uniformazione del diritto
uniformazióne del diritto locuz. sost. f. – Espressione che indica il movimento volto a superare i contrasti e le divergenze fra le varie esperienze giuridiche mediante la proposizione e l’elaborazione di strumenti comuni in sostituzione totale o parziale degli attuali strumenti nazionali. Sebbene trovi le proprie origini sul finire dell’Ottocento, più o meno contestualmente al completamento delle ultime grandi codificazioni nazionali, è dal secondo dopoguerra che il movimento vede un impegno sempre più diffuso tanto degli studiosi teorici quanto degli operatori pratici. Esso è diffuso in particolare in due ambiti: quello dell’ordinamento internazionale, caratterizzato da un diffuso movimento di globalizzazione, e quello di aree geografiche più circoscritte, quali l’Unione Europea. Gli strumenti giuridici prodotti vengono qualificati tanto in funzione del grado di aggregazione che producono, quanto in funzione della loro natura. Per quanto riguarda la prima classificazione, possono distinguersi le forme di unificazione da quelle di armonizzazione, laddove le prime sono riconducibili all'elaborazione e condivisione di un medesimo strumento comune, mentre con la formula successiva vengono indicati gli strumenti la cui adozione consente un (graduale) avvicinamento fra ordinamenti. Per es., si pensi alla distinzione presente, nel diritto dell’UE, fra regolamenti, che sono di per sé fonte di diritto interno degli stati membri rappresentando quindi forme di diritto unificato, e direttive che richiedono l’emanazione di uno strumento legislativo che può essere differente in ciascuno dei singoli stati membri. Una più specifica classificazione viene poi effettuata in funzione del formante, ossia dello strumento giuridico portatore della regola caratterizzante la disciplina nazionale, mediante il quale operano. In tal senso possono distinguersi le forme di uniformazione legale, quelle giurisprudenziali, quelle dottrinali e quelle contrattuali. Se, all’origine, l’attività di uniformazione è stata effettuata quasi esclusivamente attraverso strumenti riconducibili alla prima categoria, ossia mediante convenzioni internazionali e leggi uniformi che, frutto di trattative fra gli stati, diventano legge nazionale di ciascuno di essi, sempre più importanza stanno assumendo anche gli strumenti inquadrabili all’interno degli altri formanti; in particolare, quello giurisprudenziale, consistente non soltanto nelle pronunce nazionali su strumenti comuni, ma anche nelle sentenze dei tribunali internazionali. Sicuramente la combinazione fra le due forme (che avviene quando il giudice unico – internazionale – interpreta un testo uniforme) appare in grado di assicurare la migliore uniformazione, atteso che, qualora lo strumento legislativo uniforme sia lasciato all'interpretazione del giudice nazionale (e trattato quindi alla stregua di un normale strumento di diritto interno), l’assenza di un rapporto gerarchico fra giudici di stati diversi potrebbe determinare più versioni operazionali nazionali del medesimo strumento uniforme. Al contrario, come è avvenuto nell’Unione Europea, solo l’istituzione di un giudice unico garantisce un'interpretazione uniforme del testo legislativo comune. Da menzionare anche il ruolo dei giuristi pratici nella contrattazione e nell'elaborazione dei contratti internazionali, con formule contrattuali e clausole tipo che, diffondendosi attraverso l’imitazione, rappresentano uno dei motori del movimento di uniformazione. Non meno importante appare, infine, il contributo fornito dalla dottrina, non solo nella scelta delle materie da proporre come eventuale oggetto di unificazione normativa e nell’interpretazione del diritto uniforme, ma soprattutto nell'elaborazione di progetti di unificazione non cogenti (soft law, in contrapposizione ad hard Law, di origine legislativa), con l’obiettivo di diventare fonte di ispirazione tanto delle future scelte dei legislatori quanto nella redazione dei contratti internazionali.