• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

translatio iudicii

Lessico del XXI Secolo (2013)
  • Condividi

translatio iudicii


<tranʃlàzio iudìcii> locuz. sost. f. lat. – Istituto in virtù del quale il processo, iniziato dinanzi a un giudice che declina la propria giurisdizione (e cioè la potestas di emettere una pronuncia di merito idonea a concludere una controversia), può proseguire dinanzi al giudice ritenuto dotato di giurisdizione con la conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta dinanzi al giudice dichiaratosi privo di giurisdizione. La t. i. introduce dunque un meccanismo di 'vasi comunicanti' tra i diversi plessi giurisdizionali (giudice ordinario e giudice speciale, ivi compreso il giudice amministrativo), così consentendo la prosecuzione del giudizio a garanzia dell’effettività della tutela giurisdizionale. Sino all’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 77/2007) e alla pronuncia della Corte di cassazione (Sezioni unite, sentenza n. 4109/2007), la pronuncia in rito del giudice che declinava la propria giurisdizione determinava l’estinzione del giudizio. Il soggetto era dunque tenuto a instaurare un nuovo giudizio, senza alcuna salvezza degli effetti sostanziali e processuali maturati per effetto dell’originaria azione. Se, dunque, nel frattempo erano intervenute decadenze e prescrizioni il soggetto non poteva più tutelare le proprie pretese. È stata la Corte costituzionale con la menzionata sentenza a sollecitare il legislatore a intervenire con urgenza per colmare una lacuna dell’ordinamento processuale, imponendo al legislatore il vincolo della conservazione degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione. Con l’art. 59 della l. 69/2009 è stato previsto che: il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica, ove esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione; entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia dichiaratoria della giurisdizione la parte può riassumere la domanda dinanzi al giudice indicato quale munito di giurisdizione; sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall’origine. Più di recente, la disciplina legislativa appena ricordata è stata riprodotta anche dal Codice della giustizia amministrativa (d. lgs. 104/2010, articolo 11).

Vocabolario
iudicare
iudicare v. tr. [dal lat. iudicare] (io iùdico, tu iùdichi, ecc.). – Forma letter. ant. per giudicare. ◆ Analogam. iudicato, iùdice, iudìcio, ecc., per giudicato, giudice, giudizio e gli altri derivati.
translatare, translato, translatóre, translazióne
translatare, translato, translatore, translazione translatare, translato, translatóre, translazióne: v. traslatare, traslato, traslatore, traslazione.
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali