TRASCRIZIONE (XXXIV, p. 185)
L'esigenza di certezza nella circolazione di beni socialmente importanti, da un lato ha indotto ad estendere l'onere della trascrizione ad alcune categorie di mobili (autoveicoli, aeronavi, navi), dall'altro lato ha reso assai complessa e di non facile applicazione la disciplina dell'istituto.
Fermo restando il principio generale, per il quale la trascrizione è forma di pubblicità dichiarativa che non incide sulla sostanza degli atti che vi sono soggetti, il normale effetto della trascrizione degli atti di trasferimento, indicati nell'art. 2643, è condizionato al rispetto della continuità delle trascrizioni (articoli 2644, 2650): perché la trascrizione del titolo dell'acquirente lo renda inattaccabile in confronto di chi abbia causa dalla stessa persona, è necessario che anche l'autore abbia pubblicato il proprio titolo, con la conseguenza che se questa pubblicazione non è stata eseguita, il conflitto tra gli aventi causa non viene risolto alla stregua del criterio della priorità della trascrizione, mentre la trascrizione contro il dante causa dell'autore rende inefficace la trascrizione del titolo dell'ultimo avente causa, pur se anteriore nel tempo. La complicata normativa dovrebbe eccitare l'interesse a trascrivere e fornire la base per introdurre, in un non lontano domani, un sistema analogo a quello tavolare austriaco, se non vi si opponessero le angustie fiscali.
Amplissima è l'estensione data alla trascrizione delle domande giudiziali, la quale, però, è informata, a seconda dei casi, a due direttive contrastanti: talvolta non fa che armonizzare il principio dell'anticipazione degli effetti della sentenza al tempo della domanda giudiziale, con l'istituto della trascrizione (articoli 2652, nn. 1, 2, 3; 2653, nn. 1, 4); talaltra contempera la dichiaratività di alcune sentenze con la protezione dei terzi che hanno acquistato in buona fede (articoli 2652, nn. 4, 5, 6, 9; 2653, n. 3) o a titolo oneroso (art. 2692, nn. 6, 7) e rappresenta, quindi, una deroga al principio nemo in alium plus iuris transferre potest quam ipse habet.
Meritano, infine, di essere segnalati gli oneri di trascrizione di atti, che determinano situazioni d'indisponibilità relativa sui beni che vi sono assoggettati (vincolo dotale, patrimonio familiare, cessione di beni ai creditori) e di atti, il cui carattere dichiarativo viene, di conseguenza, ad essere attenuato come la divisione, o eliminato come la transazione.