UXORICIDIO
È l'omicidio del coniuge: preso in speciale considerazione dal codice penale come omicidio aggravato nell'art. 577 uliimo cap. e come omicidio attenuato nell'art. 587. Nella prima ipotesi l'omicidio è punito con la reclusione da 24 a 30 anni e la qualità di coniuge nella vittima costituisce l'unico elemento dell'aggravante. Occorre tener presente che la qualità inerisce solo al matrimonio avente effetti civili (art. 556). La seconda ipotesi è molto più complessa. Il legislatore riduce la pena dell'omicidio da 3 a 7 anni per colui che cagiona la morte del coniuge nell'atto in cui ne scopre l'illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinata dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia.
La disposizione si ricollega a una tradizione legislativa che ha voluto rendere omaggio a un sentimento di dignità familiare profondamente radicato nella coscienza popolare e ha avuto di mira di evitare che nelle aule giudiziarie, e soprattutto nelle cessate corti di assise, si ottenessero importantissime riduzioni di pena, e spesso l'assoluzione, in base a un preteso diritto di uccidere attribuito al marito oltraggiato, che deve essere assolutamente respinto. Mentre l'ipotesi dell'art. 577 costituisce una semplice aggravante del delitto di omicidio, l'ipotesi invece dell'art. 587 costituisce un autonomo titolo di reato perché la causa d'onore e lo stato d'ira sono considerati come elementi del reato e non circostanze scusanti: questo rilievo ha valore per risolvere le controversie in ordine al trattamento dei concorrenti estranei.
Bibl.: C. Saltelli-E. Romano Di Falco, Commento teorico pratico del nuovo codice penale, II, parte 2ª, Roma 1930, p. 876 segg.; Sandulli, In tema di adulterio, Napoli 1932; A. Santoro, Teoria delle circostanze del reato, Roma 1933; V. Manzini, Trattato di diritto penale italiano, II, Torino 1933; O. Vannini, L'omicidio nel nuovo codice penale, Siena 1933; G. Maggiore, Principi di diritto penale, II, parte speciale, Bologna 1934; E. Altavilla, Delitti contro la persona, Milano 1934.