unita sindacale
unità sindacale locuz. sost. f. – Espressione che indica la particolare situazione nella quale i sindacati liberamente costituiti, o comunque i sindacati maggiormente rappresentativi, concordano di agire in modo unitario nella loro attività di rappresentanza nei confronti del governo (v. ) o della controparte datoriale (v. ). L’u. s. consente dunque di rafforzare l’efficacia dell’azione sindacale, ma assai frequenti sono stati, e continuano a essere, i casi in cui i , in ragione di diversi convincimenti sulle modalità di tutela dell’interesse collettivo da loro rappresentato, agiscono autonomamente e in contrasto con gli altri. Nell’ordinamento italiano la Costituzione riconosce il pluralismo sindacale (art. 39 Cost.) e la conseguente proliferazione di sindacati rende praticamente impossibile la condivisione della medesima linea da parte di tutti i soggetti rappresentativi liberamente costituiti; i sindacati storicamente maggiormente rappresentativi sono tre (CGIL, CISL, UIL) e molteplici sono stati i tentativi di queste organizzazioni di creare i presupposti per un’azione unitaria, a partire dal patto federativo del 1972. Successivamente, l’unità dei sindacati maggiormente rappresentativi è stata messa in crisi dapprima nella metà degli anni Ottanta, quando una componente della CGIL rifiutò l’accordo per il blocco dell’indennità di contingenza, poi disposto per legge, e, da ultimo e più volte, a partire dal Duemila, quasi sempre in coincidenza con governi di centrodestra. Emblematica, al riguardo, l’opposizione della CGIL al patto per l’Italia del 2002, all’accordo sulla riforma degli assetti contrattuali del 2009 e al progetto di riforma del lavoro varato dal governo Monti del 2012. La mancanza di u. s. determina una potenziale situazione di conflitto intersindacale destinata a riflettersi in modo assai significativo sulla contrattazione collettiva e sull’assetto delle relazioni industriali, come hanno evidenziato le vicende svoltesi nell'ambito della FIAT nel 2011. La mancata sottoscrizione da parte di un sindacato di un contratto collettivo nazionale o aziendale impedisce a quel contratto di estendere i suoi effetti anche ai lavoratori iscritti al sindacato dissenziente. Per cercare di risolvere questo rilevante problema, le parti sociali, in base all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, hanno concordato le regole per la negoziazione dei contratti collettivi, il cui rispetto vincola all’accordo anche il sindacato eventualmente dissenziente. Tali regole negoziali, allo stato operative esclusivamente per la contrattazione collettiva di secondo livello, sono ispirate a un criterio di maggioranza e impongono che il contratto collettivo sia stipulato dai sindacati più rappresentativi nello specifico contesto aziendale di riferimento.