TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
Organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, previsti dall'art. 125 Cost. ("Nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento stabilito dalla legge della Repubblica") e istituiti con l. 6 dic. 1971, n. 1034.
Hanno competenza territoriale regionale e sede nei capoluoghi di regione, con sezioni staccate, in alcune regioni, in centri diversi dal capoluogo; nel Lazio, oltre a una sezione staccata, vi sono tre sezioni con sede a Roma.
Sono composti da un presidente, scelto tra i presidenti di sezione del Consiglio di stato o tra i consiglieri di stato, e da non meno di cinque magistrati amministrativi regionali. Le nomine dei presidenti, per ciascun T. a. r., hanno luogo all'inizio di ogni anno con decreto del presidente della Repubblica. Le decisioni sono prese con l'intervento del presidente, o, in sua assenza, del magistrato più anziano e di due magistrati amministrativi regionali.
I magistrati amministrativi regionali sono scelti esclusivamente per concorso e si distinguono in consiglieri, primi referendari e referendari; a essi sono estese le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica del Consiglio di stato, e le cause d'incompatibilità e d'ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.
Presso ogni T.a.r. è costituito un ufficio di segreteria, diretto da un segretario generale, nominato con decreto del presidente del Consiglio e scelto tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio di stato e dell'amministrazione civile dell'interno.
I T.a.r. hanno, di norma, competenza di legittimità; in casi tassativamente indicati dalla legge, la competenza è estesa al merito oppure ha carattere esclusivo (v. giustizia amministrativa).
Nell'esercizio della giurisdizione di legittimità il T.a.r. decide sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge. Dal punto di vista della competenza territoriale, ogni T.a.r. giudica: a) degli atti emessi da organi periferici dello stato o degli enti pubblici a carattere ultraregionale, aventi sede (gli organi) nella circoscrizione del T.a.r.; b) degli atti di enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del T.a.r. e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro attività; c) degli atti di enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del T.a. regionale. Quando si tratta di atti degli organi centrali dello stato o di atti di enti pubblici a carattere ultraregionale la competenza è del T.a.r. del Lazio con sede in Roma, a meno che l'efficacia dell'atto sia limitata territorialmente alla circoscrizione di altro T.a.r., oppure l'atto sia relativo a pubblici dipendenti in servizio presso uffici aventi sede nella circoscrizione di altro T.a. regionale.
I T.a.r. sono infine competenti a decidere sui ricorsi concernenti controversie in materia di operazioni per le elezioni nei Consigli comunali, provinciali e regionali.
Nell'esercizio della giurisdizione di merito e di quella esclusiva il T.a.r. ha competenza nelle materie precedentemente attribuite in unico grado al Consiglio di stato e in quelle già attribuite in primo grado alle soppresse Giunte provinciali amministrative (v. giustizia amministrativa). Inoltre esercita giurisdizione esclusiva sui ricorsi contro atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici.
Nei giudizi davanti ai T.a.r., fino a quando non verrà emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di stato, in quanto non contrastanti con le norme della legge istitutiva dei T.a.r. (v. giustizia amministrativa). Se sono interessate più persone il ricorso proposto al T. a. r. da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri; il ricorso al T.a.r. esclude altresì il ricorso straordinario al Capo dello stato.
Contro le sentenze dei T.a.r. è ammesso ricorso per revocazione nei casi, nei modi e nei termini stabiliti dal codice di procedura civile. È ammesso altresì ricorso in appello al Consiglio di stato in sede giurisdizionale, entro 60 giorni. L'istanza d'incompetenza per territorio del T.a.r. adito può essere proposta dal resistente o da qualsiasi interveniente nel giudizio ed è preventivamente decisa dal Consiglio di stato.
Le sentenze dei T.a.r. sono esecutive; il ricorso in appello al Consiglio di stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata; tuttavia, su istanza di parte, il Consiglio di stato, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre la sospensione dell'esecuzione.
Bibl.: A. Andreani, La competenza per territorio dei Tribunali Amministrativi Regionali, Milano 1974; P. Lubrano, I Tribunali Amministrativi Regionali, ivi 1974; G. Santaniello, I Tribunali Amministrativi Regionali, Roma 1974; C. Selvaggi, Tribunali Amministrativi Regionali, Milano 1975; P. Virga, La tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi 1976; V. Caianiello, Lineamenti del processo amministrativo, Torino 1976. Si veda inoltre la bibliografia in calce alla voce giustizia amministrativa.