc. civ.); siano esse di condanna pura e semplice, o con riserva di eccezioni. Sono titoli esecutivi anche le sentenze di cassazione per quanto riguarda le spese e indennità in esse liquidate; sono titoli esecutivi anche le sentenze penali, in quanto condannino ai danni e alle restituzioni. 2. Gli ordini di prestazione, che hanno valore di sentenza di condanna, qualunque sia la loro forma; decreti di ingiunzione varî (art. 379 cod. proc. civ.; legge g luglio 1922, n. 1035, e r. decr. 24 luglio 1922, n. 1036; r. decr. 7 agosto 1936, n. 1531; legge 24 dicembre 1896, n. 547; r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3269, articoli 144-45; r. decr. 30 dicembre 1923, n. 3270, articoli 92-93; testo unico 14 aprile 1910, n. 639, articoli 1-4; r. decr. legge 15 marzo 1927, n. 436, articoli 7 e 9, ecc.); ordinanze di tassazione di indennità a testi (art. 245 cod. proc. civ.), di onorarî e spese a periti (art. 267 cod. proc. civ.), di spese al depositario di scritture (art. 288 cod. proc. civ.), di spese di una prova delegata (r. decr. 14 dicembre 1865, n. 2641, art. 302); ordinanza di pagamento del sopravanzo di un conto (art. 321 cod. proc. civ.), ecc. 3. I provvedimenti cautelari provvisorî: esempî i sequestri giudiziarî e conservativi: articoli 921 cod. proc. civ. e 1875 cod. civ.; 924 segg. cod. proc. civ. e 879 cod. comm.; le denunzie di nuova opera e di danno temuto (articoli 698-99 cod. civ., 938 cod. proc. civ., ecc.). 4. Le sentenze arbitrali, in quanto siano rese esecutive dal pretore. 5. Le sentenze o altri provvedimenti di giudici stranieri, in quanto siano resi esecutivi in Italia (art. 941 cod. proe. civ., legge 28 maggio 1925, n. 823); i lodi degli arbitri stranieri in quanto siano resi esecutivi in Italia (convenzione di Ginevra 26 settembre 1927, approvata con legge 18 luglio 1930, n. 1244). 6. I verbali di conciliazione e componimento amichevole dinnanzi al giudice: articoli 7,417,464 cod. proc. civ.; legge 16 giugno 1892, n. 216, art. 12; r. decr. 21 maggio 1934, n. 1073, art. 13, 1° capoverso; essi possono considerarsi come titoli giudiziali improprî.
Alla seconda categoria appartengono i titoli esecutivi emanati da autorità amministrative che possono essere a favore dello stato o di enti pubblici, o di privati. Rientrano in questa categoria:1. I ruoli delle imposte dirette o indirette e prestazioni equivalenti resi esecutivi dal prefetto (testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con r. decr. 17 ottobre 1922, n. 1401). 2. Le note di spese di provvedimenti amministrativi eseguiti a carico del privato, resi esecutivi dal prefetto (legge com. e prov. testo un. 3 marzo 1934, n. 383, art. 20, 55; legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, art. 378). 3. Il decreto reale di espropriazione di diritti di autore; art. 55 legge 7 nov. 1925, n. 1950.4. I certificati di credito rilasciati dai comitati degli agenti di cambio (art. 12 del r. decr.-legge 30 giugno 1932, n. 815).
I titoli esecutivi contrattuali più importanti sono:1. Atti contrattuali ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli (art. 554, n. 3 c.p.c.), anche se rogati all'estero (art. 559 e 944 c p.c.): questi ultimi devono essere resi esecutivi dal tribunale civile del luogo, in cui l'atto deve eseguirsi. 2. Le cambiali (art. 323 c. comm., e, ora, art. 63, r. decr. 14 dic. 1933, n. 1669), le cambiali emesse all'estero sono esecutive in Italia se lo sono nel paese di emissione. 3. L'assegno bancario (r. decr. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 55).
Le condizioni perché i titoli predetti abbiano efficacia esecutiva sono alcune formali e estrinseche, altre intrinseche. Le prime riguardano il documento, le altre la fattispecie, dalla quale sorge il diritto a eseguire.
I requisiti di forma sono: a) la forma scritta: nel massimo numero dei casi, il titolo esecutivo non esiste senza lo scritto, che è ad substantiam; vi sono però degli ordini verbali che sono esecutivi (es., art. 355 cod. proc. civ.). Lo scritto deve esser fornito delle prescritte garanzie di autenticità. b) La spedizione in forma esecutiva, nelle forme prescritte dall'art. 556 cod. proc. civ. La spedizione si fa su copia autentica del titolo, che sostituisce così l'originale titolo esecutivo. La spedizione in forma esecutiva ha luogo per i titoli esecutivi provenienti dall'autorità giudiziaria, e per gli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale; non ha luogo per le cambiali. Non può rilasciarsi che una sola copia per ogni parte e ciò, data la natura del titolo, che incorpora in sé l'azione esecutiva, per evitare una ripetizione di esecuzioni illegale. Nel caso di perdita o distruzione della copia esecutiva, è disposto uno speciale procedimento per il rilascio di una seconda copia. Il debitore che esegue ha diritto a ritirare il titolo esecutivo. c) La notifica del titolo in forma esecutiva. Essa si fa mediante consegna di copia al debitore; sono sottratte all'obbligo della notifica le cambiali, ordinanze e sentenze dei conciliatori e pretori pubblicate alla presenza delle parti (art. 437,464 e 565 cod. p.c.).
I requisiti sostanziali riguardano il contenuto della fattispecie, dalla quale sorge il diritto a eseguire. Normalmente tutti gli elementi della fattispecie risultano dal titolo, ma non mancano notevoli eccezioni. Si suol dire che il titolo deve esser completo e incondizionato. Completo significa che la volontà di legge deve esser determinata in tutti gli elementi; se si tratta di debito di danaro deve esser indicata la somma, o individuata la cosa se si tratta di esecuzione per consegna o rilascio (alt. 568 cod. proc. civ.). Ma la liquidazione può avvenire anche in corso di esecuzione (ad es., art. 568 capov.; liquidazione di interessi, ecc.).
Il titolo deve essere incondizionato, ma, se vi erano condizioni, il loro adempimento potrà provarsi con mezzi estranei al titolo; cosi potrà provarsi l'esecuzione di una controprestazione, la scelta fatta, la prestazione di una cauzione, se il debito, per il quale si agisce, era sottoposto a condizione, o il debitore aveva un diritto di scelta fra più prestazioni, o se l'esecuzione era subordinata a cauzione (es., articoli 102,928,929, cod. proc. civ.). La legge esprime questi requisiti con la formula, non precisa dell'art. 568 cod. proc. civ. (debito certo).
La legittimazione, attiva e passiva, all'esecuzione di solito deve risultare dal titolo; il titolo esecutivo contro il defunto è esecutivo contro gli eredi, ma deve esser loro notificato (art. 569 cod. proc. civ.), se si tratta di titolo che deve esser notificato per procedere all'esecuzione.
Bibl.: A) Processo italiano: 1. Opere generali: L. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 5ª ed., V, Torino 1905, p. 210 segg.; G. Cesareo Consolo, Trattato della espropriazione contro il debitore, 3ª ed., I, ivi 1911, p. 20 segg.; G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, 3ª ed., Napoli 1923, p. 235 segg.; id., Istituzioni di diritto processuale civile, 2ª ed., I, ivi 1935, p. 258 segg.; F. Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, 2ª ed., V, Padova 1933, n. 502 segg.; id., Sistema di diritto processuale civile, I, ivi 1936, p. 821 segg.; E. Redenti, Lezioni di procedura civile e ordinamento giudiziario. Procedura ordinaria di esecuzione forzata per espropriazione individuale, Bologna 1933, p. 177 segg.; id., Profili pratici del diritto processuale civile, Milano 1938, p. 612 segg.; M. T. Zanzucchi, Diritto processuale, I, Milano 1936, p. 289 segg.; L. Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, V, ivi s. a., p. 16 segg.; 2. Opere monografiche: in modo principale la trattazione di E.T. Liebman, Le opposizioni di merito nell'esecuzione, 2ª ed., Roma 1936, pp. 107-172, e in Rivista di diritto processuale, 1934, I, p. 127 segg.; M. De Palo, Teoria del titolo esecutivo, I, Napoli 1901; E. Betti, Il concetto dell'obbligazione dal punto di vista dell'azione, Pavia 1919, p. 57 segg.; M. Bellavitis, Linee per la classificazione delle forme di accertamento nell'esecuzione, in Studi in onore di G. Chiovenda, Padova 1972, nn. 2, 3; S. Satta, Premesse generali alla dottrina dell'esecuzione forzata, in Rivista di diritto processuale civile, 1932, I; id., L'esecuzione forzata, Padova 1937, p. 47 segg.; S. Pugliatti, Esecuz. forzata e diritto sostanziale, Milano 1935, p. 135 segg.; V. Andrioli, in Riv. di dir. process. civ., 1935, I, p. 58; P. Calamandrei, La condanna, in Studi sul processo civile, III, pp. 179-92.
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