TUF (Testo Unico sulla Finanza)
TUF (Testo Unico sulla Finanza) Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato col d. legisl. 58/1998, che costituisce la principale fonte normativa del diritto dei mercati finanziari nell’ordinamento italiano. Tale normativa, entrata in vigore il 1° luglio 1998, fu predisposta su impulso della legge comunitaria per il 1994 (l. 52/1996), la quale delegava al governo l’emanazione di un Testo unico che coordinasse in un corpus organico le varie leggi che regolavano le specifiche aree del diritto dei mercati finanziari all’inizio degli anni 1990. Tale opera di riforma fu guidata da una commissione di esperti presieduta da M. Draghi, allora direttore generale del Tesoro (per questo il TUF è informalmente noto anche come ‘legge Draghi’). Dal momento della sua entrata in vigore, il TUF è stato più volte modificato alla luce dei numerosi interventi del legislatore europeo in materia finanziaria (quali per es. la direttiva 2004/39/CE, detta MiFID, la direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato e la direttiva 2003/71/CE in materia di prospetto informativo).
Il TUF è diviso in 6 parti e regola una gamma di soggetti, di attività e di condotte attinenti al settore finanziario estremamente vasta e variegata.
La Parte I espone le disposizioni comuni a tutti i capi della legge, concernenti le definizioni della materia trattata, i rapporti col diritto comunitario e il coordinamento con le autorità di vigilanza estere.
La Parte II contiene un’organica disciplina degli intermediari finanziari, che comprende in primo luogo le disposizioni relative alla vigilanza, affidata alla CONSOB e alla Banca d’Italia (titolo I), quindi le norme sulla prestazione dei servizi e delle attività di investimento (titolo II). Sono pertanto disciplinati i soggetti abilitati a prestare tali servizi, le modalità di svolgimento di questi ultimi, il peculiare regime della loro offerta transfrontaliera e fuori sede, nonché l’applicabilità della class action agli interessi degli investitori. Il titolo III detta invece le disposizioni concernenti la gestione collettiva del risparmio e più precisamente codifica i due soggetti autorizzati alla gestione in monte, ossia le Società di Gestione del Risparmio (➔ SGR) e le Società di Investimento a Capitale Variabile (➔ SICAV). Il titolo IV disciplina le situazioni di crisi degli intermediari e i provvedimenti ingiuntivi nei loro confronti.
La Parte III concerne la normativa in materia di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, dettando al titolo I le norme concernenti i vari tipi di mercati regolamentati (differenziati in base agli strumenti in essi negoziati) e i soggetti a essi alternativi, ossia i sistemi multilaterali di negoziazione e gli internalizzatori sistematici. Il titolo II concerne la specifica attività di gestione accentrata dei titoli e la disciplina delle società a essa preposte.
La Parte IV comprende invece la normativa sugli emittenti, che a sua volta, dopo le disposizioni generali introduttive (titolo I), si articola nelle regole disciplinanti l’appello al pubblico risparmio (titolo II), suddiviso negli istituti dell’offerta al pubblico di strumenti finanziari e dell’offerta pubblica di acquisto o di scambio (OPA). Il titolo III disciplina invece gli emittenti strumenti finanziari e, in particolare, le società con azioni quotate, dettando specifiche norme in materia di disclosure periodica, assetti proprietari, diritti dei soci (con particolare enfasi sulle modalità di esercizio del diritto di voto e sul regime delle azioni di risparmio), corporate governance e revisione legale dei conti.
La Parte V descrive nel dettaglio tutte le condotte penalmente rilevanti che possono essere poste in essere nell’ambito dei mercati finanziari, corredandole con le rispettive sanzioni sia di carattere penale sia amministrativo. In questo novero di condotte spiccano per la loro rilevanza i reati di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato (in precedenza rubricato col nome di aggiotaggio su strumenti finanziari).
La Parte VI conclude quindi la legge, come di consueto, con le disposizioni transitorie e finali.