ZEUGITI (ζευγῖται)
Così si denominava la III delle classi censitarie introdotte da Solone, con nome che alludeva (secondo l'etimologia data da Polluce, VIII, 132) alla coppia di muli o di buoi di cui questi piccoli proprietarî avevano bisogno per arare le loro terre. Zeugiti erano coloro che raccogliessero dai loro fondi almeno 200 medimni di granaglie o 200 metreti di olio o di vino; e che però non raggiungessero i 300, ch'era il limite inferiore della classe dei cavalieri. Quando, nel corso del sec. VI, si introdusse quella riforma per cui il censo fu computato non più in prodotti ma in capitali, la classe degli zeugiti s'estese di molto, per l'affluire in essa d'un gran numero di teti (v.).
I diritti politici degli zeugiti erano piuttosto limitati, il loro diritto elettorale passivo essendo ristretto alle magistrature minori; solo nel 457-56 ottennero l'eleggibilità all'arcontato. Viceversa ebbero sempre obbligo di servizio militare, fornendosi a proprie spese l'armatura oplitica completa. Costituivano cioè, insieme con i pentacosiomedimni e con i cavalieri, la classe degli abbienti, e dunque degli ὅπλα παρεχόμενοι.
Bibl.: G. De Sanctis, Atthis, 2ª ed., Torino 1912, p. 231 segg. e passim; G. Busolt-H. Swoboda, Griechische Staatskunde, Monaco 1920-26, p. 822 segg., 836 segg., 1185 e passim; J. Hasebröck, Griechische Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte, Tubinga 1931, p. 158 segg. e passim; U. Kahrstedt, Staatsgebiet u. Staatsangehörige in Athen, Stoccarda 1934, p. 250 segg.