VERBALE
È il documento che rappresenta il compimento di determinati atti, in particolare dichiarazioni verbali (donde il nome) di privati o di pubbliche autorità; documento pubblico, se a esso intervenga un pubblico ulficiale nei limiti delle sue attribuzioni (a questo esclusivamente si riferisce la definizione contenuta nell'art. 155 cod. proc. pen.), privato in caso diverso (es., verbale - non notarile - dell'assemblea dei soci di una società o della seduta del consiglio d'amministrazione; cfr. art. 140, n. 2 e 3 cod. comm.).
Se redatto per atto pubblico, il verbale ne ha la particolare efficacia probatoria (art. 1317 cod. civ.). Fra gli atti pubblici hanno ordinariamente forma di verbale gli atti notarili (v. notaio); si hanno verbali di attività legislative o amministrative (es., verbali di sedute di assemblee legislative, del consiglio dei ministri, di corpi amministrativi collegiali; si documentano anche con processo verbale dichiarazioni verbali fatte a pubbliche autorità o a uffici pubblici o attività da questi compiute). Il redigere i verbali spetta di regola a chi ha le funzioni di segretario dell'assemblea o dell'ufficio, sotto la vigilanza del presidente e il controllo dei partecipanti all'assemblea o degl'intervenuti all'atto; il verbale viene chiuso con la sottoscrizione dei partecipanti all'atto, e, nelle assemblee, del presidente e del segretario (ed eventualmente di alcuni dei membri). Si hanno infine verbali di attività di organi giudiziarî; questi ultimi possono essere atti processuali o non processuali (per qualche esempio di questi ultimi si ricordino verbali delle adunanze del consiglio di famiglia: art. 812 cod. proc. civ.; di offerta reale: art. 903 cod. proc. civ.). Quanto agli atti processuali, in apposito registro (Foglio d'udienza) vengono tenuti i processi verbali delle udienze pubbliche delle autorità giudiziarie (art. 192-1°, 248, 249 reg. gen. giudiz.); vengono poi redatti processi verbali delle udienze penali e degli atti d'istruzione (art. 155 segg. cod. proc. pen.), e nei giudizî civili verbali di causa, verbali degli atti d'istruzione, degli atti di esecuzione (per es., di pignoramento: art. 597; di vendita: art. 641; di rilascio d'immobili: art. 747; di arresto personale: art. 758; di sequestro: art. 930 cod. proc. civ.).
Le varie disposizioni di legge regolano minutamente il contenuto dei verbali in ogni singolo caso; in generale si può dire che il verbale deve contenere la menzione del luogo e del tempo in cui le operazioni sono iniziate e chiuse, i nomi degl'intervenuti, l'indicazione delle operazioni compiute e le dichiarazioni fatte dagl'intervenuti; che prima della chiusura si deve darne lettura e devono essere inserite le eventuali osservazioni degl'intervenuti, dai quali deve di solito essere sottoscritto, come dev'essere sottoscritto a ogni interruzione; essenziale è la sottoscrizione dell'ufficiale pubblico che lo riceve.
Per gli atti compiuti da un giudice si richiede la sottoscrizione del giudice e del cancelliere, per quelli di un collegio giudiziario la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.