Trattato di Maastricht
Trattato sull’Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Paesi membri della Comunità Europea (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna), entrato in vigore il 1° novembre 1993. Il T. rappresenta una cerniera tra le due maggiori fasi dell’integrazione europea: quella avviata con l’istituzione della CECA e conclusasi negli anni 1980 e quella, ancora in corso, aperta con la creazione dell’Unione Europea (➔ ).
Il T. di M. costituisce il punto di arrivo di un percorso avviato nel 1983 in occasione del Consiglio europeo di Stoccarda, quando venne rilanciata l’idea di un’unione politica da affiancare alla CEE (➔). Lo stesso Atto Unico Europeo (➔) del 1986 aveva dato una chiara spinta in tal senso. Con la fine del confronto bipolare e la riunificazione della Germania, dopo la caduta del muro di Berlino del 1989, vennero a porsi le basi per un ambizioso progetto di integrazione dell’Europa, di cui i Paesi membri della CEE si fecero carico nel Consiglio europeo straordinario a Dublino dell’aprile 1990. Si decise, poi, di affidare l’individuazione di una proposta di unione politica a una conferenza intergovernativa, che si trovò a dover conciliare prospettive e interessi diversi. Ultimati i lavori della conferenza, si aprì nel dicembre 1991 a Maastricht il Consiglio europeo che avrebbe prodotto il nuovo Trattato. Superate le ultime riserve circa le tappe dell’Unione Economica e Monetaria (➔ UEM) e le modalità di adozione dei provvedimenti nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, il T. venne firmato.
Il T., che consta di 252 artt. nuovi e ha annessi 17 protocolli e 31 dichiarazioni, definì un nuovo assetto istituzionale comunitario basato su 3 pilastri: la Comunità Europea, la Politica estera e di sicurezza comune, e gli Affari Interni. Per gli ultimi due pilastri venne adottato il metodo intergovernativo, a differenza del primo, ambito di applicazione del metodo federalista. Particolarmente innovativa era la previsione di una cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa, che permetteva all’Unione Europea di operare adeguatamente sulla scena internazionale e di promuovere la stabilità a livello regionale, soprattutto con l’emergere di focolai di crisi nelle aree limitrofe alla UE. Altrettanto rilevanti le previsioni del terzo pilastro, dedicato alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, finalizzate alla creazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia all’interno dell’Unione.
Il T. di M. ha inoltre definito le tappe per la creazione dell’Unione Monetaria, delineando l’assetto istituzionale che avrebbe sotteso al funzionamento della moneta unica e indicando i requisiti che gli Stati membri avrebbero dovuto rispettare per poterla adottare, per es. i parametri di finanza pubblica (deficit/PIL al 3%, debito/PIL al 60%).
L’Unione veniva fondata su una struttura istituzionale unitaria estesa a tutti e 3 i pilastri e basata su 3 istituzioni principali: Parlamento, Consiglio e Corte di Giustizia. Il T. di M. ha esplicitato inoltre il ruolo del Consiglio europeo, il quale è definito come l’organo incaricato dello sviluppo politico dell’Unione.