vitalizio
Diritto che dura per tutta la vita, cioè si conserva vita natural durante.
L’assegno v. è l’oggetto del diritto che spetta, sulla successione del genitore naturale, ai figli naturali non riconoscibili (cioè ai soli figli incestuosi). Si ha nella successione legittima e in quella testamentaria, se il testatore non abbia disposto a favore degli aventi diritto. E anche in tal caso questi potrebbero sempre optare per l’assegno vitalizio. È attribuito in misura pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero avuto diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. Può, su richiesta degli aventi diritto, essere capitalizzato in denaro ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (art. 580 c.c., modificato dalla l. 151/1975). Dopo le riforme del diritto di famiglia non può più essere assimilato a un assegno avente un prevalente carattere alimentare, bensì a un vero e proprio diritto successorio, collegato alla nuova posizione attribuita ai figli naturali, anche se non riconoscibili. ● L’usufrutto v. è il diritto di godere di un bene di proprietà altrui che scade solo con la morte dell’usufruttuario; di particolare rilevanza l’usufrutto v. di immobili di abitazione civile.
Con rendita v. si indica un contratto per cui un soggetto (vitaliziante) è tenuto a corrispondere a un altro (vitaliziato) una rendita per tutta la durata della vita sua o di un altro o più beneficiari: può costituirsi a titolo oneroso in seguito all’alienazione di un bene mobile o immobile, a titolo gratuito in seguito all’alienazione gratuita di un immobile o alla cessione gratuita di un capitale (➔ anche rendita finanziaria), o anche per testamento (legato di rendita v.) e per sentenza del giudice, come forma di liquidazione di danni permanenti procurati a una persona. Il contratto di v. è eminentemente aleatorio, in quanto collegato alla durata della vita di una persona; e proprio in relazione a tale suo carattere ne è vietato il riscatto e non è consentito fare ricorso alla risoluzione per onerosità sopravvenuta. Il v. può costituirsi anche per la durata della vita di più persone e in tal caso esso si estingue solo alla morte dell’ultimo dei beneficiari. Caso di particolare interesse è quello in cui il vitaliziante è un’impresa di assicurazioni e la rendita si costituisca a titolo oneroso mediante pagamento da parte dell’assicurato di un premio, unico o rateizzato in un certo numero di versamenti (rate) annui, usualmente costanti. Tipico caso di rendita v. è anche la pensione (➔ pensione obbligatoria; pensione complementare), che si costituisce a titolo oneroso con versamento da parte dell’assicurato al vitaliziante (➔ fondo pensione) di contributi mensili durante la vita lavorativa. La maturazione del diritto è subordinata al raggiungimento di particolari requisiti fissati dal legislatore; l’entità della prestazione può dipendere dal montante, al momento del pensionamento, dell’investimento realizzato dal fondo pensioni dei contributi versati dall’assicurato.