UFFICIALE GIUDIZIARIO (XXXIV, p. 608)
GIUDIZIARIO La posizione e le funzioni dell'ufficiale giudiziario sono oggi delineate, con maggiore precisione nei confronti dei precedenti testi legislativi, dal vigente ordinamento giudiziario (r. decr. 21 gennaio 1941, n. 12) e dal codice di procedura civile 1942. L'ordinamento giudiziario definisce gli ufficiali giudiziarî quali ausiliarî dell'ordine giudiziario (art. 4); il codice di procedura civile classifica l'ufficiale giudiziario tra gli organi giudiziarî (capo II del titolo I del libro I), e precisa (art. 59) che l'attività dell'ufficiale giudiziario si concreta nell'assistere il giudice all'udienza e nell'eseguire gli ordini del giudice, nonché la notificazione degli atti e le altre incombenze che la legge gli attribuisce. Un'apposita norma dello stesso codice prevede (art. 60) i casi di responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario (e del cancelliere).