MATERNITÀ, tutela della
Nell'ordinamento italiano la tutela della m. della donna titolare di un rapporto di lavoro subordinato, è attualmer. te unificata e, in parte, innovata, dalla l. 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; tutela attuata, sia per mezzo di particolari divieti di licenziamento, sia per mezzo di un obbligatorio periodo di sospensione del rapporto, sia per mezzo di un'apposita assistenza sanitaria e di uno speciale trattamento economico.
Anzitutto, le lavoratrici gestanti, il cui stato sia accertato da regolare certificato medico, non possono essere licenziate durante tutto il periodo che precede l'obbligatoria interdizione del lavoro, e non possono neppure essere licenziate, una volta cessata tale obbligatoria interdizione, fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto non si applica nel caso: di colpa da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per l'estinzione del rapporto; di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta, o di scadenza del termine eventualmente apposto al rapporto di lavoro di cui essa è titolare.
In secondo luogo, è vietato adibire le donne al lavoro entro un dato termine dalla data presunta del parto, e precisamente entro tre mesi nel settore industriale, otto settimane nel settore agricolo e sei settimane negli altri settori: lo stesso divieto seguita poi ad operare durante le otto settimane successive al parto, indiscriminatamente per tutti i settori.
Infine, durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro (periodo da computarsi nell'anzianità di servizio, come pure ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie), le lavoratrici hanno diritto a una particolare assistenza economica e sanitaria, che viene ora corrisposta, non in virtù di un'apposita forma assicurativa (l'assicurazione natalità e nuzialità è stata abolita), ma secondo un particolare complesso di prestazioni rientrante nel sistema generale dell'assicurazione malattia. Per quanto riguarda in particolare il trattamento economico, le lavoratrici delle imprese industriali, commerciali, del credito e delle assicurazioni private, come pure le impiegate delle aziende agricole, hanno diritto, per tutto il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, a una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione. Tale indennità viene corrisposta: dalle competenti gestioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione malattia, per tutte le operaie e per le impiegate di aziende agricole; dal datore di lavoro, e a suo carico, per tutte le altre impiegate. Alle lavoratrici agricole, escluse coloro che sono titolari di una qualifica impiegatizia, è invece corrisposta un'indennità una tantum, variabile da 25.000 a 10.000 lire.
Bibl.: C. M. Jaccarino, L'assicurazione per la maternità, in Trattato di diritto del lavoro diretto da U. Borsi e F. Pergolesi, IV, parte II, 3ª ed., Padova 1959, p. 513 e segg.; F. Guidotti, Il lavoro delle donne e dei fanciulli e la tutela delle lavoratrici madri, ibid., III, 3ª ed., Padova 1959, p. 271 e segg.; id., La tutela delle lavoratrici madri, in Quaderni della Rassegna del lavoro, n. 2.