valutazione di impatto ambientale
valutazióne di impatto ambientale locuz. sost. f. – Procedura tecnico-amministrativa volta a formulare un giudizio preventivo di compatibilità ambientale sul progetto di un intervento di trasformazione del territorio che s'intende realizzare; in sigla, VIA. Si compone di due fasi: uno Studio di impatto ambientale (SIA) – indagine articolata riguardante i vari aspetti tecnici, ambientali, giuridici, economici, sociali – che analizza gli effetti che l’opera potenzialmente eserciterà sulle componenti ambientali e socioeconomiche interessate dalla realizzazione; e una seconda fase nella quale, dopo la pubblicizzazione del SIA e la presentazione delle osservazioni da parte di enti locali e cittadini, le autorità competenti, a valle di un’istruttoria tecnica, emettono il ‘parere motivato’, che contiene un giudizio di compatibilità ambientale con prescrizioni e/o raccomandazioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti previsti anche attraverso opere di mitigazione e/o compensazione. Il SIA, a carico del proponente l’opera, valuta l’impatto ambientale come definito nella normativa nazionale vigente: «l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti». La VIA, insieme alla VAS (Valutazione ambientale strategica), che opera su piani e programmi a medio e lungo termine in un’ottica di intervento strategico sul territorio, e all’IPPC (Integrated pollution prevention and control), che mira a un controllo integrato delle emissioni per evitare il trasferimento dell’inquinamento tra i vari settori ambientali, è uno degli strumenti della politica ambientale riconosciuti dalla CE, che introduce la procedura VIA già nella direttiva 85/337/CEE (1985), poi ridefinita nel 1997 e nel 2003 (2003/35/CE). Gli organismi preposti alla valutazione variano a seconda dell’entità dell’opera: lo Stato, per opere di grande impatto; gli enti territoriali locali, per quelle di minore impatto. In Italia, secondo quanto previsto dall’art. 7 del d. lgs. 152 del 3/4/2006 (poi d. lgs. 128/2010), sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II, mentre sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali i progetti di cui agli allegati III e IV. In sede statale, l’autorità competente è il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che emette il provvedimento di VIA di concerto con il ministro per i Beni e le attività culturali, il quale collabora alla relativa attività istruttoria. In sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuati secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome.