VAGABONDI
. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 si occupa di questa categoria di persone a proposito dell'ammonizione (art. 164 e segg.). Essi, come gli oziosi e le persone pubblicamente diffamate, possono essere proposti per l'ammonizione, che è il più grave provvedimento preventivo tra le misure di polizia. Inoltre, per i minori degli anni diciotto, quando sono privi di ascendenti o se costoro non possono provvedere alla loro educazione e sorveglianza, il presidente del tribunale può ordinare il ricovero in un istituto di correzione (art. 177 e segg. t. u.; art. 327 e segg. regol. per l'esecuzione del r. decr. 6 novembre 1926, n. 1848: questi articoli vanno ora coordinati con gli articoli 25 e 26 della legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni del 20 luglio 1934, n. 1404).
L'art. 164 usa la locuzione: "vagabondi abituali validi al lavoro, non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere del ricavato di azioni delittuose". Come si vede, rientrano in questa categoria eterogenea e ampia varie classi di persone pericolose, che costituiscono la malavita della città.
S. Ottolenghi distinse due principali categorie di vagabondi: i vagabondi occasionali e i vagabondi per disposizioni innate. Nei primi vanno compresi i lavoratori disoccupati, i politicanti sovversivi, i latitanti. Naturalmente la pericolosità tra i varî gruppi è ben differente, ma tutti per le speciali condizioni di vita finiscono per acquistare una mentalità incline al delitto. Queste ragioni, unitamente al bisogno, spingono spesso i vagabondi a frequentare circoli sovversivi. I vagabondi occasionali diventano professionisti quando non trovano altro mezzo, per sfuggire alla polizia, che cambiare continuamente paese. I vagabondi per disposizioni innate sono generalmente tipi di deficienti che, quasi inconsciamente, sono portati alla vita randagia, vivendo di quanto guadagnano dalle prestazioni di piccoli servigi e consumando piccoli furti.
Altri tipi di vagabondi sono i pseudo-pellegrini, che, come quelli per disposizioni innate, cambiano continuamente sede, convinti però di fare opera santa.
Vagabondi tipici sono, infine, gli zingari, i quali costituiscono in alcune regioni del mondo, anche molto civili, come in Boemia e in Ungheria, speciali gruppi etnici, che, per tradizioni familiari, vivono girando da paese in paese, facendo i giocolieri, o i saltimbanchi, o gl'indovini, truffando più o meno il prossimo. Alle volte sono veri e propri delinquenti professionali, che commettono ogni sorta di furti e reati di sangue.
Bibl.: E. Saracini, Nuova pratica di polizia amministrativa, Napoli 1929; A. Cordova, Commento al testo unico della legge di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848, e Regolamento 21 gennaio 1929, n. 62, Palermo 1930; S. Ottolenghi, Trattato di polizia scientifica, II, Milano 1932, p. 231; G. Novelli, Note illustrative del r. decr. 20 luglio 1934, n. 1404, su l'istituzione e il funzionam. del tribunale per i minorenni, in Riv. di dir. penitenz., Roma 1934, p. 875.