TUB (Testo Unico Bancario)
TUB (Testo Unico Bancario) Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che raccoglie le norme relative al settore del credito. Emanato, in attuazione della direttiva 1989/646/CE , con il d. legisl. 385/1993, in vigore dal 1° gennaio 1994, ha sostituito la legge bancaria del 1936 e disciplina l’attività delle banche e della vigilanza su di esse. Costituisce un corpo organico di disposizioni volte a coordinare e, in qualche caso, a disciplinare innovativamente sia l’esercizio di attività finanziarie sia gli intermediari deputati allo svolgimento delle stesse. Ne fanno inoltre parte norme sulle autorità creditizie, i poteri di vigilanza, i gruppi bancari, la trasparenza delle condizioni contrattuali e sul credito al consumo, rimanendone invece escluse le leggi concernenti l’intermediazione mobiliare e la tutela della concorrenza (➔ anche TUF).
Il TUB ha riformato in maniera radicale il sistema bancario italiano, che fino al 1992 considerava le banche come una pubblica istituzione operante in regime di separatezza temporale, settoriale e istituzionale dell’attività bancaria. Con il nuovo testo legislativo, le banche possono essere formate solo come società per azioni o cooperative e hanno poteri più ampi di azione e di creazione di nuovi mercati, anche esteri. Esso consta di 162 articoli suddivisi in 9 titoli. Il titolo I è dedicato agli organi di vertice del sistema creditizio, CIRC (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), ministero dell’Economia e delle Finanze e Banca d’Italia. Il titolo II definisce le caratteristiche dell’attività bancaria. Il III raccoglie le norme relative all’attività di vigilanza che la Banca d’Italia deve svolgere sulle singole banche. Il titolo IV contiene quelle relative all’amministrazione straordinaria della banca nei momenti di crisi. Il titolo V specifica i requisiti che devono avere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Il V bis regolamenta la moneta elettronica. Il titolo VI la trasparenza nelle operazioni nei servizi bancari e finanziari. Il VII disciplina l’emissione di strumenti finanziari. Il titolo VIII individua le sanzioni amministrative e penali. Il IX contiene le disposizioni transitorie che regolano il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.
Una delle novità del TUB è il concetto di banca universale, che ha natura imprenditoriale e può esercitare congiuntamente la raccolta del risparmio presso il pubblico e l’esercizio del credito. La maggiore autonomia delle banche ha determinato un’accresciuta autonomia dei poteri di vigilanza che consente di monitorare l’attività bancaria attraverso lo strumento della vigilanza prudenziale. Il consolidamento del mercato finanziario europeo ha reso necessaria la formazione di un fondo interbancario dei depositi, per agevolare il sistema dei pagamenti e ha richiesto la nascita o lo sviluppo di grandi gruppi bancari, per fronteggiare la concorrenza estera e per offrire ai clienti prodotti efficienti e a basso costo. Questo ha imposto l’adeguatezza patrimoniale delle banche, per far fronte a improvvisi problemi finanziari, anche internazionali, e ha indotto a regolare la partecipazione delle banche nelle società di tipo industriale, portando alla creazione di nuovi organi di vigilanza. Dalla sua emanazione il TUB ha subito una serie di modifiche per adeguarlo all’evoluzione normativa, nazionale e comunitaria.