Tutorato
Sistema di istruzione
L'istituto del t., nel campo dei servizi di istruzione e di formazione, ha una lunga tradizione nei Paesi dell'area anglosassone, soprattutto con riguardo al settore degli studi superiori e universitari. La figura del tutor è stata adottata anche in Paesi di diversa tradizione, spesso allargando il suo campo di applicazione. In generale, le funzioni assegnate al tutor si riferiscono alle attività di guida, consiglio, assistenza esercitate da una persona esperta (di norma un docente) nei confronti di un singolo allievo o di un gruppo di discenti. A differenza del ruolo svolto dal docente-insegnante, che è centrato sull'insegnamento di una o più discipline scientifiche, il ruolo del tutore è contrassegnato dalla disponibilità ad accompagnare l'allievo nell'apprendimento, ad aiutarlo a superare le difficoltà anche di natura psicologica che eventualmente incontra, a orientarlo nelle scelte da compiere. Al tutore si richiede pertanto, oltre a una discreta formazione generale, anche una certa dose di esperienza, ma soprattutto una buona capacità relazionale. L'accresciuto rilievo della funzione tutoriale è dovuto a una serie di fattori: i bisogni di orientamento maggiormente avvertiti in una scuola con allievi provenienti dai più diversi strati sociali, che sono talvolta privi degli aiuti di famiglie culturalmente provvedute; la necessità di stabilire un più frequente rapporto fra scuola e famiglie; le esigenze di piani di studio più complessi rispetto al passato e di tecniche educative non facili da assimilare; la tendenza alla differenziazione e alla specializzazione delle competenze dei docenti e delle altre figure implicate nei processi formativi; la propensione a personalizzare progetti e percorsi formativi in ragione delle possibilità e delle prospettive di inserimento sociale e professionale.
Nell'ordinamento italiano degli studi, l'istituto del tutor è stato introdotto dapprima nelle università. L'art. 13, nella l. 19 nov. 1990 nr. 341, ha previsto l'istituzione del t. finalizzato a orientare e assistere gli studenti nel loro corso di studi. Nel caso, poi, del dottorato di ricerca, la funzione del tutore (un docente di quella materia) consiste nel seguire l'attività di ricerca scientifica svolta dal dottorando, nell'accertare che il lavoro segua i criteri previsti dall'ordinamento e che possegga i requisiti di originalità e correttezza scientifica necessari per l'acquisizione del titolo. Nella scuola primaria e secondaria vi possono essere insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di t. e di coordinamento dell'attività educativa. In tal caso i docenti in servizio interessati devono seguire una speciale attività formativa organizzata da apposite strutture istituite presso gli atenei, d'intesa con le istituzioni scolastiche (come previsto dall'art. 5, 1° co., lett. f, nella l. 28 marzo 2003 nr. 53; v. insegnante: Lo stato degli insegnanti in Italia). L'istituto del t. degli allievi è stato introdotto nella scuola primaria, in virtù del d. legisl. 19 febbr. 2004 nr. 59. In tale scuola il docente in possesso della specifica formazione svolge, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, funzioni di orientamento e di t. degli allievi, nonché di coordinamento delle attività educative e didattiche; cura altresì, grazie all'apporto degli altri docenti, la documentazione relativa al percorso formativo compiuto dall'allievo. È evidente come, con tale disciplina, il campo delle competenze del docente-tutore viene notevolmente allargato. Egli diventa in sostanza il docente di riferimento nell'ambito dell'attività educativa di una determinata unità scolastica. Ciò, peraltro, ha sollevato problemi di ordine funzionale e professionale, e anche di tipo sindacale, nel corpo docente. D'altra parte, in alcune realtà, la figura del coordinatore-tutore ha creato aspettative ed è guardata con interesse specialmente dalle famiglie. È allo studio fra varie prospettive quella di trovare, in termini istituzionali, una diversa articolazione di quel complesso di competenze, provvedendo a distinguere, attribuendole a distinti docenti, le funzioni di t., specificamente dirette alla 'cura' degli allievi e ai rapporti con le famiglie, dalle funzioni di coordinamento educativo e didattico, da svolgere all'interno dell'unità classe. Sono attualmente in corso sperimentazioni che hanno l'obiettivo, da un lato, di specificare competenze e modalità di azione relative alle funzioni citate, dall'altro lato, di trovare forme adeguate allo scopo di garantire la pari dignità e responsabilità professionale di tutti i docenti coinvolti nel progetto educativo. Nel quadro, poi, del sistema integrato di istruzione e di formazione professionale, l'art. 4 della l. 53/2003, già richiamata, prevede la valorizzazione dell'assistenza tutoriale degli allievi nella gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Una figura non ancora istituzionalizzata, ma di fatto già operativa all'interno del complesso processo attuativo della riforma scolastica avviata nell'anno 2003, è quella del docente-referente. In un progetto di sostegno della riforma (denominato R.I.So.R.S.E.), centrato su laboratori di ricerca-azione, si prevede che tale figura debba assumersi il compito di facilitare l'organizzazione della ricerca, l'approfondimento delle tematiche, la comunicazione fra colleghi, i rapporti con gli esperti esterni, la raccolta dei dati ambientali di riferimento.
bibliografia
Annali dell'istruzione, 2002, 4-5, nr. monografico: Lessico della riforma (in partic. R. Anoè, Tutor della formazione, pp. 245-46).
Annali dell'istruzione, 2004, 5-6, nr. speciale: Strumenti per la riforma. Progetto R.I.So.R.S.E. Secondo rapporto nazionale (in partic. A.R. Mancarella, Il docente-referente del consiglio di classe, pp. 78-87).
Notizie della scuola, 2004, 5: Fare ricerca in autonomia. Gruppo docente e funzioni tutoriali, a cura di G. Cerini, M. Spinosi.
Notizie della scuola, 2004, 20, nr. speciale: Tutor, funzioni tutoriali, comunità tutorante.