VERIFICAZIONE di scritture
Quando una scrittura privata prodotta in giudizio non sia o non si abbia come riconosciuta (art. 1321, 1323 cod. civ., 283, 386, 3° comma cod. proc. civ.), incombe alla parte che la produce l'onere della prova dell'autenticità di essa: questa prova si dà attraverso il procedimento di verificazione (articoli 1322 cod. civ., 284 seguenti cod. proc. civ.).
Non si deve scambiare il procedimento di verificazione di scrittura propriamente detto con la querela di falso contro un documento, per quanto il campo di applicazione dei due procedimenti parzialmente coincida.
La prova dell'autenticità della scrittura si fa in primo luogo attraverso il confronto fra la scrittura contestata e altre scritture, la cui provenienza dall'autore, al quale la prima è attribuita, è certa (scritture di comparazione), e sussidiariamente per mezzo di testimonî e d'indizî; la legge prevede come normale che il confronto delle scritture sia fatto da periti nominati dal giudice; deve però ritenersi che il giudice possa procedere direttamente al confronto delle scritture. La cerchia delle scritture che possono servire di comparazione, è delimitata assai rigorosamente dalla attribuita alla parte che la disconosce (non a un terzo), questa può essere tenuta a scrivere sotto dettatura per ordine del giudice; se la parte ricusa ingiustificatamente di scrivere "si può dichiarare la scrittura come riconosciuta". Le scritture di comparazione sono tipicamente una forma di prova critica (indizio); del resto, la verificazione di scrittura (come in genere la prova scritta) costituisce uno dei campi dove le regole di prova legale hanno più ampio sviluppo e più limitato e contengono il libero apprezzamento del giudice. Ove la verificazione riesca, se la scrittura disconosciuta sia propria di chi l'ha negata, questi incorre in una multa da lire 150 a 500, ed è tenuto alle spese, e ai danni.