translatio iudicii
<tranʃlàzio iudìcii> locuz. sost. f. lat. – Istituto in virtù del quale il processo, iniziato dinanzi a un giudice che declina la propria giurisdizione (e cioè la potestas di emettere una pronuncia di merito idonea a concludere una controversia), può proseguire dinanzi al giudice ritenuto dotato di giurisdizione con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta dinanzi al giudice dichiaratosi privo di giurisdizione. La t. i. introduce dunque un meccanismo di 'vasi comunicanti' tra i diversi plessi giurisdizionali (giudice ordinario e giudice speciale, ivi compreso il giudice amministrativo), così consentendo la prosecuzione del giudizio a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale. Sino all’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/2007) e alla pronuncia della Corte di cassazione (Sezioni unite, sentenza n. 4109/2007), la pronuncia in rito del giudice che declinava la propria giurisdizione determinava l’estinzione del giudizio. Il soggetto era dunque tenuto a instaurare un nuovo giudizio, senza alcuna salvezza degli effetti sostanziali e processuali maturati per effetto dell’originaria azione. Se, dunque, nel frattempo erano intervenute decadenze e prescrizioni il soggetto non poteva più tutelare le proprie pretese. È stata la Corte costituzionale con la menzionata sentenza a sollecitare il legislatore a intervenire con urgenza per colmare una lacuna dell’ordinamento processuale, imponendo al legislatore il vincolo della conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Con l’art. 59 della l. 69/2009 è stato previsto che: il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, ove esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione; entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia dichiaratoria della giurisdizione la parte può riassumere la domanda dinanzi al giudice indicato quale munito di giurisdizione; sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall’origine. Più di recente, la disciplina legislativa appena ricordata è stata riprodotta anche dal Codice della giustizia amministrativa (d. lgs. 104/2010, articolo 11).