TRIBUNALE (XXXIV, p. 304)
Tribunali militari (p. 311). - Nell'organizzazione della giustizia militare prevalgono di norma due orientamenti: creazione effettiva e permanente di organi giudiziarî speciali con competenza predeterminata; creazione potenziale degli organi medesimi, per i quali la legge detta le modalità della costituzione, ma che si costituiscono in concreto soltanto quando debba procedersi per un reato di loro competenza. Nell'ordinamento italiano si seguono entrambi i sistemi, secondo le norme dei codici penali militari di pace e di guerra del 1941 e dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con r. decr. 9 settembre 1941, n. 1022.
Per il tempo di pace, la giustizia militare è amministrata in primo grado da tribunali militari territoriali, costituiti presso i comandi territoriali, e dai tribunali militari di bordo. I primi sono permanenti e funzionano con composizione mista (4 ufficiali e 1 magistrato militare, giudice relatore); i secondi, composti soltanto da ufficiali, si costituiscono di volta in volta a bordo delle navi, quando debbono giudicare un reato di loro competenza. Le funzioni di pubblico ministero e quelle di giudice istruttore presso i tribunali territoriali sono conferite a magistrati militari; presso i tribunali di bordo, sono transitoriamente esercitate da ufficiali designati dal comandante della formazione navale o della nave isolata; lo stesso comandante, tuttavia, funziona da pubblico ministero nella fase iniziale del procedimento (promozione dell'azione penale) e nella fase conclusiva (esecuzione). In tempo di guerra, oltre ai tribunali territoriali, possono essere costituiti, con funzione permanente, tribunali a seguito delle unità mobilitate (armata, corpo d'armata, ecc.); nonché, occasionalmente e per determinati procedimenti, tribunali straordinarî (articoli 8489 ord. giud. mil.). Nel rito di guerra, il comandante militare è il dominus del procedimento, che può essere iniziato soltanto previa sua disposizione (art. 245 cod. pen. mil. guerra).
Le norme sulla competenza dei tribunali militari sono state profondamente modificate dalla legge costituzionale in vigore dal 1° gennaio 1948. L'art. 103 stabilisce, infatti, che i tribunali militari, in tempo di pace, giudicano soltanto i reati militari (art. 37 cod. pen. mil. pace) commessi da appartenenti alle forze armate dello stato (articoli 3-10 cod. pen. mil. pace). Assai più vasta è la competenza dei tribunali militari di guerra, che si estende, relativamente alla materia, anche ai reati militari da chiunque commessi in zona di guerra, o anche fuori della detta zona, quando possa derivarne nocumento alle operazioni militari; nonché ai reati comuni commessi da militari in territorio dichiarato in stato di guerra (art. 232 cod. pen. mil. guerra).
Giudice superiore, in materia di diritto, nell'amministrazione della giustizia militare è il Tribunale supremo militare. Stabilendo la nuova costituzione che tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinarî e speciali sono soggette a ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111), si sarebbe dovuto provvedere entro il 31 dicembre 1948 al nuovo ordinamento del Tribunale speciale militare (art. 6, capov. delle disposizioni finali). Tuttavia, il relativo provvedimento è ancora allo studio del parlamento.