• Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X

UNIVERSALITÀ di mobili

di Guido DONATUTI - Enciclopedia Italiana (1937)
  • Condividi

UNIVERSALITÀ di mobili

Guido DONATUTI

Il codice civile italiano, stabilito all'art. 707 il principio che i beni mobili singoli non possono rivendicarsi contro il possessore di buona fede, per la massima che possesso vale titolo, ammette, invece, la rivendicazione quando si tratta di universalità di mobili. Si riparla di questa medesima universalità all'art. 694 fra gli oggetti per cui è ammessa l'azione possessoria di manutenzione. Il codice francese e i codici italiani anteriori all'unificazione, a eccezione dell'Albertino (che ne parlava nell'art. 445 e 694 cod. civ. ital.) non contenevano alcun accenno a tali universalità. Nella dottrina e nella giurisprudenza si disputa sul significato di questa espressione usata dal legislatore italiano. Una opinione molto diffusa sostiene che universalità di mobili in entrambi gli articoli significhi universitas iuris, la quale, secondo il concetto comunemente accolto, sarebbe un complesso di rapporti giuridici patrimoniali ridotto a unità dal diritto, un monen iuris, avente unità solamente per finzione legale e che si ridurrebbe all'eredità; un'altra opinione ritiene che universalità di mobili comprenda oltre la universitas iuris, anche quella facti o hominis, considerando come tale il complesso di più cose collegate fra loro dal vincolo della comune e speciale destinazione economica (es., il gregge). L'unificazione di queste cose è sociale, non giuridica; per il diritto, anzi, esse formano non già un oggetto unico ma un complesso di più oggetti. Soltanto in certi rapporti la legge tiene conto della loro unità economico-sociale. Altri ritengono che l'universalità di mobili comprenda soltanto universitas facti; altri, infine, che l'espressione non abbia uguale significato nell'art. 707 e nell'art. 694. L'opinione preferibile è quella che la ritiene una universitas facti. Argomenti per ciò sono: 1° nell'art. 707 del cod. civ. si afferma il principio che possesso vale titolo a proposito dei beni mobili per natura e dei titoli al portatore. Dall'art. 417 dello stesso codice risulta che dei mobili per natura fanno parte anche le collezioni di cose inanimate, non mai le universitates iuris. Essendo la regola "possesso vale titolo" limitata ai mobili per natura, sarebbe stato inutile escluderla per le universitates iuris che nessuno poteva ritenere mobili per natura. Quindi, non volendo ammettere che il legislatore abbia voluto fare un'esclusione inutile, è necessario ritenere che l'universalità di mobili dell'articolo 707 sia costituita da quelle collezioni di cose inanimate cui, per essere considerate mobili per natura, la regola "possesso vale titolo" avrebbe, senza quella esclusione, potuto estendersi, 2. l'articolo 694 ammette l'azione di manutenzione per il possesso di un'universalità di mobili. Se questa si dovesse intendere come universitas iuris ne verrebbe l'assurdo che dall'azione di manutenzione sarebbero tutelate solo le universitates iuris aventi a oggetto cose mobili ed escluse quelle aventi a oggetto beni immobili; di più si dovrebbe ammettere l'esistenza nel diritto italiano di un'eredità mobiliare; 3. se l'universitas iuris si concreta in un nomen iuris, essa non è suscettibile di possesso; ora le universalità di mobili dell'art. 707 e dell'art. 694 del codice civile si presentano, invece, come possibili oggetti di possesso.

Bibl.: C. Fadda e P. Bensa, in Note al Trattato di Pandette di B. Windscheid, I, ii, Torino 1925, p. 464; G. Venzi, in Note alle Istituzioni di diritto civile di E. Pacifici Mazzoni, III, 5ª ed., Torino 1927, p. 93 segg.; R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 7ª ed., Messina s. a., II, p. 311, n. 1; D. Barbero, Le universalità patrimoniali, Padova 1936.

Vedi anche
Buona fede In diritto civile, nonostante i riferimenti legislativi alla nozione, manca una definizione puntuale del fenomeno per ognuna delle fattispecie in cui ricorre. In sede di interpretazione si distingue tra buona fede in senso oggettivo e buona fede in senso soggettivo. La buona fede in senso oggettivo consiste ... doxa Traslitterazione del greco δόξα; significa in genere «opinione, credenza».  ●Nella gnoseologia greca classica, il termine è usato per designare quella forma di conoscenza che, basandosi sull’opinione soggettiva, non possiede la certezza obiettiva della verità. Il concetto di doxa entra nel pensiero greco, ... giurisprudenza In senso ampio, la conoscenza e la scienza del diritto, con riferimento originario al diritto romano, esteso poi anche al mondo moderno. In senso più ristretto e tecnico, l’insieme delle sentenze e delle decisioni attraverso cui gli organi giudicanti di uno Stato interpretano le leggi applicandole ai ... Possesso Potere di fatto sulla cosa che si esprime attraverso il compimento di atti corrispondenti all’esercizio di un diritto reale (art. 1140 c.c.), per cui un soggetto, indipendentemente dal fatto che sia o no titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, e cioè del titolo che ne legittima ...
Categorie
  • DIRITTO CIVILE in Diritto
Vocabolario
universalità
universalita universalità s. f. [dal lat. tardo universalĭtas -atis]. – 1. L’essere universale, carattere di ciò che è universale: l’u. della Chiesa cattolica; l’u. del pensiero; u. di una legge, di un valore, di un enunciato. In partic.,...
mobìlia
mobilia mobìlia (meno corretto mobìglia) s. f. [dal lat. mobilia, neutro pl. dell’agg. mobĭlis «mobile1»; propr. «cose o beni mobili»]. – L’insieme dei mobili che costituiscono l’arredamento stabile di una casa (letti, armadî, tavoli, sedie,...
  • Istituto
    • Chi Siamo
    • La nostra storia
  • Magazine
    • Agenda
    • Atlante
    • Il Faro
    • Il Chiasmo
    • Diritto
    • Il Tascabile
    • Le Parole Valgono
    • Lingua italiana
    • WebTv
  • Catalogo
    • Le Opere
    • Bottega Treccani
    • Gli Ebook
    • Le Nostre Sedi
  • Scuola e Formazione
    • Portale Treccani Scuola
    • Formazione Digitale
    • Formazione Master
    • Scuola del Tascabile
  • Libri
    • Vai al portale
  • Arte
    • Vai al portale
  • Treccani Cultura
    • Chi Siamo
    • Come Aderire
    • Progetti
    • Iniziative Cultura
    • Eventi Sala Igea
  • ACQUISTA SU EMPORIUM
    • Arte
    • Cartoleria
    • Design & Alto Artigianato
    • Editoria
    • Idee
    • Marchi e Selezioni
  • Accedi
    • Modifica Profilo
    • Treccani X
  • Ricerca
    • Enciclopedia
    • Vocabolario
    • Sinonimi
    • Biografico
    • Indice Alfabetico

Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A. © Tutti i diritti riservati

Partita Iva 00892411000

  • facebook
  • twitter
  • youtube
  • instagram
  • Contatti
  • Redazione
  • Termini e Condizioni generali
  • Condizioni di utilizzo dei Servizi
  • Informazioni sui Cookie
  • Trattamento dei dati personali