TRENTINO-ALTO ADIGE
ADIGE In applicazione dell'art. 141 della Costituzione dello stato è stata istituita la Regione TrentinoAlto Adige (v. venezie, tre App. II, 11, p. 1097), che si articola nelle due province di Bolzano (v. alto adige, in questa App.) e di Trento (v. trentino, in questa App.). Sostanzialmente alcuni problemi si basano sulla composizione etnica della popolazione, giacché se nel Trentino non esiste tale problema, anche se vi sono alcune piccole isole di vecchio insediamento tedesco (valle dei Mocheni, ecc.), nell'Alto Adige la presenza del gruppo etnico tedesco, di quello italiano e delle popolazioni ladine (valli Gardena, Badia, Marebbe) ha determinato particolari richieste e rivendicazioni su basi etniche negli organismi amministrativi della provincia.
Nonostante apprezzabili differenze nell'ambiente fisico delle due province, la regione ha una sua ben evidente individualità. Diverso è, nelle due province, il carattere dell'insediamento umano. La prov. di Trento è caratterizzata dall'estremo frazionamento della proprietà: su oltre 270.000 proprietà, quasi 220.000 appartengono al T. e poco più di 50.000 all'Alto Adige. Nella superficie totale della regione il 90% delle proprietà appartiene alla classe inferiore ai due ettari con un'area pari al 6,5% del totale. La differenza tra le due province è ancor più evidente quando si considerino a titolo di esempio le proprietà della classe tra 10 e 50 ha (nella prov. di Bolzano si ha il 14% del totale pari a quasi un quarto dell'area; nella prov. di Trento rispettivamente l'1% e il 5%). Questa differente struttura della proprietà agraria, deve esser messa in relazione con l'esistenza nell'Alto Adige del regime vincolistico del "maso chiuso", cioè della consuetudine per il passato, oggi divenuta norma legalmente codificata, di trasmettere la proprietà in linea maschile maggiorascale. Questo regime ha notevoli effetti soprattutto sulla distribuzione e il tipo dell'insediamento umano: differente infatti l'altitudine delle sedi umane stabili nelle due province, giacché mentre le spalle, terrazzate o meno, delle valli altoatesine albergano l'uomo, questo, nel Trentino, vive di solito in corrispondenza del fondovalle. A tale tipo della struttura agraria devesi anche il fatto che degli oltre 110.000 ab. viventi nelle case sparse della regione secondo il censimento 1951, quasi 85.000 appartenevano all'Alto Adige (circa un quarto del totale) e solo 28.000 (circa il 7%) erano gli abitanti sparsi del Trentino. A questa situazione della popolazione sparsa corrisponde anche il differente numero ed entità dei centri nelle due province: 364 con media popolazione di 615 abitanti in provincia di Bolzano, 689 con in media 525 ab. in quella di Trento; il numero dei nuclei invece, di cui spesso taluni "masi" sono stati la base iniziale, prevale in provincia di Bolzano (531) in confronto a quella di Trento (460).
Al censimento del 15 ottobre 1961 la popolazione residente della regione è risultata di 785.491 abitanti (374.647 nella prov. di Bolzano e 410.844 in quella di Trento).
La proprietà agraria, comprendente anche quella silvo-pastorale, rappresenta la base economica principale. La produzione è andata migliorando e aumentando non tanto per un aumento della superficie disponibile quanto per il miglioramento del reddito unitario: in particolare il granoturco con produzione intorno ai 35.000 q, la patata con oltre 1,7 milioni di q, la vite con 1,2 milioni di q, mele e pere con quasi 3 milioni di q. Altre ben note produzioni sono quella di foraggio la cui disponibilità complessiva può valutarsi sui quasi dieci milioni di quintali nelle varie forme (prati di diverso genere e pascoli) che forniscono la base di alimento all'abbastanza ricco patrimonio zootecnico, che tende ad aumentare e a selezionarsi (oltre 250.000 capi grossi con una densità di oltre 20 per km2).
Di notevole importanza l'industria idroelettrica (per le cui caratteristiche v. le voci dedicate alle due province), nella quale si è esplicato l'intervento della Regione con la utilizzazione di acque non ancora soggette a concessione e la conseguente costruzione di qualche nuova centrale. In complesso può affermarsi la tendenza dell'autorità regionale ad intervenire in tutto il settore economico al fine di coordinare le iniziative e migliorare la possibilità di vita e di lavoro per gli abitanti. Tra i risultati più evidenti vi è anche l'accresciuto sfruttamento del patrimonio idroelettrico e la sempre più efficente attrezzatura ricettiva e turistica, che ha portato a quasi sei milioni di presenze nella Regione nel 1956 con un totale di quasi 800.000 arrivi.
Statuto regionale. - Lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) è stato approvato dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948. Dato che l'Italia, con l'accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 (che costituisce l'allegato IV del trattato di pace) si era impegnata a concedere un'autonomia alle zone abitate da popolazioni di lingua tedesca (v. anche alto adige, in questa App.), lo statuto, oltre a regolare l'autonomia regionale, prevede anche la concessione di una particolare autonomia alle due province di Trento e Bolzano.
La capitale della regione è Trento, ma il Consiglio regionale svolge la sua attività in sessioni biennali tenute alternativamente a Trento e a Bolzano. Nella regione ai cittadini è riconosciuta parità di diritti qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali. La lingua ufficiale della regione è l'italiano, ma particolari disposizioni regolano l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica e della toponomastica tedesca. Nella provincia di Bolzano l'istruzione materna, elementare e secondaria è impartita nella lingua materna degli alunni (nelle scuole elementari è garantito anche l'insegnamento del ladino nelle località ove è parlato). La rappresentanza dei gruppi linguistici è garantita nella Giunta regionale e nella Giunta provinciale di Bolzano ed anche nell'ordinamento degli enti pubblici locali.
La regione ha potestà legislativa esclusiva in materia di: ordinamento degli uffici regionali e degli enti para-regionali, circoscrizioni comunali, viabilità e lavori pubblici d'interesse regionale, miniere, libri fondiarî, servizî anticendî, agricoltura e foreste, caccia e pesca, assistenza sanitaria e ospedaliera, turismo, ecc. In materia di ordinamento dei comuni e delle province, beneficenza, incremento della produzione industriale e commerciale, credito, utilizzazione delle acque pubbliche, bonifica, ecc., la potestà legislativa della regione è concorrente con quella dello stato (debbono essere osservati i principî stabiliti dalle leggi statali). Inoltre la regione può emanare norme integrative in materia di previdenza e assicurazioni sociali. Particolari disposizioni regolano le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico per tutelare gli interessi della regione.
Le province hanno potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione postelementare e di avviamento professionale, toponomastica, usi e costumi locali e istituzioni culturali, urbanistica, usi civici, ordinamento delle minime proprietà colturali e dei masi chiusi, artigianato, case popolari, ecc. Hanno potestà legislativa concorrente con quella dello stato in materia di polizia locale, istruzione materna, elementare e secondaria e assistenza scolastica.
Le leggi regionali e provinciali debbono essere comunicate al Commissario del governo. Sono promulgate entro 30 giorni dalla comunicazione a meno che il governo non le rinvii al Consiglio regionale o provinciale per una nuova deliberazione. Se il Consiglio le riapprova a maggioranza assoluta, il governo può impedire la promulgazione solo promuovendo la questione di legittimità costituzionale davanti alla corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. Le leggi regionali possono altresì essere impugnate dai due Consigli provinciali, le leggi provinciali dal Consiglio regionale e dall'altro Consiglio provinciale. La regione può impugnare le leggi statali per violazione dello statuto.
Organi della regione sono: a) il Consiglio regionale, costituito da consiglieri eletti per 4 anni con sistema proporzionale in ragione di un consigliere ogni 15.000 abitanti; il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente: nel primo biennio di funzionamento il presidente è eletto tra i consiglieri di lingua italiana ed il vicepresidente tra quelli di lingua tedesca; viceversa nel secondo biennio. Il Consiglio regionale può essere sciolto per atti contrarî alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, per ragioni di sicurezza nazionale o per mancata funzionalità, con decreto motivato del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; b) la Giunta regionale, i cui componenti sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno e sono revocati dallo stesso qualora non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge; c) il presidente della Giunta regionale, eletto dal Consiglio regionale nel suo seno (rappresenta la regione; promulga le leggi regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del governo; interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente le regione; provvede alla nomina, decadenza, revoca e dispensa dei giudici conciliatori).
Gli organi delle province sono analoghi a quelli della regione (Consiglio provinciale, Giunta provinciale, presidente della Giunta provinciale). Il Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia. Nella presidenza e vicepresidenza del Consiglio provinciale di Bolzano si alternano ogni biennio un consigliere di lingua tedesca e uno di lingua italiana.
Il demanio regionale è costituito dalle strade, autostrade, strade ferrate e acquedotti d'interesse esclusivamente regionale. Formano il patrimonio regionale indisponibile le miniere, gli edifici sedi di uffici pubblici e le foreste e tutti i beni immobili già facenti parte del patrimonio dello stato nella regione. Alla regione è devoluto il gettito totale delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio relative ai beni situati nello stesso e dell'imposta governativa riscossa nella regione per l'energia e il gas ivi consumati. Inoltre è devoluta alla regione una percentuale di altri tributi (lotto, monopolî, tasse e imposte sugli affari) e i nove decimi dei canoni annuali per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche esistenti nella regione. Alle province sono invece devoluti i nove decimi del gettito delle imposte sui terreni, fabbricati, redditi agrarî e di ricchezza mobile. La regione può imporre tributi proprî; in particolare imposte di soggiorno, sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.
Il commissario del Governo coordina lo svolgimento delle attribuzioni dello stato nella regione, vigila sull'esercizio delle funzioni delegate dallo stato alla regione, compie gli atti già demandati ai prefetti, provvede al mantenimento dell'ordine pubblico.
Bibl.: R. Cajoli, L'autonomia del Trentino-Alto Adige, Bologna 1952; P. Cesareo, l'autonomia della regione Trentino-Alto Adige e delle provincie di Trento e Bolzano, Milano 1957.