tredicesima
Retribuzione supplementare che il datore di lavoro, per legge, aggiunge allo stipendio dell’ultimo mese dell’anno ai propri dipendenti (➔ retribuzione ). Detta anche gratifica natalizia, era in origine un’elargizione ai lavoratori, riconosciuta senza alcun vincolo di obbligatorietà, pagata in occasione delle festività. In seguito, il contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1937 (art. 13) ha introdotto l’obbligo di corresponsione di una mensilità aggiuntiva rispetto alle 12 annuali agli impiegati dell’industria, e l’Accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946 ha esteso il trattamento, denominandolo gratifica natalizia, anche agli operai. I criteri di calcolo sono specificati nel dettaglio all’interno dei contratti collettivi (➔ lavoro, contratto collettivo di).
In generale, l’importo è pari a una mensilità per un anno intero o in proporzione (dodicesimi) per ogni mese di attività prestata nell’anno solare. Nel calcolo sono considerati anche i periodi di assenza retribuita dal lavoro come, per es., il congedo per maternità, l’eventuale astensione anticipata, il congedo matrimoniale, le ferie, i permessi retribuiti o i riposi giornalieri per allattamento. Non rientrano invece le assenze non retribuite.
La contrattazione collettiva ha introdotto successivamente, in alcuni settori, una ulteriore mensilità aggiuntiva, definita comunemente quattordicesima mensilità e pagata nel mese di giugno.