UNIVERSALITÀ di mobili
Il codice civile italiano, stabilito all'art. 707 il principio che i beni mobili singoli non possono rivendicarsi contro il possessore di buona fede, per la massima che possesso vale titolo, ammette, invece, la rivendicazione quando si tratta di universalità di mobili. Si riparla di questa medesima universalità all'art. 694 fra gli oggetti per cui è ammessa l'azione possessoria di manutenzione. Il codice francese e i codici italiani anteriori all'unificazione, a eccezione dell'Albertino (che ne parlava nell'art. 445 e 694 cod. civ. ital.) non contenevano alcun accenno a tali universalità. Nella dottrina e nella giurisprudenza si disputa sul significato di questa espressione usata dal legislatore italiano. Una opinione molto diffusa sostiene che universalità di mobili in entrambi gli articoli significhi universitas iuris, la quale, secondo il concetto comunemente accolto, sarebbe un complesso di rapporti giuridici patrimoniali ridotto a unità dal diritto, un monen iuris, avente unità solamente per finzione legale e che si ridurrebbe all'eredità; un'altra opinione ritiene che universalità di mobili comprenda oltre la universitas iuris, anche quella facti o hominis, considerando come tale il complesso di più cose collegate fra loro dal vincolo della comune e speciale destinazione economica (es., il gregge). L'unificazione di queste cose è sociale, non giuridica; per il diritto, anzi, esse formano non già un oggetto unico ma un complesso di più oggetti. Soltanto in certi rapporti la legge tiene conto della loro unità economico-sociale. Altri ritengono che l'universalità di mobili comprenda soltanto universitas facti; altri, infine, che l'espressione non abbia uguale significato nell'art. 707 e nell'art. 694. L'opinione preferibile è quella che la ritiene una universitas facti. Argomenti per ciò sono: 1° nell'art. 707 del cod. civ. si afferma il principio che possesso vale titolo a proposito dei beni mobili per natura e dei titoli al portatore. Dall'art. 417 dello stesso codice risulta che dei mobili per natura fanno parte anche le collezioni di cose inanimate, non mai le universitates iuris. Essendo la regola "possesso vale titolo" limitata ai mobili per natura, sarebbe stato inutile escluderla per le universitates iuris che nessuno poteva ritenere mobili per natura. Quindi, non volendo ammettere che il legislatore abbia voluto fare un'esclusione inutile, è necessario ritenere che l'universalità di mobili dell'articolo 707 sia costituita da quelle collezioni di cose inanimate cui, per essere considerate mobili per natura, la regola "possesso vale titolo" avrebbe, senza quella esclusione, potuto estendersi, 2. l'articolo 694 ammette l'azione di manutenzione per il possesso di un'universalità di mobili. Se questa si dovesse intendere come universitas iuris ne verrebbe l'assurdo che dall'azione di manutenzione sarebbero tutelate solo le universitates iuris aventi a oggetto cose mobili ed escluse quelle aventi a oggetto beni immobili; di più si dovrebbe ammettere l'esistenza nel diritto italiano di un'eredità mobiliare; 3. se l'universitas iuris si concreta in un nomen iuris, essa non è suscettibile di possesso; ora le universalità di mobili dell'art. 707 e dell'art. 694 del codice civile si presentano, invece, come possibili oggetti di possesso.
Bibl.: C. Fadda e P. Bensa, in Note al Trattato di Pandette di B. Windscheid, I, ii, Torino 1925, p. 464; G. Venzi, in Note alle Istituzioni di diritto civile di E. Pacifici Mazzoni, III, 5ª ed., Torino 1927, p. 93 segg.; R. De Ruggiero, Istituzioni di diritto civile, 7ª ed., Messina s. a., II, p. 311, n. 1; D. Barbero, Le universalità patrimoniali, Padova 1936.