VADIMONIO
. Promessa solenne fornita, nel diritto romano classico, dal convenuto di un processo privato, nel senso di presentarsi (o ripresentarsi) a data fissa davanti al magistrato.
Il nome deriva da ciò che in un'età più antica, corrispondente a quella in cui erano in vigore le azioni della legge, intervenivano allo stesso scopo speciali garanti, detti vades: se questi fossero, come forse indica l'etimologia della parola, qualcosa come degli ostaggi sui quali gravasse un diritto di pegno, o se il loro vincolo risultasse da un giuramento, è controverso: comunque, in caso di mancata presentazione si rivolgeva contro i vades la vendetta dell'attore, salvo a quelli, se si riscattassero con danaro, di intentare la manus iniectio per la stessa somma sul garantito. Sembra che l'obbligazione si stringesse con un apposito contratto solenne a domanda e risposta: vas es? vas sum.
Nell'epoca della procedura formulare (II a. C.-III d. C.), il vadimonio si presenta nella forma abituale di una stipulazione, ove figura come promittente il convenuto medesimo, ora con, ora senza garanti; ora con, ora senza la conferma del giuramento. Si prometteva non il semplice fatto della presentazione, ma una somma da pagarsi se questa non avvenisse (vadimonium desertum): in massima, l'ammontare si determinava in base a giuramento estimatorio dell'attore, ma non si poteva superare di regola la metà del valore della lite.
L'editto del pretore, che conteneva le norme indicate e i formulari delle apposite stipulazioni, aveva anche altre disposizioni sulla materia: per es., un'azione contro l'estraneo che avesse impedito al convenuto di presentarsi, e lo speciale regolamento del caso in cui taluno, chiamato in giudizio davanti a un governatore di provincia o a un magistrato municipale, facesse valere un suo diritto a esser processato in Roma, impegnandosi a presentarsi nel tribunale del Pretore (vadimonium Romam faciendum). Per casi di particolare gravità, ad es. se l'azione intentata fosse ex delicto, aveva luogo un v. recuperatoribus suppositis, cioè si organizzava in anticipo un tribunale di recuperatores che in caso d'inadempienza dovesse infliggere al convenuto la penale: le difficoltà tecniche di rappresentarsi nel sistema romano questa organizzazione preventiva del giudizio non sono ancora state superate dalla dottrina.
Abusivamente si parla di vadimonio anche per analoghe promesse di comparizione, imposte alle parti nelle provincie e fuori dalle regole dell'ordo iudiciorum vigente fra i Romani; le promesse di questo genere, normalmente giurate, abbondano nei papiri greco-egizî. Meglio si parlerebbe, per questi casi, di cautio iudicio sisti, nome col quale i compilatori di Giustiniano sostituirono il vadimonio nei passi della giurisprudenza classica da loro adattati per il Digesto.
Bibl.: R. Jaquemier, Le vadimonium, Parigi 1900; O. Lenel, Das Nexum, in Zeitschr. Sav.-Stift., XXIII (1902), p. 96 segg.; id., Das Edictum perpetuum, 3ª ed., Lipsia 1927, pp. 80 segg., 515; L. Wenger, Rechtshistorische Papyrusstudien, Graz 1902, p. 61 segg.; A. Fliniaux, Le vadimonium, Parigi 1908; M. Wlassak, Praescriptio und bedingter Prozess, in Zeitschr. cit., XXXIII (1912), p. 115 segg.; S. Perozzi, Istit. di dir. rom., 2ª ed., II, Firenze 1928, p. 198; G. La Pira, Un caso di vad. iureiurando nel papiro Vaticano della Marmarica, in Studi Albertoni, I, Padova 1934, p. 443 segg.; G. Beseler, Bindung und Lösung, in Zeitschr. cit., XLV (1925), p. 431; XLIX (1929), p. 459; R. Monier, Manuel élém. de dr. rom., II, Parigi 1936, p. 28.