trust
Coalizione di imprese mediante la quale aziende similari o tra loro in rapporto di complementarità si fondono in un complesso economico a direzione unitaria al fine di ridurre i costi di produzione, aumentare i profitti e ottenere un controllo parziale o totale del mercato.
Si distingue dal cartello, che concerne solo il controllo dei prezzi e delle quote di mercato, ma non comporta integrazione.
Per limitare la formazione di tali coalizioni esistono apposite leggi e provvedimenti (➔ Antitrust); in particolare, in Italia le norme per la tutela della concorrenza e del mercato sono regolate in primo luogo dalla l. 287/1990.
Istituto giuridico caratteristico del diritto anglosassone che consente di dar vita a un fondo (t. fund) con patrimonio autonomo, amministrato da un fiduciario. Il t. fund è creato per iniziativa di un donatore che immette nel fondo beni mobili e immobili dei quali trasferisce la proprietà a un amministratore fiduciario (trustee), tenuto ad agire secondo le istruzioni del primo per il raggiungimento di uno scopo (t. di scopo) o nell’interesse di un beneficiario (t. con beneficiario). Le motivazioni sono di separare il patrimonio del fondo dai destini personali del donatore (o di suoi eredi) che è esposto fra l’altro, almeno nei Paesi di diritto anglosassone, alle insidie del fallimento personale. In Italia il t. fund ha trovato spazi applicativi, pur in carenza di una normativa specifica, dopo la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (l. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992). Per il resto, in attesa di una normativa nazionale, ci si è limitati a precisazioni relative agli aspetti fiscali e tributari con la legge finanziaria 2007 e con la circolare 48/E/2007 dell’Agenzia delle entrate. Il trattamento fiscale distingue fra t. residenti e non residenti e fra t. trasparenti, dei quali è evidenziato il beneficiario sul quale gravano le imposte dovute, e opachi, nei quali viceversa, in assenza di precisa indicazione del beneficiario, le imposte colpiscono direttamente il fondo.
Particolare forma di t. per la gestione fiduciaria di fondi il cui proprietario non deve essere a conoscenza delle decisioni prese dall’amministratore del t. stesso per non influire su di esse, costituito al fine di evitare conflitti d’interessi da parte di imprenditori che ricoprono incarichi pubblici.