USUCAPIONE
. Nel codice civile 1942 la disciplina dell'usucapione è stata separata da quella della prescrizione (v. XXVIII, p. 201 e in questa App.) ed è stata più propriamente ricondotta nel libro III "Della proprietà", titolo VIII "Del possesso", capo II, sez. III, articoli 1158-1167. La disciplina dell'istituto è rimasta nelle sue linee essenziali identica alla precedente. La differenza principale è quella relativa al tempo necessario ad acquistare la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti di godimento sui beni medesimi, ridotto da trenta a venti anni, in armonia con il nuovo termine occorrente alla prescrizione dei diritti reali di godimento su cosa altrui.
Come norma transitoria, l'art. 252, 1° comma, del r. decr. 30 marzo 1942, n. 318, dispone che il nuovo termine si applica anche alle usucapioni in corso, ma esso decorre dal 28 ottobre 1941, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. Il tempo necessario ad usucapire nel caso di acquisto dal non dominus, purché accompagnato da buona fede, è rimasto immutato in dieci anni. È ora ammessa espressamente dall'art. 1161 l'usucapione dei beni mobili, già riconosciuta dalla prevalente dottrina: il tempo necessario è di dieci anni se il possesso, pur mancando il titolo, sia stato acquistato in buona fede, di venti anni qualora il possesso sia di mala fede. Il divario di opinioni esistente sotto il vecchio codice circa l'applicabilità delle norme sulla usucapione abbreviata degli immobili agli autoveicoli è ora risolto dall'art. 1167, il quale dispone che l'usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili) si compie in tre anni se il bene sia stato acquistato in buona fede da chi non è proprietario in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ed in dieci anni se non concorrano le condizioni anzidette. L'art. 1166 formula con maggiore chiarezza un principio già enunciato nell'art. 2121 del codice abrogato. Per esso, non possono essere opposti al terzo possessore, a cui favore si prescrivono per non uso gli altrui diritti reali sui beni immobili da lui posseduti, né l'impedimento derivante da sospensione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall'art. 2942 (minori non emancipati, interdetti per infermità di mente, militari in servizio in tempo di guerra, ecc.). Si tratta in questo caso non della cosiddetta usucapio libertatis, ma della prescrizione del diritto reale. L'usucapio libertatis è stata ammessa solo per i beni mobili e l'opinione prevalente è che essa, nel silenzio della legge, non possa essere applicata agli immobili.
Bibl.: A. Cherchi, L'oggetto dell'usucapione nel nuovo codice civile, in Riv. dir. civ., 1941, p. 44; A. Butera, Il codice civile commentato. Il libro della proprietà, Torino 1941; M. D'Amelio, Commentario al codice civile, Libro della proprietà, Firenze 1942; P. Voci, L'usucapione, Messina 1947.