MENGHINI, Tommaso
– Nacque ad Albacina di Fabriano, nei pressi di Ancona, presumibilmente negli anni Venti del XVII secolo.
Entrato nell’Ordine dei frati predicatori come allievo del convento di S. Domenico a Fabriano, in seguito operò per più di un ventennio al servizio dell’Inquisizione romana: dapprima presso la congregazione a Roma – come ricorda egli stesso nelle sue Regole del tribunale del S. Offizio (Ancona 1683, pp. 36, 89) –, quindi come inquisitore in diverse sedi locali. Secondo quanto si legge nel Cathalogus inquisitorum di E. Todeschini (p. 103), il 3 febbr. 1666 fu nominato «socius» del commissario del S. Uffizio, fra Consalvo Gricci da Jesi. Nel 1667 fu inviato come inquisitore a Fermo, incarico che ricoprì per un triennio; nel 1670 operava nella sede di Gubbio e, nello stesso anno, fu nominato inquisitore di Casale Monferrato, dove fu attivo per circa un decennio. Nel 1680 fu trasferito a Parma; dal 1682 fu titolare della sede di Ancona e infine di quella di Ferrara, dal 1685 al 1688.
Durante il periodo di attività a Casale il M. entrò in contatto con le dottrine sull’orazione mentale detta «degli affetti», diffuse negli anni Settanta in Savoia e nel Monferrato in diversi circoli spirituali, soprattutto attraverso gli scritti dell’orsolina francese Marie Bon. Il M., che come inquisitore si mostrò sempre piuttosto attento al controllo sulla circolazione libraria, a stampa e manoscritta, rivolse un’attenzione particolare a quei testi.
Il 3 apr. 1674 scrisse ai cardinali del S. Uffizio facendo presente che circa tre anni e mezzo prima aveva inviato a Roma «un manoscritto in materia d’oratione mentale d’una tal religiosa orsolina in S. Marcellino di Francia, contradetto da alcuni ministri conventuali» (Città del Vaticano, Arch. della Congregazione per la Dottrina della fede, Tituli librorum, 1671-77, cc. n.n.). La congregazione aveva risposto che la circolazione del testo manoscritto poteva essere permessa previa «moderatione» di due passaggi – alla quale il M. aveva provveduto. Nella stessa lettera aggiungeva che: «Mesi sono la mede[si]ma monaca mi fece capitare certi quinternetti, che trattano compendiosamente di tutte le principali materie mistiche, ma in francese, acciò li vedessi, lasciandomi in libertà di levare, d’aggiungere, mutare e far quel che mi fosse piaciuto. Io li feci tradurre da un secolare pratico della lingua, e nel legger la traduttione, parendomi cosa fruttuosa, li ricopiai con darli un poco di politia italiana; e perché viddi diverse cose oscure, et equivoche, ho fatto ad ogni capitolo alcune brevi osservationi per dichiaratione. Osservai anco, che tocca le dottrine moderate […] nell’altro manoscritto, e l’incontra, e dichiara molto bene, secondo la mente della Sacra Congregatione» (ibid.). Egli aveva quindi affidato il compito della revisione del testo a religiosi di diversi ordini che avevano espresso parere favorevole alla stampa e ne inviava alla congregazione romana «il frontespitio per sapere se è mente della Sacra Congregatione, che io dii l’imprimatur, o quell’Inquisitore dove si stamparà» (ibid.). Dopo l’approvazione romana, l’opera – dal titolo Stati d’orazione mentale per arrivare in breve tempo a Dio…– fu stampata a Torino da Bartolomeo Zapata nel 1674, con imprimatur del Menghini. Due anni dopo, però, il testo fu proibito dalla congregazione dell’Indice e i molti circoli devoti che praticavano quel tipo di orazione furono oggetto di repressione inquisitoriale.
Nel 1677 il M. presentò ai cardinali dell’Inquisizione un libretto spirituale, di cui era autore, augurandosi che il testo potesse indicare un metodo sicuro per praticare lo stesso genere di orazione mentale descritto nell’opera dell’orsolina francese, ma senza incorrere negli errori che di quell’opera avevano decretato la censura. Il testo, ottenuti i pareri favorevoli dei consultori Antonio Gillio dei minimi e Lorenzo Brancati di Lauria, fu stampato con l’approvazione del maestro del Sacro Palazzo Raimondo Capizucchi come Opera della Divina Gratia, che mostra la pratica degli affetti mentali per via di fede, mezo utilissimo per salire con prestezza e facilità al monte Orebbe della contemplatione… (Roma 1680).
Gillio si era espresso in termini entusiastici sull’Opera, capace di «infiammare la mente e il cuore all’unione con Dio sapientemente e discretamente, con un metodo chiaro, rapido e facile», segnalando solo alcune «asprezze», che proponeva di correggere con aggiunte minime (Città del Vaticano, Arch. della Congregazione per la Dottrina della fede, Censurae librorum, 1676-77, f. 27, cc. n.n.). Brancati di Lauria, al quale il testo era stato trasmesso «pro ulteriori revisione», in un parere datato 18 ott. 1678 (ibid.) lo reputò immune da ogni censura e di grande utilità per i devoti, ritenendolo pertanto degno di essere dato alle stampe.
Nel 1682, dopo essere stato nominato inquisitore di Ancona, il M. pubblicò a Jesi un’altra opera spirituale, presentata come ideale completamento della prima, e intitolata Lume mistico per l’esercitio degli affetti divini, preso dall’Opera della Divina Gratia.
In un capitolo dedicato alla semplicità spirituale nell’orazione affettiva, il M. ancora una volta richiamava esplicitamente l’esperienza fatta nel Monferrato, riguardo alla pratica dell’orazione «degli affetti»: «Mi venne a vedere ultimamente una persona ecclesiastica, che conoscevo solo per lettere, e di bontà singolare. Veniva dalla Savoia dove dimorava, e mi raccontò con sua ammiratione ed allegrezza le misericordie che faceva Iddio alle anime de’ suoi penitenti, che con semplicità e credulità si ponevano a praticare gli affetti nella maniera che si descrive […], e mi lasciò detto, che le divine motioni non tardavano, ma cominciavano a farsi sentire subito principiati gli affetti, con incitar l’anima ad una lagrimosa e perfetta conversione, al vero amore di Dio, e a gli atti delle virtù christiane» (pp. 36 s.).
Sia l’Opera sia il Lume sono manuali di perfezionamento interiore e guide «pratiche» all’orazione, nei quali il M., nei panni di autore spirituale, riprende e sviluppa temi e forme di devozione con i quali era entrato in contatto anche nella sua intensa attività di giudice della fede. Queste due facce della complessa e inquieta figura del M. – inquisitore e scrittore mistico, proprio nel periodo dell’avanzata del tribunale dell’Inquisizione sul terreno del controllo del misticismo – devono dunque essere lette anche attraverso gli elementi di contiguità, di interferenza e di influenza reciproca.
Come inquisitore di Ancona il M. fu molto attivo nel controllo sulla stampa e sulla circolazione di libri proibiti o anche solo sospetti, dei quali non esitava a dare notizia alla congregazione ogni qual volta lo ritenesse opportuno, per esempio nei casi dubbi, di opere non esplicitamente menzionate nell’Indice. Fu particolarmente vigile nei confronti dei mercanti che acquistavano libri di provenienza veneziana. Osservò inoltre puntigliosamente la regola dell’invio a Roma dei frontespizi di opere in attesa di imprimatur, anche nel caso di autori illustri come il vescovo di Jesi P.M. Petrucci, verso il quale manifestava stima e ammirazione.
Nel 1683 il M. diede alle stampe, ad Ancona, un manualetto di procedura inquisitoriale in volgare, dal titolo Regole del tribunale del S. Offizio praticate in alcuni casi immaginarii, che ebbe poi varie altre edizioni e ristampe, come opera a sé (Milano 1689 e 1702; Ferrara 1687; Ferrara e Bologna 1716; Novara 1724), o come aggiunta al Sacro Arsenale di Eliseo Masini – predecessore del M. come inquisitore di Ancona –, corredato dalle annotazioni del fiscale del S. Uffizio romano Giovanni Pasqualone (Roma 1693 e 1705).
Si trattava di istruzioni basate sull’esposizione di casi concreti e rivolte in primo luogo ai vicari foranei «acciò nelle cause della Santa fede non commettessero errori essentiali», a partire dalla denuncia: il primo fine delle Regole è infatti «d’insegnare la maniera di prendere le denuntie bene; cioè con tutte le circostanze, ed interrogationi necessarie; poiché la denuntia è il fondamento di tutto il processo; e se la denuntia si piglia bene, bene camina il processo; e se male, non può di meno, che non riesca difettuoso ancora il processo». Si sarebbe dovuto quindi procedere «ad essaminare legitimamente i testimonij citati nella denuntia», ovvero «con ordine, e senza interrogationi suggestive» (Regole, Milano 1689, pp. iniziali n. n.). Le Regole, basate sulla casistica e non sulla procedura giudiziaria, sono stampate su due colonne: in quella di sinistra è sintetizzata l’istruzione, articolata per punti, e in quella di destra si descrive il caso concreto corrispondente. Il testo è strutturato in sei tipologie di reato piuttosto comuni nella prassi inquisitoriale del XVII secolo, con le relative denunce specifiche, lo schema da seguire nel condurre gli interrogatori e nella stesura dei loro verbali, il dispositivo della sentenza: la bestemmia; il sortilegio; la sollicitatio ad turpia (tanto nel caso di penitenti laiche, quanto in quello di monache di clausura); il caso di un «celebrante non promosso al sacerdozio» (p. 64); la poligamia; il furto di pissidi, di particole consacrate e di altri oggetti sacri. Nelle «Memorie per i Signori Vicarii foranei» premesse alle Regole, il M. esplicita la prassi del S. Uffizio romano secondo la quale il compito di far pubblicare l’editto inquisitoriale spettava ai vicari foranei, i quali avrebbero dovuto vigilare sull’effettiva ricezione dell’editto da parte dei parroci e sulla sua trasmissione ai fedeli. Aggiunge quindi un capitolo dedicato alla «denuntia delli sponte comparenti contro di se medesimi» e al «modo di spedire li sponte comparenti» e allega infine una formula di abiura de vehementi e una «nota d’alcune operette, et istoriette proibite». Le finalità pratiche delle Regole, concepite come complementari rispetto a manuali come il Sacro arsenale di E. Masini e tratte dalla consolidata esperienza dell’autore, ne facevano un prezioso strumento di lavoro, il cui utilizzo nei tribunali locali dell’Inquisizione sembra documentato dalla sua fortuna editoriale. Il testo del M. si presta bene a esemplificare il grado di formalizzazione e di burocratizzazione che la prassi inquisitoriale aveva raggiunto, alla fine del XVII secolo.
Alla fine degli anni Ottanta del XVII secolo, nel pieno della battaglia antiquietista, l’Opera della Divina Grazia del M. – seguendo la sorte di molti altri testi mistici vecchi e nuovi, che in quel periodo incapparono nelle reti della censura romana – fu denunciata all’Inquisizione, che incaricò della revisione fra Lorenzo Fabri.
Le censure prodotte dal consultore, che si pronunciò per la condanna dell’opera, seguirono lo schema adottato in quegli anni per vagliare molti testi mistici sospetti di quietismo e chiamarono in causa le eresie dei begardi, degli illuminati, e soprattutto dell’eresiarca spagnolo Miguel de Molinos. L’Opera della Divina Grazia fu proibita con un decreto del S. Uffizio del 3 marzo 1688. Per volere del pontefice Innocenzo XI (i cardinali inquisitori si erano espressi in senso contrario) non fu preso alcun provvedimento nei confronti del M., che mantenne pertanto l’ufficio di inquisitore di Ferrara. Qualche mese più tardi, tuttavia, la posizione del M. si aggravò; fu infatti denunciato al S. Uffizio anche il Lume mistico (edito a Jesi da Perciminei, l’editore delle opere del vescovo e cardinale P.M. Petrucci, anch’esse nel mirino dell’Inquisizione, come il loro autore). Anche il Lume fu censurato da L. Fabri, che ripropose le stesse motivazioni addotte contro l’Opera della Divina Grazia, approfondendole e precisandole nelle qualifiche ai singoli passi. La sua conclusione era che il Lume mistico dovesse essere proibito in quanto potenzialmente pericoloso e nocivo per le anime dedite alla vita spirituale, poiché conteneva passaggi e documenti assai prossimi alle dottrine di Molinos. L’Inquisizione accolse il parere del consultore e condannò l’opera con un decreto del 21 apr. 1688. Nello stesso decreto, che reca la firma dell’assessore Camillo Piazza, i cardinali inquisitori ordinarono inoltre che il M. fosse rimosso dall’ufficio di inquisitore. Lo stesso giorno fu informato di tale decisione Innocenzo XI, il quale stavolta approvò «in omnibus» quanto decretato dal S. Uffizio.
Poche settimane dopo il decreto il M. supplicò formalmente i cardinali inquisitori di accettare la sua «rinuncia» all’ufficio, «attenta sua gravi aetate, et occupatione officii prioratus» del convento dei domenicani di Ferrara. La richiesta – volta probabilmente a mascherare o a prevenire una destituzione di fatto – fu accolta dalla congregazione il 12 maggio 1688.
Dopo quella data, del M. si perdono le tracce.
Fonti e Bibl.: Città del Vaticano, Arch. della Congregazione per la Dottrina della fede, Decreta, 1688, cc. 48r, 89v, 107v; Censurae librorum, 1668, f. 3; 1669-72, f. 12; 1676-78, f. 27; 1688-89, ff. 4, 9, cc. nn.; Stanza storica, U V 26, cc. 268-270; Tituli librorum, 1671-77; Tituli librorum, 1677-87, f. 121; Inquisizione di Siena, Lettere, f. 1 (lettera del M. da Gubbio, 7 marzo 1670); Alessandria, Biblioteca civica, Mss., 37 M I R, 67: D.F. Muzio, Tabula chronologica inquisitorum Italiae et insularum adiacentium ex Ordine praedicatorum…, 1729-34; Bologna, Arch. dell’Ordine dei predicatori, Series I, n. 17500: E. Todeschini, Cathalogus inquisitorum Ordinis F. F., praedicatorum, minorum conventualium, praelatorum… (1723), pp. 8, 38, 58s., 88, 103; A. Rovetta, Bibliotheca chronologica illustrium virorum provinciae Lombardiae O.p., Bononiae 1691, p. 192; M. Petrocchi, Il quietismo italiano del Seicento, Roma 1949, pp. 69 s.; A. Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino 1996, pp. 329, 397, 413, 419, 420 e n.; A. Errera, «processus in causa fidei»: l’evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secoli XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino, Bologna 2000, pp. 68 s., 288 s.; Index des livres interdits, a cura di J. Martinez De Bujanda, XI, Index librorum prohibitorum 1600-1966, a cura di J. Martinez De Bujanda - M. Richter, Sherbrooke-Montréal-Genève 2002, p. 609; A. Malena, L’eresia dei perfetti. Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel Seicento italiano, Roma 2003, pp. 245, 247 s., 253 n., 279-285; A. Del Col, L’Inquisizione in Italia, Milano 2006, pp. 675, 772; E. Rebellato, La fabbrica dei divieti. Gli Indici dei libri proibiti da Clemente VII a Benedetto XIV, Milano 2008, pp. 76, 77 n.; P. Zito, Granelli di senapa all’Indice. Tessere di storia editoriale (1585-1700), Pisa-Roma 2008, pp. 29 n., 80, 134, 142, 175, 184, 200; J. Quétif - J. Echard, Scriptores Ordinis praedicatorum, II, p. 703b.
A. Malena