VACANZA DELLA SEDE (Sede vacante)
È quel periodo di tempo durante il quale una diocesi o la sede apostolica rimane priva del suo titolare.
In entrambi i casi detto periodo è caratterizzato dalla proibizione di introdurre qualsiasi innovazione nell'amministrazione priva di titolare. A provvedere all'ordinaria amministrazione pensa nelle diocesi il capitolo cattedrale rappresentato da un vicario capitolare, salvo che la Santa Sede non voglia provvedere altrimenti; mentre durante la vacanza della sede pontificia l'autorità del papa è trasferita nel sacro Collegio dei cardinali rappresentato dal cardinale decano e dagli altri due capi d'ordine; l'esercizio del potere esecutivo, per quanto riguarda l'amministrazione temporale della Chiesa, spetta invece al cardinale camerlengo. Tutti i tribunali ecclesiastici cessano dai loro poteri; il sacro Collegio si riunisce ogni mattina in "Congregazione" nella sala del concistoro (prima del 1870 nella sacristia di S. Pietro) per deliberare sugli affari urgenti e preparare i funerali del papa e quanto è necessario per il conclave (v.). Nella prima di queste congregazioni si spezza l'"anello del pescatore" cioè il sigillo che si appone ai brevi e la matrice del piombo delle bolle papali. La procedura della sede vacante è regolata dalla costituzione Vacante Sede Apostolica emanata da Pio X il 25 dicembre 1904. Pio XI, con motu proprio Cum proxime (1° marzo 1922), a fine di permettere a tutti i cardinali di arrivare al conclave in tempo utile, ha prorogato di 5 giorni l'entrata in conclave (15 invece di 10) concedendo inoltre altri 3 giorni ai ritardatarî che arrivassero a conclave iniziato (in tutto giorni 18).