usucapione
Modo di acquisto di una proprietà e di altri diritti reali di godimento che si espleta attraverso il possesso di una cosa materiale per un periodo di tempo previsto dalla legge.
Nei diversi ordinamenti non esiste un’unica regolamentazione dell’usucapione. Una prima regola è quella secondo cui l’u. (ordinaria) consegue semplicemente a un possesso esente da vizi (e cioè acquistato pacificamente e senza clandestinità), che si sia protratto senza interruzioni per un periodo di tempo piuttosto lungo. Ai fini dell’acquisto non assumono dunque rilevanza né la ragione per cui si è conseguito il possesso né la buona fede del possessore, e cioè il suo convincimento di non usurpare un diritto altrui. La buona fede può valere però ad abbreviare il tempo necessario all’usucapione.
Una regola siffatta era ignota sia al diritto romano classico sia a quello intermedio. L’uno e l’altro mantennero infatti sempre fermo il requisito della buona fede del possessore. La regola dell’irrilevanza della buona fede ai fini dell’effetto acquisitivo era diffusa invece nel diritto consuetudinario francese e di qui è passata dapprima nel code civil (art. 2262 c.c. fr.) e poi anche in altre codificazioni civili: tra queste, anche nel codice italiano vigente (artt. 1158, 1160, 1° co., e 1161 c.c.).
Altri ordinamenti – specie quelli dei Paesi di lingua tedesca – sono rimasti invece maggiormente fedeli alla tradizione romana. Non prevedono infatti la possibilità di un acquisto per u. a vantaggio del possessore di mala fede di un bene mobile (§ 937 BGB), mentre, trattandosi di beni immobili, ammettono l’u. solo a vantaggio di chi risulti iscritto come titolare del diritto nei registri immobiliari (§ 900 BGB). In Germania, inoltre, alla regola romana dell’irrilevanza della mala fede sopravvenuta si è preferita la regola canonistica della necessità della buona fede continua, sicché l’u. mobiliare è esclusa anche quando il possessore (originariamente) di buona fede abbia poi appreso di non essere titolare del diritto (§ 937, 2° co., BGB). In ogni caso, rilevi o non rilevi la buona fede del possessore, è chiaro che la regola di u. in questione risponde all’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici.
L’u. (ordinaria) garantisce infatti in forma piena e definitiva situazioni ormai consolidatesi nel tempo, rendendo inutile ogni indagine circa l’esistenza e il modo di essere di fatti ancora più remoti rispetto al tempo a essa necessario.
Una diversa regola di u. (abbreviata) è prevista per il caso in cui il possesso di un immobile (o di un mobile registrato) sia stato conseguito in virtù di un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà (ovvero a trasferire o a costituire su di esso un altro diritto reale di godimento), senza però che tale trasferimento (o costituzione) si sia davvero prodotto, giacché l’alienante non era proprietario del bene oggetto di disposizione (o titolare del diverso diritto reale di godimento trasferito). In tal caso, se il possesso è stato conseguito in buona fede e il titolo è stato debitamente trascritto, l’acquisto del diritto per u. si perfeziona in tempi più brevi di quelli necessari all’u. ordinaria (art. 2265 c.c. fr.; artt. 1159, 1160, 2° co., e 1162 c.c. it.).
È chiaro che questa diversa regola di u. intende soprattutto soddisfare l’interesse generale alla sicurezza della circolazione giuridica, cui viene sacrificato il contrapposto interesse alla conservazione dei diritti. Si ammette peraltro che l’alienante debba indennizzare l’originario titolare del diritto nei limiti dell’arricchimento eventualmente conseguito. Nessuna pretesa di arricchimento si giustifica invece in capo a chi subisce l’u. ordinaria nei confronti di chi se ne avvantaggia. L’u. abbreviata non riguarda i beni mobili. E ciò perché per questi beni la sicurezza della circolazione giuridica è garantita dalla regola per cui chi ne consegue in buona fede il possesso in base a un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà (ovvero a trasferire o a costituire su di essi un diritto di usufrutto, uso o abitazione) diventa immediatamente titolare del diritto («possesso vale titolo», art. 2279, 1° co., c.c. fr.; § 932 BGB; art. 1153 c.c. it.).
Nel diritto italiano, questa regola ha una portata più ampia che altrove, giacché riguarda anche le cose perdute e quelle rubate. Nel diritto francese è previsto, invece, che queste cose possano essere rivendicate dal proprietario anche contro il possessore di buona fede, solo però entro 3 anni dallo smarrimento o dal furto (art. 2279, 2° co., c.c. fr.). Anche in Germania le cose mobili perdute o rubate sono escluse dall’ambito di applicazione della regola «possesso vale titolo» (§ 935 BGB). Per esse vale, però, la regola ordinaria dell’u. a vantaggio del possessore di buona fede (§ 937 BGB).
Sempre in Germania, poi, non esiste neppure un’u. abbreviata immobiliare. Infatti, stante l’efficacia costitutiva dell’iscrizione dei trasferimenti immobiliari (§ 873 BGB) e la regola della pubblica fede dei registri (§ 892 BGB), in caso di acquisto a non domino di un immobile la titolarità del diritto si acquisisce già con l’iscrizione solo se la legittimazione a disporre dell’alienante risulti dal libro fondiario.